(all. 3 - art. 1)
                                                         ALLEGATO III
       MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO
    3.1 - DEFINIZIONI
    Ai fini del presente decreto si definisce:
    - AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di  lavoratori  e  di
altre  persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area
dello stesso;
    - LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro
dagli effetti di un incendio;
    - PERCORSO PROTETTO:  percorso  caratterizzato  da  una  adeguata
protezione  contro  gli  effetti  di un incendio che puo' svilupparsi
nella restante parte dell'edificio. Esso puo' essere costituito da un
corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
    - USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere
ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio
e che puo' configurarsi come segue:
    a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
    b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale
puo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
    c) uscita che immette su di una scala esterna.
    - VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza):    percorso
senza  ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o
un locale di raggiungere un luogo sicuro.
    3.2 - OBIETTIVI
    Ai fini del  presente  decreto,  tenendo  conto  della  probabile
insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire
che  le  persone  possano,  senza  assistenza  esterna, utilizzare in
sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino
ad un luogo sicuro.
    Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente,
occorre tenere presente:
    - il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo  di
lavoro, la loro capacita' di muoversi senza assistenza;
    - dove si trovano le persone quando un incendio accade;
    - i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
    - il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
    3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
    Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita
sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
    a)   ogni  luogo  di  lavoro  deve  disporre  di  vie  di  uscita
alternative, ad eccezione di  quelli  di  piccole  dimensioni  o  dei
locali a rischio di incendio medio o basso;
    b)  ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
da un incendio;
    c) dove e' prevista piu' di una via di uscita, la  lunghezza  del
percorso  per raggiungere la piu' vicina uscita di piano non dovrebbe
essere superiore ai valori sotto riportati:
    - da 15 a 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per  aree
a rischio di incendio  elevato;
    -  da 30 a 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree
a rischio di incendio medio;
    -  da 45 a 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree
a rischio di incendio basso;
    d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
    e) i percorsi di  uscita  in  un'unica  direzione  devono  essere
evitati per quanto possibile.
    Qualora  non  possano  essere  evitati, la distanza da percorrere
fino ad  una  uscita  di  piano  o  fino  al  punto  dove  inizia  la
disponibilita'  di due o piu' vie di uscita, non dovrebbe eccedere in
generale i valori sottoriportati:
    - da 6 a 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi)  per  aree  a
rischio elevato;
    -  da  9  a  30  metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a
rischio medio;
    - da 12 a 45 metri (tempo di percorrenza 3  minuti)  per  aree  a
rischio basso.
    f)  quando  una via di uscita comprende una porzione del percorso
unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potra'  superare
i limiti imposti alla lettera c);
    g)  le  vie  di  uscita devono essere di larghezza sufficiente in
relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata  nel
punto piu' stretto del percorso;
    h)  deve  esistere  la disponibilita' di un numero sufficiente di
uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
    i) le scale devono normalmente essere protette dagli  effetti  di
un  incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti
al fuoco munite di dispositivo  di  autochiusura,  ad  eccezione  dei
piccoli  luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando
la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita
su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60  metri
(30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
    1)  le  vie  di  uscita e le uscite di piano devono essere sempre
disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
    m) ogni porta sul percorso di uscita  deve  poter  essere  aperta
facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
    3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
    Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere
c)  ed  e)  del  punto  precedente,  occorre attestarsi, a parita' di
rischio, verso i livelli piu' bassi nei  casi  in  cui  il  luogo  di
lavoro sia:
    - frequentato da pubblico;
    -  utilizzato  prevalentemente  da  persone  che  necessitano  di
particolare assistenza in caso di emergenza;
    - utilizzato quale area di riposo;
    - utilizzato quale  area  dove  sono  depositati  e/o  manipolati
materiali infiammabili.
    Qualora  il  luogo  di  lavoro  sia  utilizzato principalmente da
lavoratori  e  non  vi  sono  depositati  e/o  manipolati   materiali
infiammabili,  a  parita'  di  livello  di rischio, possono.   essere
adottate le distanze maggiori.
    3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
    In molte situazioni e' da ritenersi sufficiente disporre  di  una
sola uscita di piano.
    Eccezioni a tale principio sussistono quando:
    a) l'affollamento del piano e' superiore a 50 persone;
    b)  nell'area  interessata  sussistono  pericoli  di esplosione o
specifici rischi di  incendio  e  pertanto,  indipendentemente  dalle
dimensioni  dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno
due uscite;
    c) la lunghezza del percorso di uscita, in  un  unica  direzione,
per  raggiungere  l'uscita  di  piano,  in  relazione  al  rischio di
incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
    Quando una sola uscita di piano non  e'  sufficiente,  il  numero
delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento)
e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c).
