(Allegato III)
 
                                                         Allegato III 
        REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO 
                          E COLLEZIONISTICO 
 
1. Campo di applicazione 
 
Le presenti disposizioni si  applicano  ai  veicoli  classificati  di
interesse  storico  e  collezionistico  appartenenti  alle   seguenti
categorie: 
 
a) motoveicoli; 
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo; 
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva  a
pieno carico non superiore a 3 500 kg; 
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di  persone  e  il  cui
numero di posti a sedere,escluso quello del conducente, e'  superiore
a otto; 
e) autoveicoli isolati  destinati  al  trasporto  di  cose  di  massa
complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; 
f) rimorchi e  semirimorchi  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3 500 kg,  facenti  parte  di  un  complesso  di  veicoli
classificato di interesse storico e collezionistico. 
 
2. Calendario delle revisioni 
 
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a  revisione
periodica ogni due  anni,  sempre  che  i  veicoli  non  siano  stati
sottoposti, nell'anno in cui ricorre  l'obbligo  della  revisione,  a
visita e prova per l'accertamento dei requisiti alla  idoneita'  alla
circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada, entro  il
mese di rilascio della carta di circolazione  ovvero  entro  il  mese
corrispondente a quello in cui e' stato effettuato l'ultimo controllo
di revisione. 
 
3. Controlli tecnici 
 
3.1.  Il  controllo  deve  essere  effettuato,  avuto  riguardo  alla
particolare  categoria  di  appartenenza  dei  veicoli  di  interesse
storico e collezionistico, sugli elementi  indicati  all'allegato  II
della  direttiva  96/96/CE,  del  20  dicembre  1996  del   Consiglio
dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni,  purche'
tali elementi si riferiscano  alle  caratteristiche  costruttive  del
veicolo sottoposto a controllo. 
 
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalita'
e con  le  strumentazioni  previste  dalle  disposizioni  dettate  in
materia dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti,  con  le
seguenti eccezioni: 
 
3.2.1. prove emissioni 
 
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti
i   seguenti   veicoli   classificati   di   interesse   storico    e
collezionistico: 
 
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la  cui  data
di costruzione e' antecedente al 4 agosto 1971; 
 
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la  cui  data
di costruzione e' antecedente al 1° gennaio 1980; 
 
- motoveicoli, la cui  data  di  costruzione  e'  antecedente  al  1°
gennaio 1960. 
 
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli 
 
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno  di  servizio
degli   autoveicoli   classificati    di    interesse    storico    e
collezionistico, la cui data di  costruzione  e'  antecedente  al  1°
gennaio 1960 possono essere effettuate mediante  la  valutazione  del
valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di
marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella
seguente tabella 
 
    

+-----------------------+------------+------------------------------+
|                       | Velocita'  |     Valore minimo della      |
|Tipo di veicolo        |  iniziale  |     decelerazione (m/s2)     |
|                       |   (km/h)   |                              |
+-----------------------+------------+------------------------------+
|Autovetture            |     40     |              4               |
+-----------------------|            |------------------------------+
|Altri autoveicoli,     |            |                              |
|compresi loro complessi|            |             3,5              |
+-----------------------+------------+------------------------------+

    
 
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al  punto
precedente, e' verificato con prova statica. 
 
4. COMPETENZE 
 
 
4.1  La  competenza  per  le  revisioni  periodiche  dei  veicoli  di
interesse storico e  collezionistico  e'  stabilita,  avuto  riguardo
delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi,  a
norma dell'art. 80 del DPR 16 dicembre  1992.  n.  495,  fatto  salvo
quanto indicato al punto successivo; 
 
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico  e  collezionistico
costruiti prima dell'1° gennaio 1960 sono  effettuate  esclusivamente
dai competenti uffici motorizzazione civile.