Allegato 3
(art. 1, comma 2)
IMPORTI MINIMI DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DA PRESTARE A FAVORE DELLO
STATO ITALIANO PER ESPORTAZIONI DI RIFIUTI.
1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula:
G = T + S
dove:
G = garanzia in lire italiane;
T = componente della garanzia relativa al trasporto;
S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e
ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati
connessi alle operazioni di smaltimento/recupero.
2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come
segue:
2.1. Formule per il calcolo di T.
2.1.1. Trasporto via terra:
T = 300 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti times
numero di chilometri tra il piu' vicino transito di confine italiano
e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (*).
2.1.2. Trasporto via mare:
T = K1 times numero container;
K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le
rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";
K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le
rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";
K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la
rotta "Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale";
K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la
rotta "Tirreno-Estremo Oriente".
_________
(*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non
iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei
chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei
rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero.
2.2. Formula per il calcolo di S o R:
S = K2 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti.
Rifiuti destinati al recupero:
K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra;
K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa;
Rifiuti destinati allo smaltimento:
K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi;
K2 = L. 4.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze
organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;
K2 = L. 8.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze
organoalogenate in quantatativo superiore a 5.000 ppm.