    Per  i  luoghi  a rischio di incendio medio o basso, la larghezza
complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
                                 A
                   L (metri) = _____  x 0,60
                                 50
    in cui:
    - "A " rappresenta il numero  delle  persone  presenti  al  piano
(affollamento);
    -  il  valore  0,60  costituisce la larghezza (espressa in metri)
sufficiente  al  transito  di  una  persona   (modulo   unitario   di
passaggio);
    -  50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire
attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto  del  tempo
di evacuazione.
    Il  valore del rapporto A/50, se non e' intero, va arrotondato al
valore intero superiore.
    La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con
tolleranza dei 5%.
    La larghezza minima di una uscita non  puo'  essere  inferiore  a
0,80  metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad
un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente  all'esodo  di
50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
ESEMPIO 1
    Affollamento di piano = 75 persone.
    Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
    Numero  delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili
con percorsi di lunghezza non superiore a  quella  fissata  al  punto
3.3, lettera c).
ESEMPIO 2
    Affollamento di piano = 120 persone.
    Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
    Numero  delle  uscite  di  piano  =  1  da  1,20  m + 1 da 0,80 m
raggiungibili con  percorsi  di  lunghezza  non  superiore  a  quella
fissata al punto 3.3, lettera c).
    3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
    Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si
applica anche alle scale.
    Possono  essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza
antincendi non superiore a 24 metri (cosi' come definita dal D.M.  30
novembre  1983),  adibiti  a luoghi di lavoro con rischio di incendio
basso o medio, dove ogni singolo piano puo'  essere  servito  da  una
sola uscita.
    Per   tutti  gli  edifici  che  non  ricadono  nella  fattispecie
precedente, devono essere disponibili due o piu' scale,  fatte  salve
le deroghe previste dalla vigente normativia.
    CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
    A)  Se  le  scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto
del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella
delle uscite del piano servito.
    B) Se le scale servono piu' di un piano al di sopra o al di sotto
del piano terra, la larghezza della singola  scala  non  deve  essere
inferiore  a  quella  delle  uscite  di  piano che si immettono nella
scala, mentre la larghezza  complessiva  e'  calcolata  in  relazione
all'affollamento  previsto  in  due  piani contigui con riferimento a
quelli aventi maggior affollamento.
    Nel caso di edifici contenenti luoghi  di  lavoro  a  rischio  di
incendio  basso  o  medio,  la  larghezza  complessiva delle scale e'
calcolata con la seguente formula:
                                   A*
                     L (metri) = ______ x 0,60
                                   50
    in cui
    A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1
piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
    Esempio:
    Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
    Affollamento 1 piano = 60 persone
                 2  "    = 70    "
                 3  "    = 70    "
                 4  "    = 80    "
                 5  "    = 90    "
    Ogni singolo piano e' servito da 2 uscite di piano.
    Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
    Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.
    Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.
    3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
    Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4,  3.5  e  3.6  non  possono
essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio
per  le  persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo
di lavoro, puo' essere limitato mediante l'adozione di uno o piu' dei
seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti
3.3, 3.4, 3.5  e  3.6  solo  in  presenza  dei  suddetti  impedimenti
architettonici o urbanistici:
    a)  risistemazione del luogo di lavoro e/o della attivita', cosi'
che le persone lavorino il piu' vicino possibile alle uscite di piano
ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle  vie  di
uscita;
    b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
    c) realizzazione di ulteriori uscite di piano,
    d)  realizzazione  di  percorsi protetti addizionali o estensione
dei percorsi protetti esistenti,
    e) installazione di  un  sistema  automatico  di  rivelazione  ed
allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
    3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE
DI USCITA
    A) ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI
    Le  aperture  o  il  passaggio di condotte o tubazioni, su solai,
pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa  alla
rapida  propagazione  di  fumo, fiamme e calore e possono impedire il
sicuro  utilizzo  delle  vie  di  uscita.  Misure  per  limitare   le
conseguenze di cui sopra includono:
    - provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
    - installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
    Tali  provvedimenti  sono  particolarmente  importanti  quando le
tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
    B) ACCORGIMENTI PER I RIVESTIENTI DI PARETI E/O SOLAI
    La velocita' di propagazione di un incendio  lungo  le  superfici
delle   pareti  e  dei  soffitti  puo'  influenzare  notevolmente  la
sicurezza  globale  del  luogo  di  lavoro  ed  in   particolare   le
possibilita' di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita
siano  presenti  significative quantita' di materiali di rivestimento
che consentono una  rapida  propagazione  dell'incendio,  gli  stessi
devono  essere  rimossi  o sostituiti con materiali che presentino un
migliore comportamento al fuoco.
