Allegato 3
CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE
VIE RESPIRATORIE
In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti
l'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o
sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da
mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro e' tenuto a
fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale
per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie
respiratorie o respiratori).
La materia generale riguardante i dispoitivi di protezione
individuale (DPI) e stata trattata dalle direttive 89/686/CEE
(sicurezza intrinseca dei DPI) e 89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei
DPI). Tali direttive risultano oggi recepite nella normativa
nazionale con i decreti legislativi n. 475/1992 e n. 626/1994 (titolo
IV), e successive modificazioni e integrazioni.
Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i DPI forniti
ai lavoratori devono essere "idonei" sta a significare che essi
devono anzitutto possedere i cosiddetti "requisiti essenziali di
sicurezza e salute". Per l'acquirente di un DPI, l'esistenza di tali
requisiti e' garantita dall'assolvimento di tre adempimenti da parte
del fabbricante:
a) la dichiarazione di conformita' CE (il fabbricante dichiara che
il DPI e' conforme ai requisiti essenziali);
b) la marcatura CE;
c) una nota informativa.
Gli adempimenti di cui sopra rappresentano la formalizzazione
conclusiva di un preciso sistema di verifica e di certificazione
delle caratteristiche prestazionali dei DPI, tanto piu' complesso
quanto piu' elevata e' la categoria del DPI stesso.
Il decreto legislativo n. 475/1992 suddivide infatti tutti i DPI in
tre categorie in relazione alla crescente complessita' di
progettazione ed alla crescente pericolosita' dei rischi dai quali i
DPI devono salvaguardare. Tutti gli apparecchi di protezione delle
vie respiratorie appartengono alla terza categoria (quella cioe'
relativa ai DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di
lesioni gravi e di carattere permanente) e quindi per essi, ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994, oltre
all'informazione ed alla formazione, e' obbligatorio l'addestramento.
La scelta del respiratore deve essere fatta tenendo presente il
grado di protezione richiesto in relazione alla concentrazione
dell'inquinante.
Tralasciando di parlare dettagliatamente dei respiratori cosiddetti
"isolanti" che, in condizioni di insufficienza di ossigeno o in
presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, servono a
mettere in comunicazione le vie respiratorie dell'utilizzatore con
una sorgente di gas respirabile isolata o esterna rispetto
alIambiente di lavoro, si prende invece in esame il caso dei
respiratori a filtro - generalmete i piu' diffusi - nei quali l'aria
ambiente passa attraverso un filtro il quale, agendo opportunamente
sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla respirazione.
I respiratori a filtro contro il materiale particellare (e fibroso)
possono essere di vario tipo e, a seconda del lipo, diverso e' il
grado di protezione offerto.
In materia di DPI le norme armonizzate (ai sensi del decreto
legislativo n. 475/1992, art. 2), per le quali vige la presunzione di
conformita' ai requisiti essenziali, sono elaborate dal CEN. In tali
norme venono fissati i massimi valori ammessi sia per la penetrazione
iniziale attraverso i filtri antipolvere (classi P1, P2 e P3) sia per
la perdita verso l'interno imputabile al facciale ed eventualmente ad
altri componenti. Chiarito pertanto che all'interno del facciale e'
comuque presente una certa concentrazione di inquinante dovuta sia
alla penetrazione attraverso i filtri antipolvere sia alle perdite
verso l'interno imputabili al facciale e ad altri componenti, si
stabiscono le seguenti definizioni:
fattore di protezio (FP): e' il rapporto fra la concentrazione
dell'inquinante nell'aria ambiente e quella presente all'interno del
facciale, all'altezza delle vie respiratorie dell'utilizzatore;
fattore di protezione nominale (FPN): e' il valore del fattore di
protezione quando la penetrazione attraverso i filtri e le perdite
verso l'interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme;
fattore di protezione operativo (FPO): e il valore che, sulla base
di dati sperimentali e di considerazioni cautelative; viene
attribuito al fattore di protezione per la scelta di un respiratore
da utilizzare nell'ambiente di lavoro.
