Allegato III
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO
E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di
interesse storico e collezionistico appartenenti alle seguenti
categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui
numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, e' superiore
a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli
classificato di interesse storico e collezionistico.
2. Calendario delle revisioni
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione
periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati
sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a
visita e prova per l'accertamento dei requisiti alla idoneita' alla
circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada, entro il
mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese
corrispondente a quello in cui e' stato effettuato l'ultimo controllo
di revisione.
3. Controlli tecnici
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla
particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse
storico e collezionistico, sugli elementi indicati all'allegato II
della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio
dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purche'
tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del
veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalita'
e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in
materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le
seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti
i seguenti veicoli classificati di interesse storico e
collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data
di costruzione e' antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data
di costruzione e' antecedente al 1° gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione e' antecedente al 1°
gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio
degli autoveicoli classificati di interesse storico e
collezionistico, la cui data di costruzione e' antecedente al 1°
gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del
valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di
marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella
seguente tabella
+-----------------------+------------+------------------------------+
| | Velocita' | Valore minimo della |
|Tipo di veicolo | iniziale | decelerazione (m/s2) |
| | (km/h) | |
+-----------------------+------------+------------------------------+
|Autovetture | 40 | 4 |
+-----------------------| |------------------------------+
|Altri autoveicoli, | | |
|compresi loro complessi| | 3,5 |
+-----------------------+------------+------------------------------+
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto
precedente, e' verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di
interesse storico e collezionistico e' stabilita, avuto riguardo
delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a
norma dell'art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo
quanto indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico
costruiti prima dell'1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente
dai competenti uffici motorizzazione civile.