(Allegato 2)
                                                           ALLEGATO 2 
                                                 (punti 14.15 e 16.5) 
 
      CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE 
 
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del
2003, l'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere 
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. 
2 Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle
presenti linee guida, che per l'attivita' di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili  non  e'  dovuto  alcun  corrispettivo
monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica puo' prevedere
l'individuazione di misure compensative, a  carattere  non  meramente
patrimoniale,  a  favore  degli  stessi  Comuni  e  da  orientare  su
interventi di miglioramento  ambientale  correlati  alla  mitigazione
degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di  efficienza
energetica, di  diffusione  di  installazioni  di  impianti  a  fonti
rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti 
temi, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) non da' luogo  a  misure  compensative,  in  modo  automatico,  la
semplice circostanza che venga realizzato un impianto  di  produzione
di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione
sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto 
sull'ambiente'; (1) 
b) le  «misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale  e
territoriale»  sono  determinate  in  riferimento  a  «concentrazioni
territoriali di attivita',  impianti  ed  infrastrutture  ad  elevato
impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in 
questione; (2) 
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioe'
determinate   tenendo   conto   delle   specifiche    caratteristiche
dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; 
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera  f)  della  legge  239  del
2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate  alla
circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali
richiedano concentrazioni territoriali di attivita', impianti e 
infrastrutture ad elevato impatto territoriale; 
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale
e territoriale e non meramente  patrimoniali  o  economiche  solo  se
ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 
4, lettera f) della legge 239 del 2004; 
f) le misure compensative sono definite  in  sede  di  conferenza  di
servizi, sentiti i Comuni interessati, anche  sulla  base  di  quanto
stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono 
unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; 
g)  Nella  definizione  delle  misure  compensative  si  tiene  conto
dell'applicazione  delle  misure  di  mitigazione  in  concreto  gia'
previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora
sia effettuata). A tal fine, con  specifico  riguardo  agli  impianti
eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui  all'allegato
4, costituiscono, di per se', azioni di parziale riequilibrio 
ambientale e territoriale; 
h) ) le eventuali misure di compensazione ambientale  e  territoriale
definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti  non
puo'  comunque  essere  superiore  al  3  per  cento  dei   proventi,
comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione 
dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. 
3.   L'autorizzazione   unica   comprende   indicazioni   dettagliate
sull'entita' delle misure compensative e sulle modalita' con  cui  il
proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la 
decadenza dell'autorizzazione unica. 
 
    
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(1) Consiglio di Stato, parere n. 2849 del 14 ottobre 2008;
(2) Sentenze Corte cost. n. 383/2005 e n. 248/2006 in riferimento
all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 239/2004;