Articolo 27 - Diritto dei lavoratori aventi responsabilita' familiari
alla parita' di opportunita' e di trattamento.
Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza
sociale e medica, le Parti s'impegnano a:
1 prendere misure appropriate:
a per consentire ai lavoratori aventi responsabilita' familiari di
entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo
un'assenza dovuta a queste responsabilita', ivi comprese le misure
nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;
b per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni
d'impiego ed alla sicurezza sociale;
c per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in
particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei
bambini;
2 prevedere per ogni genitore la possibilita', nel periodo successivo
al congedo per maternita', di usufruire di assenze facoltative per la
cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla
legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la
prassi;
3 a garantire che le responsabilita' familiari non possano in quanto
tali costituire un valido motivo di licenziamento.