Articolo 20 - Diritto alla parita' di opportunita' e di trattamento
in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate
sul sesso.
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parita' di
opportunita' e di trattamento in materia di lavoro e di professione,
senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a
riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per
assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori:
a accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento
professionale;
b orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento
professionale;
c condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;
d progressione di carriera, ivi compresa la promozione.