Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura. 2. Densita' d'impianto. I vigneti in coltura specializzata, a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto. 3. Forme di allevamento. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi). La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «rive» devono essere raccolte esclusivamente a mano. 7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. Per i vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo' essere concessa la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 1607/2000. Per i vino spumante avente diritto alla menzione «Superiore di Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.