(Annesso 2-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
1. Vinificazione. 
   Le operazioni di vinificazione  delle  uve,  di  cui  all'art.  2,
devono  essere  effettuate  all'interno  dei  comuni  della  zona  di
produzione delimitata  all'art.  3,  comma  1,  lett.  A),  anche  se
compresi soltanto in parte nella zona delimitata. 
   Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot  nero,  Pinot  grigio  e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma  3
del presente articolo, possono essere vinificate  in  tutta  la  zona
prevista dall'art. 3, comma 1,  lettera  c);  inoltre,  tenuto  conto
delle   situazioni   tradizionali,   le   predette   operazioni    di
vinificazione  possono  essere  effettuate   nell'intero   territorio
amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso. 
   Per quanto riguarda  la  sottozona  «Superiore  di  Cartizze»,  le
operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate  entro   il
territorio del comune di Valdobbiadene. 
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari. 
2. Elaborazione. 
    Le operazioni di preparazione  del  vino  spumante  e  frizzante,
ossia le  pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per  la
stabilizzazione,  la  dolcificazione  nelle  tipologie  ove  ammessa,
nonche' le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso. 
   I vini della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella   versione
spumante possono essere messi in  commercio  in  tutte  le  tipologie
ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut»
e «dolce». 
   I vini della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella   versione
frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco»
ad «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente. 
   E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole,  alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  di  consentire  che  le  suddette  operazioni  di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia
di  Venezia,  a  condizione  che  in  detti  stabilimenti  le   ditte
interessate producano - da  almeno  10  anni  prima  dell'entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 
930 - i vini spumanti e frizzanti,  utilizzando  come  vino  base  il
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante  con
i metodi tradizionali  in  uso  nel  territorio  previsto  nel  comma
precedente. 
3. Pratiche tradizionali. 
    Nella elaborazione  del  vino  spumante  di  cui  all'art.  1  e'
consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla
vinificazione di  uve  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Pinot  nero  e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantita' non  superiore  al
15%, provenienti dai  vigneti  iscritti  all'apposito  albo,  ubicati
nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera  c),  a
condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate
nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e,  comunque,
che la presenza di uve della varieta' minori, di cui all'articolo  2,
sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non  superi  la  percentuale
del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino  aggiunto
con l'esecuzione di  tale  tradizionale  pratica  correttiva  dovra',
comunque,  sempre  sostituire  un'eguale  aliquota  di  vino  di  cui
all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola. 
4. Resa uva/vino e vino/ettaro. 
    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore  al  70%
per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite  di
cui  sopra,  ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha   diritto   alla
denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla
denominazione d'origine per tutta la partita.