Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica
ed economica
Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo
della famiglia, cellula fondamentale della societa', le Parti
s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale
della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni
sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla
costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di
aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura
appropriata.