Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie
alla protezione ed all'assistenza
Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul
territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano:
1 a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi
gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di
fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a
condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo
consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e
l'immigrazione;
2 a prendere nei limiti della loro giurisdizione, adeguati
provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio e l'accoglienza
di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei
limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari
durante il viaggio nonche' buone condizioni d'igiene;
3 a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o
privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;
4 a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente
sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate
dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo
delle autorita' amministrative, un trattamento non meno favorevole di
quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:
a retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;
b affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi
offerti dalle convenzioni collettive;
c abitazione.
5 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro
territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai
loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i
contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;
6 ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del
lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;
7 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro
territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai
loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate
dal presente articolo;
8 a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro
territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la
sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al
buoncostume;
9 ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il
trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei
lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;
10 ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente
articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione
che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;
11 a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale
dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una
di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;
12 a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento
della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.