Articolo 29 - Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle
procedure di licenziamenti collettivi.
Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad
essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le
Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e
consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei
licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilita' di evitare i
licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne
le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di
accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla
riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.