(Protocollo - art. I)
             PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 
           SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE 
               FIRMATA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946 
 
  I  Governi  contraenti  della  Convenzione  internazionale  per  la
regolamentazione della caccia alle balene firmata a  Washington  alla
data del 2 dicembre 1946, cui e' fatto riferimento  di  seguito  come
Convenzione  sulla  caccia  alle  balene  del  1946,  desiderosi   di
estendere l'applicazione di tale Convenzione  agli  elicotteri  e  ad
altri mezzi aerei e  di  includere  tra  le  norme  dell'Annesso  che
possono essere emendate dalla Commissione,  alcune  disposizioni  sui
metodi d'ispezione, decidono quanto sopra: 
                             Articolo I 
  Il capoverso 3 dell'Articolo II della Convenzione sulla caccia alle
balene del 1946, sara' emendato ed avra' il seguente tenore: 
  "3. Per "baleniera" (cattura-balene)"  s'intende  un  elicottero  o
altro mezzo  aereo,  ovvero  un  battello  utilizzati  per  cacciare,
catturare, uccidere, trainare,  inseguire  le  balene  ed  andare  in
perlustrazione alla loro ricerca."