Articolo 23 - Diritto delle persone anziane ad una protezione
sociale.
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone
anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o
a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le
organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in
particolare:
- a consentire alle Persone anziane di rimanere il piu' a lungo
possibile membri a pieno titolo della societa', mediante:
a risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a
consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale
e culturale;
b la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle
agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla
possibilita' per le stesse di avvantaggiarsene;
- a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro
modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro
ambiente abituale per tutto tempo che desiderano e che cio' e'
possibile, mediante:
a la disponibilita' di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle
loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione
dell'abitazione;
b le cure medico-sanitarie et i servizi eventualmente richiesti dal
loro stato;
- a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata
assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilita' di
partecipare alla determinazione delle condizioni di vita
nell'istituto.