Allegato 3 (art. 1, comma 2) IMPORTI MINIMI DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DA PRESTARE A FAVORE DELLO STATO ITALIANO PER ESPORTAZIONI DI RIFIUTI. 1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula: G = T + S dove: G = garanzia in lire italiane; T = componente della garanzia relativa al trasporto; S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero. 2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue: 2.1. Formule per il calcolo di T. 2.1.1. Trasporto via terra: T = 300 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti times numero di chilometri tra il piu' vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (*). 2.1.2. Trasporto via mare: T = K1 times numero container; K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa"; K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa"; K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale"; K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-Estremo Oriente". _________ (*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero. 2.2. Formula per il calcolo di S o R: S = K2 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti. Rifiuti destinati al recupero: K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra; K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa; Rifiuti destinati allo smaltimento: K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi; K2 = L. 4.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm; K2 = L. 8.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantatativo superiore a 5.000 ppm.