(Allegato 1C)
                                                          Allegato 1C 
 
 
 STRATEGIE DI INCENTIVAZIONE/DISINCENTIVAZIONE ECONOMICA, INCENTRATE 
       SU RIMODULAZIONE TARIFFARIA E ABBATTIMENTO OLTRE SOGLIA 
 
-  Vanno  definiti  strumenti   di   incentivazione/disincentivazione
economici, tenendo  conto  che  la  remunerazione  delle  prestazioni
sanitarie di assistenza specialistica e  di  assistenza  ospedaliera,
disciplinata  dal   decreto   legislativo   502/1992   e   successive
modificazioni,  e'  basata  sulla  corresponsione   di   un   importo
tariffario prestabilito per  le  singole  tipologie  di  prestazioni,
sulla base del tariffario nazionale e dei tariffari regionali. Questo
importo  e'  sostanzialmente  fisso  anche  se  le  regioni   possono
stabilire, a  parita'  di  tipologia  di  prestazione  resa,  importi
differenziati verso il basso in  relazione  sia  all'applicazione  di
meccanismi di regressione tariffaria  nel  caso  di  superamento  dei
volumi di attivita' concordati tra SSR e singolo struttura erogatrice
ed all'applicazione di classi di remunerazione di importo decrescente
in base ad una classificazione tipologica delle strutture connessa al
modello di accreditamento definito dalla regione. 
Queste procedure non consentono di esplicitare una relazione  diretta
tra qualita' della prestazione resa e importo tariffario corrisposto,
ma solo una relazione indiretta in  quanto  l'importo  tariffario  e'
riconosciuto a strutture  accreditate  sulla  base  del  possesso  di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base della
presunzione che tale accertato possesso dei requisiti, garantisca  un
livello qualitativo accettabile. Pertanto, e'  necessario,  procedere
ad una progressiva evoluzione di  tale  modalita'  remunerativa,  per
inserire   nella   determinazione   dell'importo   remunerativo    da
corrispondere  a  fronte  delle  prestazione  resa,  un   riferimento
esplicito alla qualita' della prestazione stessa, espressa come esiti
o  come  verificata  adesione  a   determinate   procedure   ritenute
predittive di un buon esito. 
Questo approccio puo' essere applicato al contesto dei parti cesarei,
dove la tariffa fissa e prestabilita per la prestazione e' sostituita
da una funzione  tariffaria  che  individuando  quei  valori  soglia,
opportunamente aggiustati per complessita' della  patologia  trattata
(case mix), indicativi di appropriatezza e  qualita'  nell'esecuzione
di tali procedure, preveda che le remunerazioni della  prestazione  -
parto cesareo - non siano fisse ma varino intorno ad un importo medio
(determinato a priori in base ai criteri oggi gia'  previsti  per  le
fissazione delle tariffe), in  maniera  che  l'importo  effettivo  da
corrispondere  sia  fissato  a  posteriori  in  base  alla   qualita'
dimostrata. Cio' consentira'  di  remunerare  con  importi  inferiori
all'importo medio le prestazioni con peggior  profilo  qualitativo/di
inappropriatezza  rispetto  alla  media  delle  prestazioni  erogate,
mentre  quelle  con  miglior  profilo  qualitativo/di  appropriatezza
verranno remunerate con importi maggiori. In altre  parole  l'importo
totale della remunerazione delle singole tipologie di prestazioni non
dovra' variare ma cambiera' la "distribuzione" interna tra  erogatori
in base alla qualita' ed appropriatezza  delle  prestazioni  prodotte
nell'ambito delle stessa tipologia. Il meccanismo dovra' essere messo
a punto con modalita'  tali  da  non  comportare,  sul  totale  delle
prestazioni remunerate, costi complessivi  ne'  maggiori  ne'  minori
rispetto a quelli attuali.