(Annesso 2-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
   1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni  ambientali  e
di  coltura  dei  vigneti  destinati   alla   produzione   del   vino
«Conegliano-Valdobbiadene   -   Prosecco»,   devono   essere   quelle
tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
   Sono pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari
con esclusione  dei  vigneti  di  fondovalle,  di  quelli  esposti  a
tramontana e di quelli di bassa pianura. 
   2. Densita' d'impianto. I  vigneti  in  coltura  specializzata,  a
decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500
ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto. 
   3. Forme  di  allevamento.  I  sesti  d'impianto  e  le  forme  di
allevamento  consentiti  sono  quelli  gia'  in  uso  nella  zona,  a
spalliera semplice o doppia. Sono vietate  le  forme  di  allevamento
espanse (tipo raggi). 
   La regione puo' consentire diverse forme di  allevamento,  qualora
siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
   4. Sistemi di potatura. Con riferimento  ai  suddetti  sistemi  di
allevamento della vite, la potatura deve essere  quella  tradizionale
e, comunque  i  vigneti  devono  essere  governati  in  modo  da  non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 
   5.  E'  vietata  ogni  pratica   di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
   6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della
tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «rive» devono
essere raccolte esclusivamente a mano. 
   7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. 
   Per i vini a Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1,  la
resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non  deve
essere superiore a tonnellate  13,50,  ed  il  titolo  alcolomentrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve
essere di 9,50 vol. 
   Per i vini DOCG «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  spumante
superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7,
la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve
essere superiore a  tonnellate  13,00  ed  il  titolo  alcolomentrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve
essere di 9,50 vol. 
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»  spumante  superiore  e
frizzante possono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo
naturale del 9,00% vol., purche' la destinazione delle  uve  atte  ad
essere  elaborate,  venga  espressamente   indicata   nei   documenti
ufficiali di cantina e nella denuncia  annuale  delle  uve.  Tuttavia
qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo'  essere
concessa la deroga di  cui  all'articolo  7  del  regolamento  CE  n.
1607/2000. 
   Per i vino spumante avente diritto  alla  menzione  «Superiore  di
Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa  massima  di  uva  per
ettaro  in  coltura  specializzata  non  deve  essere   superiore   a
tonnellate 12,00,  ed  il  titolo  alcolomentrico  volumico  naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve  essere  di  9,50
vol. 
   Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di  uva
per ettaro da destinare alla produzione dei vini a  Denominazione  di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
dovranno essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'  la
produzione non superi del 20% i limiti medesimi. 
   La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio  di  tutela
della presente denominazione di origine e  sentito  il  parere  delle
categorie interessate, con proprio  provvedimento  da  emanarsi  ogni
anno  nel  periodo  immediatamente  precedente  la  vendemmia,   puo'
stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile,
anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto  a  quelli
fissati  nel  presente  comma,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. 
   Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva  a
ettaro  deve  essere  rapportala   alla   superficie   effettivamente
impegnata dalla vite.