(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
  CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI 
  DALLA DIRETTIVA 94/57/CE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA 
 
 1. Criteri generali. 
  1. L'organismo riconosciuto deve  poter  dimostrare  di  avere  una
vasta esperienza in materia di  valutazione  degli  aspetti  inerenti
alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili. 
  2. L'organismo deve avere nella sua classificazione una  flotta  di
almeno 1000 navi di lungo corso (di stazza superiore a 100  TSL)  per
un totale di almeno 5 milioni di TSL. 
  3.  L'organismo  deve  occupare  personale  tecnico  adeguato  alla
consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti  di
cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori  che  si  dedicano
esclusivamente ai controlli. 
  4. L'organismo deve avere norme  e  regolamenti  completi  relativi
alla progettazione, alla costruzione e al controllo  periodico  della
navi  mercantili,  che  devono  essere  pubblicati   nonche'   tenuti
costantemente aggiornati e migliorati  con  programmi  di  ricerca  e
sviluppo. 
  5. L'organismo deve  pubblicare  annualmente  il  proprio  registro
navale. 
  6. L'organismo non deve essere controllato  dagli  armatori  o  dai
costruttori, ne'  da  altri  terzi  coinvolti  commercialmente  nella
costruzione, nell'armamento, nella riparazione  o  nell'esercizio  di
navi. L'organismo  non  deve  dipendere  essenzialmente  da  un'unica
impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. 
  7.  L'organismo  deve  operare  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'OMI  del  23  novembre
1995, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo  e
funzioni di certificazioni degli organismi riconosciuti che  agiscono
per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni
siano applicabili ai sensi del presente decreto. 
 
 2. Criteri specifici. 
  1. L'organismo dispone di: 
    a) un  personale  adeguato  a  livello  tecnico  e  dirigenziale,
nonche'  sul  piano  delle  attivita'  di  sostegno  e  di   ricerca,
proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede  allo
sviluppo  della  capacita'   e   all'applicazione   delle   norme   e
regolamentazioni; 
    b) personale tecnico  esclusivo  proprio  o  di  altri  organismi
riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo. 
  2. L'attivita' dell'organismo e' disciplinata da un codice etico. 
  3. L'organismo e' gestito e amministrato in modo tale  da  tutelare
il    carattere    riservato     delle     informazioni     richieste
dall'amministrazione. 
  4. L'organismo e' disposto a  fornire  le  informazioni  pertinenti
all'amministrazione. 
  5. La direzione  dell'organismo  definisce  e  documenta  i  propri
programmi, obiettivi e impegni in materia di qualita' e verifica  che
tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i  livelli
dell'organismo. 
  6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di  qualita'
interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard  di
qualita' riconosciuti  sul  piano  internazionale.  Il  sistema  deve
essere   conforme   alle   norme   EN   45004   (enti    responsabili
dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei "Requisiti
per  la  certificazione  dei  sistemi  di   qualita'   dell'IACS"   e
assicurare, tra l'altro, quanto segue: 
    a) le norme e  i  regolamenti  dell'organismo  sono  stabiliti  e
aggiornati in modo sistematico; 
    b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati; 
    c) sono soddisfatti i  requisiti  dell'attivita'  prevista  dalla
legge che l'organismo e' autorizzato a svolgere; 
    d) sono definiti e documentati le  responsabilita',  i  poteri  e
l'interrelazione del personale la cui attivita' incide sulla qualita'
dei servizi dell'organismo; 
    e) tutte le attivita' sono svolte in condizioni controllate; 
    f) e' in vigore un  sistema  di  supervisione  che  controlla  le
operazioni e le attivita' svolte  dagli  ispettori  e  dal  personale
tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo; 
    g) i requisiti della principale attivita'  prevista  dalla  legge
che  l'organismo  e'  autorizzato  a  svolgere  sono   assicurati   o
controllati  direttamente  soltanto  da  ispettori  che  si  dedicano
esclusivamente ai controlli facenti parte del personale proprio o  di
altri organismi riconosciuti; 
    h) e' attuato un sistema di qualificazione degli  ispettori,  con
aggiornamento costante; 
    i) e' tenuta  una  documentazione  per  dimostrare  il  grado  di
realizzazione degli standard richiesti per gli  aspetti  inerenti  ai
servizi svolti,  nonche'  l'efficace  funzionamento  del  sistema  di
qualita'; 
    l) e' applicato un vasto sistema di audit interni  pianificati  e
documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita'  in  tutte
le sedi. 
  7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado: 
    a) di mettere a punto e tenere aggiornata una  serie  completa  e
adeguata di norme  e  regolamenti  propri  relativi  allo  scafo,  ai
macchinari e  agli  impianti  elettrici  e  di  controllo  aventi  la
qualita' di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in
base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza  per
le  navi  passeggeri  conformi  alla  convenzione   SOLAS   (riguardo
all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a  bordo)
e ai certificati di bordo libero (per quanto  riguarda  l'adeguatezza
della resistenza); 
    b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle
convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati,  compresi
i  mezzi  per  valutare,  ricorrendo  a  professionisti  qualificati,
l'applicazione e  la  manutenzione  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione. 
  8. L'organismo e'  soggetto  alla  certificazione  del  sistema  di
qualita'   da   parte   di   revisori    indipendenti    riconosciuti
dall'amministrazione dello Stato in cui essa e' situata. 
  9. L'organismo autorizza i  rappresentanti  dell'amministrazione  e
delle altre parti interessate a  partecipare  all'elaborazione  delle
norme e/o dei regolamenti.