Allegato III REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO 1. Campo di applicazione Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti categorie: a) motoveicoli; b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo; c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg; d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, e' superiore a otto; e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e collezionistico. 2. Calendario delle revisioni I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti alla idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui e' stato effettuato l'ultimo controllo di revisione. 3. Controlli tecnici 3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all'allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purche' tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo. 3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalita' e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni: 3.2.1. prove emissioni Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico: - autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione e' antecedente al 4 agosto 1971; - autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione e' antecedente al 1° gennaio 1980; - motoveicoli, la cui data di costruzione e' antecedente al 1° gennaio 1960. 3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli 3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione e' antecedente al 1° gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella +-----------------------+------------+------------------------------+ | | Velocita' | Valore minimo della | |Tipo di veicolo | iniziale | decelerazione (m/s2) | | | (km/h) | | +-----------------------+------------+------------------------------+ |Autovetture | 40 | 4 | +-----------------------| |------------------------------+ |Altri autoveicoli, | | | |compresi loro complessi| | 3,5 | +-----------------------+------------+------------------------------+ 3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, e' verificato con prova statica. 4. COMPETENZE 4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico e' stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell'art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo; 4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell'1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.