(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
                                                    (art. 1, comma 2) 
IMPORTI MINIMI DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DA PRESTARE  A  FAVORE  DELLO
   STATO ITALIANO PER ESPORTAZIONI DI RIFIUTI. 
  1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula: 
                              G = T + S 
dove: 
  G = garanzia in lire italiane; 
  T = componente della garanzia relativa al trasporto; 
  S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero  e
ai costi diretti e indiretti  per  la  bonifica  dei  siti  inquinati
connessi alle operazioni di smaltimento/recupero. 
  2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate  come
segue: 
    2.1. Formule per il calcolo di T. 
    2.1.1. Trasporto via terra: 
  T = 300 times numero delle  tonnellate  di  rifiuti  spediti  times
numero di chilometri tra il piu' vicino transito di confine  italiano
e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (*). 
    2.1.2. Trasporto via mare: 
     T = K1 times numero container; 
  K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40  piedi  per  le
rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa"; 
  K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per  le
rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa"; 
  K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per  la
rotta "Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale"; 
  K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per  la
rotta "Tirreno-Estremo Oriente". 
    
_________

    
                 (*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non 
                     iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto 
                    legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei 
                  chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei 
          rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero. 
    2.2. Formula per il calcolo di S o R: 
  S = K2 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti. 
   Rifiuti destinati al recupero: 
  K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra; 
  K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa; 
   Rifiuti destinati allo smaltimento: 
  K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi; 
  K2  =  L.  4.000.000   rifiuti   pericolosi   contenenti   sostanze
organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm; 
  K2  =  L.  8.000.000   rifiuti   pericolosi   contenenti   sostanze
organoalogenate in quantatativo superiore a 5.000 ppm.