(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3
  CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI  DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE
VIE RESPIRATORIE
  In  tutte  le  lavorazioni  durante  le  quali  i  rischi  inerenti
l'esposizione  a  polveri  e  fibre  non  possono  essere  evitati  o
sufficientemente  limitati da  misure  tecniche di  prevenzione o  da
mezzi  di protezione  collettiva, il  datore  di lavoro  e' tenuto  a
fornire ai  lavoratori idonei  dispositivi di  protezione individuale
per  le   vie  respiratorie  (apparecchi  di   protezione  delle  vie
respiratorie o respiratori).
  La  materia   generale  riguardante  i  dispoitivi   di  protezione
individuale  (DPI)  e  stata   trattata  dalle  direttive  89/686/CEE
(sicurezza intrinseca dei DPI) e  89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei
DPI).  Tali   direttive  risultano  oggi  recepite   nella  normativa
nazionale con i decreti legislativi n. 475/1992 e n. 626/1994 (titolo
IV), e successive modificazioni e integrazioni.
  Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i DPI forniti
ai  lavoratori devono  essere  "idonei" sta  a  significare che  essi
devono  anzitutto possedere  i  cosiddetti  "requisiti essenziali  di
sicurezza e salute". Per l'acquirente  di un DPI, l'esistenza di tali
requisiti e' garantita dall'assolvimento  di tre adempimenti da parte
del fabbricante:
  a) la dichiarazione di conformita'  CE (il fabbricante dichiara che
il DPI e' conforme ai requisiti essenziali);
     b) la marcatura CE;
     c) una nota informativa.
  Gli  adempimenti  di  cui sopra  rappresentano  la  formalizzazione
conclusiva  di un  preciso sistema  di verifica  e di  certificazione
delle  caratteristiche prestazionali  dei DPI,  tanto piu'  complesso
quanto piu' elevata e' la categoria del DPI stesso.
  Il decreto legislativo n. 475/1992 suddivide infatti tutti i DPI in
tre   categorie  in   relazione   alla   crescente  complessita'   di
progettazione ed alla crescente pericolosita'  dei rischi dai quali i
DPI devono  salvaguardare. Tutti  gli apparecchi di  protezione delle
vie  respiratorie appartengono  alla  terza  categoria (quella  cioe'
relativa ai  DPI destinati a  salvaguardare da  rischi di morte  o di
lesioni gravi e di carattere permanente)  e quindi per essi, ai sensi
dell'art.   43   del   decreto   legislativo   n.   626/1994,   oltre
all'informazione ed alla formazione, e' obbligatorio l'addestramento.
  La scelta  del respiratore  deve essere  fatta tenendo  presente il
grado  di  protezione  richiesto  in  relazione  alla  concentrazione
dell'inquinante.
  Tralasciando di parlare dettagliatamente dei respiratori cosiddetti
"isolanti"  che, in  condizioni  di insufficienza  di  ossigeno o  in
presenza di  livelli di  esposizione estremamente elevati,  servono a
mettere in  comunicazione le  vie respiratorie  dell'utilizzatore con
una  sorgente   di  gas   respirabile  isolata  o   esterna  rispetto
alIambiente  di  lavoro,  si  prende  invece in  esame  il  caso  dei
respiratori a filtro - generalmete i  piu' diffusi - nei quali l'aria
ambiente passa  attraverso un filtro il  quale, agendo opportunamente
sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla respirazione.
  I respiratori a filtro contro il materiale particellare (e fibroso)
possono essere  di vario tipo  e, a seconda  del lipo, diverso  e' il
grado di protezione offerto.
  In  materia di  DPI  le  norme armonizzate  (ai  sensi del  decreto
legislativo n. 475/1992, art. 2), per le quali vige la presunzione di
conformita' ai requisiti essenziali, sono  elaborate dal CEN. In tali
norme venono fissati i massimi valori ammessi sia per la penetrazione
iniziale attraverso i filtri antipolvere (classi P1, P2 e P3) sia per
la perdita verso l'interno imputabile al facciale ed eventualmente ad
altri componenti.  Chiarito pertanto che all'interno  del facciale e'
comuque presente  una certa  concentrazione di inquinante  dovuta sia
alla penetrazione  attraverso i  filtri antipolvere sia  alle perdite
verso  l'interno imputabili  al facciale  e ad  altri componenti,  si
stabiscono le seguenti definizioni:
  fattore  di protezio  (FP): e'  il rapporto  fra la  concentrazione
dell'inquinante nell'aria ambiente e  quella presente all'interno del
facciale, all'altezza delle vie respiratorie dell'utilizzatore;
  fattore di protezione  nominale (FPN): e' il valore  del fattore di
protezione quando  la penetrazione attraverso  i filtri e  le perdite
verso l'interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme;
  fattore di protezione operativo (FPO):  e il valore che, sulla base
di  dati   sperimentali  e   di  considerazioni   cautelative;  viene
attribuito al fattore  di protezione per la scelta  di un respiratore
da utilizzare nell'ambiente di lavoro.
