Allegato 3 CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 94/57/CE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA 1. Criteri generali. 1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili. 2. L'organismo deve avere nella sua classificazione una flotta di almeno 1000 navi di lungo corso (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL. 3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli. 4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico della navi mercantili, che devono essere pubblicati nonche' tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo. 5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale. 6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, ne' da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. 7. L'organismo deve operare in conformita' alle disposizioni dell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'OMI del 23 novembre 1995, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazioni degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto. 2. Criteri specifici. 1. L'organismo dispone di: a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonche' sul piano delle attivita' di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede allo sviluppo della capacita' e all'applicazione delle norme e regolamentazioni; b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo. 2. L'attivita' dell'organismo e' disciplinata da un codice etico. 3. L'organismo e' gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione. 4. L'organismo e' disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione. 5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualita' e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. 6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualita' interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualita' riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei "Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualita' dell'IACS" e assicurare, tra l'altro, quanto segue: a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico; b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati; c) sono soddisfatti i requisiti dell'attivita' prevista dalla legge che l'organismo e' autorizzato a svolgere; d) sono definiti e documentati le responsabilita', i poteri e l'interrelazione del personale la cui attivita' incide sulla qualita' dei servizi dell'organismo; e) tutte le attivita' sono svolte in condizioni controllate; f) e' in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attivita' svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo; g) i requisiti della principale attivita' prevista dalla legge che l'organismo e' autorizzato a svolgere sono assicurati o controllati direttamente soltanto da ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli facenti parte del personale proprio o di altri organismi riconosciuti; h) e' attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante; i) e' tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonche' l'efficace funzionamento del sistema di qualita'; l) e' applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita' in tutte le sedi. 7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado: a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualita' di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza); b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi per valutare, ricorrendo a professionisti qualificati, l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione. 8. L'organismo e' soggetto alla certificazione del sistema di qualita' da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa e' situata. 9. L'organismo autorizza i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.