Articolo 18 - Diritto all'esercizio di un'attivita' a fini di lucro
sul territorio delle altre Parti
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza
sociale e medica, le Parti s'impegnano:
1 ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;
2 a semplificare le formalita' in vigore ed a ridurre o sopprimere i
diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o
i loro datori di lavoro devono pagare;
3 a rendere piu' flessibili, individualmente o collettivamente, le
regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri
e riconoscono:
4 il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare
attivita' a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.