Art. 8. Confezionamento 1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «ConeglianoValdobbiadene - Prosecco» devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona. 2. Volumi nominali, forma e colore. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «ConeglianoValdobbiadene - Prosecco» possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge. Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensita'. Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, puo' essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacita' di litri 6, 9 e superiori, in occasione di eventi espositivi e promozionali. 3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero. Per i frizzanti e' consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri e' consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.