   Si ritiene utile chiarire ulteriormente quanto segue:
  il  fattore  di protezione  e'  per  definizione il  parametro  che
esprime, in  generale, l'entita' della protezione  che il respiratore
offre all'utilizzatore;
  il  fattore di  protezione nominale  e'  il valore  del fattore  di
protezione che  deve essere garantito  in sede di  certificazione, da
parte  degli  organismi  di   controllo,  con  prove  di  laboratorio
standardizzate e quindi riproducibili;
  il  fattore  di  protezione  operativo e'  valore  del  fattore  di
protezione  da utilizzare  nella pratica  operativa dell'ambiente  di
lavoro: tale valore - sempre inferiore  o al massimo uguale al valore
del  fattore  di  protezione  nominale   -  ha  lo  scopo  di  tenere
prudentemente  in  considerazione  le problematiche  derivanti  dalle
specifiche diversita'  riguardariti i vari ambienti  di lavoro, dalle
esigenze  di mobilita'  dell'operatore, dall'accuratezza  con cui  e'
indossato  il   respiraore,  ecc.;   cio'  vale  soprattutto   per  i
dispositivi  ai  quali  sono  associati  i  piu'  alti  valori  della
protezione.
  Per i diversi tipi di respiratore si forniscono di secuito i valori
del FPN e quelli del FPO: 
 
         Respiratore                                      FPN   FPO
             ___                                          ___   ___
Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1)     4     4
Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2)    12    10
Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3)    50    30
Maschera intera con filtro P1                              5     4
Maschera intera con filtro P2                             20    15
Maschera intera con filtro P3                           1000   400
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o
  cappuccio (THP1)                                        10     5
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o
  cappuccio (THP2)                                        20    20
Elettorespiratore di classe 3 per uso con casco o
  cappuccio (TIHP3)                                      500   100
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera
  (TMP1)                                                  20    10
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera
  (TMP2)                                                 100   100
Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera
  (TM3)                                                 2000   400
 
  La relazione  che fornisce il  limite massimo di esposizione  ad un
certo inquinante in  funzione di fattore di  protezione operativo del
respiratore  e   del  valore  limite  di   esposizione  adottato  per
quell'inquinante (1) e' la seguente:
            limite massimo di esposizione = FPO times VLE
  ove  con  VLE  si  e'  indicato il  valore  limite  di  esposizione
adottato.
  Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (VLE = 0,2
tibre/cm(elevato a)3  ), il fattore di  protezione operativo relativo
alla  combinazione semimaschera  con  filtro P3  indica  che un  tale
respiratore fornira' all'utilizzatore una garanzia di protezione fino
alla  concentrazione di  6 fibre/cm(elevato  a)3 .  L'impiego di  una
maschera intera con filtro P3, o di un elettrorespiratore di classe 3
per   uso   con  maschera,   potra'   invece   garantire  fino   alla
concentrazione di 80 fibre/cm(elevato a)3 .
  Per  i  lavori di  bonifica,  durante  i  quali vengono  di  solito
raggiunte   concentrazioni  elevate   di  fibre   di  amianto,   sono
normalmente  preferiti  (anche  in  relazione  alle  piu'  favorevoli
condizioni microclimatiche per l'utilizzatore) gli elettrorespiratori
THP3 e TMP3. Se questi  risultassero insufficienti per la garanzia di
protezione che si deve raggiungere dovranno allora essere utilizzati,
come accennato in precedenza, i respiratori isolanti con i quali puo'
essere raggiunto un valore del fattore di protezione operativo pari a
1000.
  Per lavorazioni saltuarie  (generalmente manutenzioni o riparazioni
circoscritte) alle  quali non  sia associato  un elevato  rilascio di
fibre,  l'uso di  una semimaschera  con filtro  P3 offre  sufficienti
garanzie  (senza risultare  inutilmente  sovradimensionata) anche  in
relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative
- ma temporanee - concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente.
  Per una  completa descrizione  della casistica degli  apparecchi di
protezione delle  vie respiratorie si rimanda  alle norme armonizzate
UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991).
  Per un indirizzo piu' generale  e completo in relazione alla scelta
e all'uso  degli apparecchi di  protezione delle vie  respiratorie si
indica  la  norma UNI  10720:  "Guida  alla  scelta e  all'uso  degli
ipparecchi di protezione delle vie respiratorie" (1998).
  (1)  In mancanza  di  riferimenti legislativi  italiani, in  valori
limite  di esposizione  generalmente  adottati per  gli ambiernti  di
lavoro sono in TLV (Threshold Limit  Value = Valore limite di soglia)
stabiliti annualmente dall'ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists) ed editi  in italiano dall'AIDII (Associazione
italiana  degli igienisti  industriali).  Allo stato  attuale i  soli
riferimenti legislativi italiani relativi ad inquinanti chimici negli
ambienti  di  lavoro  sono  quelli  per il  piombo  e  per  l'amianto
contenuti  nel decreto  legislativo 15  agosto 1991,  n. 277  e nella
legge 27 marzo 1992, n. 257.