(Annesso 2-art. 1)
                                                            Annesso 2 
 
   DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA   DENOMINAZIONE   DI   ORIGINE
   CONTROLLATA E  GARANTITA  DEI  VINI  «CONEGLIANO  VALDOBBIADENE  -
   PROSECCO» 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
   1. La denominazione d'origine controllata e garantita  «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene
- Prosecco», e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per
le seguenti tipologie: 
   - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»; 
    - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante; 
    - «Conegliano Valdobbiadene -  Prosecco»  spumante,  accompagnato
dalla menzione superiore. 
   2. La menzione  «Superiore  di  Cartizze»  e'  riservata  al  vino
spumante della denominazione  di  cui  al  comma  1,  ottenuto  nella
tradizionale sottozona nei limiti ed alle  condizioni  stabilite  nel
presente disciplinare.