(Annesso 2-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                            Etichettatura 
 
   1.  Nell'etichettatura  della   sola   tipologia   spumante   DOCG
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  puo'   essere   omesso   il
riferimento  alla   denominazione   «Prosecco»   ed   alla   menzione
«superiore». 
   2. La designazione e  presentazione  del  vino  spumante  ottenuto
nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta  la
dizione: «Conegliano Valdobbiadene»  Superiore  di  Cartizze  o  piu'
semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze. 
   3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui  all'art.  1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. 
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
   4. Sono consentite le menzioni facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purche'  pertinenti  ai
vini di cui all'art. 1. 
   5. Nella designazione del vino spumante e' consentito riportare il
termine millesimato, purche' il  prodotto  sia  ottenuto  con  almeno
l'85% del  vino  dell'annata  di  riferimento,  che  va  indicata  in
etichetta. 
   6.  Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  spumante  e'
consentito fare riferimento a comuni o frazioni di  cui  all'allegato
elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui  sono
state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione  «Rive»  e  che
detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura
e' obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve. 
   7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire  il
nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano»  o
«Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali  o  inferiori
alla stessa. 
   La menzione «Rive», seguita dal nome  del  comune  o  frazione,  e
«superiore» nonche' i riferimenti al «millesimo»,  dovranno  figurare
in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del  nome  della
denominazione   «Conegliano   Valdobbiadene»   o    «Conegliano»    o
«Valdobbiadene». 
   8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e'  contraddistinta  in  via  esclusiva  ed
obbligatoria  da  un  marchio  collettivo  di  dimensioni  e   colori
stabiliti nel manuale d'uso,  di  cui  all'allegato  B  del  presente
disciplinare. 
   Tale marchio e' sempre inserito  nella  fascetta  sostitutiva  del
contrassegno di Stato. 
   Tutti gli elaboratori  iscritti  all'albo  degli  imbottigliatori,
hanno  inoltre  facolta'  di  apporre   separatamente   il   marchio,
distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie. 
   L'utilizzo del marchio e' curato  direttamente  dal  Consorzio  di
tutela,     che     deve      distribuirlo      a      tutti      gli
imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle  medesime
condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.