(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                          CERTIFICAZIONE CE 
1. La procedura in base alla quale un organismo designato constata  e
     certifica che un esemplare rappresentativo  di  una  determinata
     produzione soddisfa le  disposizioni  in  materia  del  presente
     decreto e' definita "certificazione CE". 
2. La domanda contiene i dati seguenti: 
     - nome e indirizzo del fabbricante, nonche' nome e indirizzo del 
       mandatario qualora la domanda sia presentata da quest'ultimo; 
     - La documentazione prevista al punto 3, necessaria ai fini 
       della    valutazione    della    conformita'    dell'esemplare
       rappresentativo della  produzione  prevista,  qui  di  seguito
       denominato "tipo",  ai  requisiti  del  presente  decreto.  Il
       richiedente mette a disposizione dell'organismo  designato  un
       "tipo". L'organismo designato puo' chiedere,  ove  necessario,
       altri esemplari; 
     - una dichiarazione scritta che non e' stata presentata ad un 
       altro organismo notificato una domanda per il medesimo tipo. 
3. La documentazione  fornita  deve   consentire   di   valutare   la
       progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto.
       La  documentazione  consta  in  particolare   degli   elementi
       seguenti: - una descrizione generale  del  tipo,  comprese  le
       varianti previste; 
     - gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazione 
       previsti, in particolare quelli relativi alla sterilizzazione,
       gli schemi delle parti, pezzi, circuiti ecc.; 
     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per interpretare 
       gli schemi e disegni summenzionati e per valutare altresi'  il
       funzionamento del prodotto; 
     - un elenco delle norme previste all'articolo 5, applicate 
       interamente  o  parzialmente,  nonche'  la  descrizione  delle
       soluzioni  adottate  per  soddisfare  i  requisiti  essenziali
       quando le  norme  previste  all'articolo  5  non  siano  state
       applicate interamente; 
     - i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi dei 
       rischi, degli esami e delle prove tecniche svolte ecc.; 
     - una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno come 
       parte integrante una sostanza di  cui  all'allegato  I,  punto
       7.4, nonche' i dati relativi alle prove svolte in proposito; 
     - i dati clinici previsti all'allegato X; 
     - se necessario, il progetto di etichettatura e, se del caso, di 
       istruzioni per l'uso. 
4. L'organismo designato: 
4.1. esamina e valuta la documentazione, verifica  che  il  tipo  sia
     stato fabbricato secondo detta documentazione,  controlla  anche
     gli elementi  progettati  secondo  le  disposizioni  applicabili
     delle norme previste all'articolo 5, nonche' gli elementi la cui
     progettazione non e' basata  sulle  disposizioni  pertinenti  di
     dette norme; 
4.2. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove  necessarie
     per  verificare  se  le  soluzioni  adottate   dal   fabbricante
     soddisfano i requisiti essenziali del presente decreto,  qualora
     non siano state applicate le norme previste all'articolo  5;  se
     un dispositivo deve essere collegato con  un  altro  dispositivo
     per funzionare secondo la destinazione conferitagli, deve essere
     verificata la conformita' del  primo  dispositivo  ai  requisiti
     essenziali,  grazie  ad  un   dispositivo   rappresentativo   da
     collegare,  che  possieda  le   caratteristiche   indicate   dal
     fabbricante; 
4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove  necessarie
     per verificare che, qualora il fabbricante abbia optato  per  la
     fabbricazione secondo le norme pertinenti, queste  ultime  siano
     state effettivamente applicate; 
4.4. stabilisce insieme al richiedente il  luogo  nel  quale  saranno
     svolti i controlli e le prove necessarie. 
5. Se il  tipo  soddisfa  le  disposizioni   del   presente   decreto
     l'organismo designato rilascia al richiedente  un  attestato  di
     certificazione CE. Detto attestato contiene nome e indirizzo del
     fabbricante, le conclusioni  del  controllo,  le  condizioni  di
     validita' dell'attestato e i dati necessari per identificare  il
     tipo approvato. Le parti principali  della  documentazione  sono
     allegate all'attestato e l'organismo designato ne  conserva  una
     copia. Per i dispositivi di cui al punto  7.4  dell'allegato  I,
     prima di prendere una decisione, l'organismo designato  consulta
     una delle autorita' competenti designate dagli Stati  membri  ai
     sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli  aspetti
     contemplati in detto paragrafo. 
     Nell'adottare una  decisione  l'organismo  designato  tiene  nel
     debito  conto  le  opinioni  espresse  in  occasione   di   tale
     consultazione e trasmettere la  decisione  finale  al  Ministero
     della sanita'. 
6. Il richiedente comunica all'organismo designato che ha  rilasciato
     l'attestato  di  certificazione  CE  ogni  eventuale  importante
     modifica del prodotto approvato. 
     Le modifiche del prodotto approvato devono  formare  oggetto  di
     una nuova approvazione da parte dell'organismo designato che  ha
     rilasciato  l'attestato  di  certificazione  CE,  qualora   esse
     possono influire sulla conformita'  ai  requisiti  essenziali  o
     sulle condizioni di utilizzazione previste per il  prodotto.  La
     nuova approvazione e' rilasciata eventualmente sotto forma di 
     completamento all'attestato iniziale di certificazione CE. 
7. Disposizioni amministrative 
7.1. Tutti gli organismi designati mettono a disposizione degli altri
     organismi designati su  richiesta,  le  informazioni  necessarie
     relative agli attestati di certificazione CE  e  ai  complementi
     rilasciati, rifiutati o ritirati. 
7.2. Gli altri organismi designati  possono  farsi  rilasciare  copia
     degli  attestati  di  certificazione  CE  e/o   dei   rispettivi
     complementi.  Gli  allegati  degli  attestati  sono   tenuti   a
     disposizione  degli  altri  organismi   designati   su   domanda
     debitamente motivata e dopo averne informato il fabbricante. 
7.3. Il fabbricante o il suo  mandatario  conserva,  insieme  con  la
     documentazione tecnica, copia degli attestati di  certificazione
     CE e dei loro complementi per  almeno  cinque  anni  dall'ultima
     data di fabbricazione del dispositivo. 
7.4. Qualora ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante autorizzato
     siano  stabiliti  nella  Comunita',  l'obbligo   di   tenere   a
     disposizione la documentazione tecnica  spetta  al  responsabile
     dell'immissione in commercio  del  dispositivo  nella  Comunita'
     oppure  all'importatore  di  cui  all'allegato  I,  punto  13.3,
     lettera a).