    C) SEGNALETICA A PAVIMENTO
    Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di
piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso
idonea segnaletica a pavimento.
    D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI
    Le scale a servizio di piani interrati devono essere  oggetto  di
particolari  accorgimenti  in quanto possono essere invase dal fumo e
dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali  serviti,  ed
inoltre  occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le
scale, ai piani superiori.
    Preferibilmente le scale che servono  i  piani  fuori  terra  non
dovrebbero   estendersi   anche   ai   piani   interrati  e  cio'  e'
particolarmente importante se si tratta dell'unica scala  a  servizio
dell'edificio.  Qualora  una  scala  serva  sia piani fuori terra che
interrati, questi devono essere separati rispetto al piano  terra  da
porte resistenti al fuoco.
    E) ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE
    Dove e' prevista una scala esterna, e' necessario assicurarsi che
l'utilizzo  della  stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito
dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da  porte,  finestre,  od
altre  aperture  esistenti  sulla parete esterna su cui e' ubicata la
scala.
    3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
    Le porte installate lungo le vie di uscita ed  in  corrispondenza
delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
    L'apertura  nel  verso  dell'esodo  non e' richiesta quando possa
determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause,  fatta
salva  l'adozione  di  accorgimenti  atti  a  garantire condizioni di
sicurezza equivalente.
    In ogni caso l'apertura  nel  verso  dell'esodo  e'  obbligatoria
quando:
    a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
    b) - la porta e situata al piede o vicino al piede di una scala;
    c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
    Tutte  le  porte  resistenti  al  fuoco  devono  essere munite di
dispositivo di autochiusura.
    Le porte in corrispondenza di locali adibiti a  depositi  possono
essere  non  dotate  di  dispositivo  di  autochiusura, purche' siano
tenute chiuse a chiave.
    L'utilizzo  di  porte resistenti al fuoco installate lungo le vie
di uscita e dotate di dispositivo di  autochiusura,  puo'  in  alcune
situazioni determinare difficolta' sia per i lavoratori che per altre
persone  che  normalmente  devono circolare lungo questi percorsi. In
tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione
aperta,  tramite  appositi  dispositivi   elettromagnetici   che   ne
consentano il rilascio a seguito:
    - dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle
porte;
    - dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
    -  di  mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme
incendio;
   - di un comando manuale.
    3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
    Il  datore  di  lavoro  o  persona  addetta,  deve   assicurarsi,
all'inizio  della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza
delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le  vie  di  esodo
non  siano  chiuse  a  chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti
antintrusione, possano essere  aperte  facilmente  ed  immediatamente
dall'interno senza l'uso di chiavi.
    Tutte  le  porte  delle  uscite  che  devono essere tenute chiuse
durante l'orario di lavoro, e per le quali e' obbligatoria l'apertura
nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.
    Nel caso siano adottati accorgimenti  antintrusione,  si  possono
prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi
a  quelli  previsti  nel  presente punto. In tale circostanza tutti i
lavoratori devono essere a  conoscenza  del  particolare  sistema  di
apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
    3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
    Una  porta  scorrevole  non deve essere utilizzata quale porta di
una uscita di piano. Tale tipo di porta puo' pero' essere utilizzata,
se e' del tipo ad azionamento automatico e  puo'  essere  aperta  nel
verso  dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e
restare  in  posizione  di  apertura  in  mancanza  di  alimentazione
elettrica.
    Una  porta  girevole su asse verticale non puo' essere utilizzata
in corrispondenza di una uscita di piano.  Qualora  sia  previsto  un
tale  tipo  di  porta,  occorre  che  nelle immediate vicinanze della
stessa sia installata una  porta  apribile  a  spinta  opportunamente
segnalata.
    3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA
    Le  vie  di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente
indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.
    3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
    Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni,  devono
essere    adeguatamente    illuminati    per   consentire   la   loro
percorribilita' in sicurezza sino all'uscita su luogo sicuro.
    Nelle aree prive  di  illuminazione  naturale  od  utilizzate  in
assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di
illuminazione  di  sicurezza  con  inserimento  automatico in caso di
interruzione dell'alimentazione di rete.
    3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
    Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di
attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o
ostruzione delle stesse.
    Si  riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo
le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
    - apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
   - apparecchi di riscaldamento  fissi  alimentati  direttamente  da
combustibili gassosi, liquidi e solidi;
    - apparecchi di cottura;
    - depositi temporanei di arredi;
    - sistema di illuminazione a fiamma libera;
    - deposito di rifiuti.
    Macchine  di  vendita e di giuoco, nonche' fotocopiatrici possono
essere installate lungo le vie di uscita, purche'  non  costituiscano
rischio di incendio ne' ingombro non consentito.