Si ritiene utile chiarire ulteriormente quanto segue:
il fattore di protezione e' per definizione il parametro che
esprime, in generale, l'entita' della protezione che il respiratore
offre all'utilizzatore;
il fattore di protezione nominale e' il valore del fattore di
protezione che deve essere garantito in sede di certificazione, da
parte degli organismi di controllo, con prove di laboratorio
standardizzate e quindi riproducibili;
il fattore di protezione operativo e' valore del fattore di
protezione da utilizzare nella pratica operativa dell'ambiente di
lavoro: tale valore - sempre inferiore o al massimo uguale al valore
del fattore di protezione nominale - ha lo scopo di tenere
prudentemente in considerazione le problematiche derivanti dalle
specifiche diversita' riguardariti i vari ambienti di lavoro, dalle
esigenze di mobilita' dell'operatore, dall'accuratezza con cui e'
indossato il respiraore, ecc.; cio' vale soprattutto per i
dispositivi ai quali sono associati i piu' alti valori della
protezione.
Per i diversi tipi di respiratore si forniscono di secuito i valori
del FPN e quelli del FPO:
Respiratore FPN FPO
___ ___ ___
Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1) 4 4
Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2) 12 10
Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3) 50 30
Maschera intera con filtro P1 5 4
Maschera intera con filtro P2 20 15
Maschera intera con filtro P3 1000 400
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o
cappuccio (THP1) 10 5
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o
cappuccio (THP2) 20 20
Elettorespiratore di classe 3 per uso con casco o
cappuccio (TIHP3) 500 100
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera
(TMP1) 20 10
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera
(TMP2) 100 100
Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera
(TM3) 2000 400
La relazione che fornisce il limite massimo di esposizione ad un
certo inquinante in funzione di fattore di protezione operativo del
respiratore e del valore limite di esposizione adottato per
quell'inquinante (1) e' la seguente:
limite massimo di esposizione = FPO times VLE
ove con VLE si e' indicato il valore limite di esposizione
adottato.
Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (VLE = 0,2
tibre/cm(elevato a)3 ), il fattore di protezione operativo relativo
alla combinazione semimaschera con filtro P3 indica che un tale
respiratore fornira' all'utilizzatore una garanzia di protezione fino
alla concentrazione di 6 fibre/cm(elevato a)3 . L'impiego di una
maschera intera con filtro P3, o di un elettrorespiratore di classe 3
per uso con maschera, potra' invece garantire fino alla
concentrazione di 80 fibre/cm(elevato a)3 .
Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono di solito
raggiunte concentrazioni elevate di fibre di amianto, sono
normalmente preferiti (anche in relazione alle piu' favorevoli
condizioni microclimatiche per l'utilizzatore) gli elettrorespiratori
THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di
protezione che si deve raggiungere dovranno allora essere utilizzati,
come accennato in precedenza, i respiratori isolanti con i quali puo'
essere raggiunto un valore del fattore di protezione operativo pari a
1000.
Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni o riparazioni
circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di
fibre, l'uso di una semimaschera con filtro P3 offre sufficienti
garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata) anche in
relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative
- ma temporanee - concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente.
Per una completa descrizione della casistica degli apparecchi di
protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme armonizzate
UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991).
Per un indirizzo piu' generale e completo in relazione alla scelta
e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si
indica la norma UNI 10720: "Guida alla scelta e all'uso degli
ipparecchi di protezione delle vie respiratorie" (1998).
(1) In mancanza di riferimenti legislativi italiani, in valori
limite di esposizione generalmente adottati per gli ambiernti di
lavoro sono in TLV (Threshold Limit Value = Valore limite di soglia)
stabiliti annualmente dall'ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists) ed editi in italiano dall'AIDII (Associazione
italiana degli igienisti industriali). Allo stato attuale i soli
riferimenti legislativi italiani relativi ad inquinanti chimici negli
ambienti di lavoro sono quelli per il piombo e per l'amianto
contenuti nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e nella
legge 27 marzo 1992, n. 257.