Allegato 1C STRATEGIE DI INCENTIVAZIONE/DISINCENTIVAZIONE ECONOMICA, INCENTRATE SU RIMODULAZIONE TARIFFARIA E ABBATTIMENTO OLTRE SOGLIA - Vanno definiti strumenti di incentivazione/disincentivazione economici, tenendo conto che la remunerazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica e di assistenza ospedaliera, disciplinata dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, e' basata sulla corresponsione di un importo tariffario prestabilito per le singole tipologie di prestazioni, sulla base del tariffario nazionale e dei tariffari regionali. Questo importo e' sostanzialmente fisso anche se le regioni possono stabilire, a parita' di tipologia di prestazione resa, importi differenziati verso il basso in relazione sia all'applicazione di meccanismi di regressione tariffaria nel caso di superamento dei volumi di attivita' concordati tra SSR e singolo struttura erogatrice ed all'applicazione di classi di remunerazione di importo decrescente in base ad una classificazione tipologica delle strutture connessa al modello di accreditamento definito dalla regione. Queste procedure non consentono di esplicitare una relazione diretta tra qualita' della prestazione resa e importo tariffario corrisposto, ma solo una relazione indiretta in quanto l'importo tariffario e' riconosciuto a strutture accreditate sulla base del possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base della presunzione che tale accertato possesso dei requisiti, garantisca un livello qualitativo accettabile. Pertanto, e' necessario, procedere ad una progressiva evoluzione di tale modalita' remunerativa, per inserire nella determinazione dell'importo remunerativo da corrispondere a fronte delle prestazione resa, un riferimento esplicito alla qualita' della prestazione stessa, espressa come esiti o come verificata adesione a determinate procedure ritenute predittive di un buon esito. Questo approccio puo' essere applicato al contesto dei parti cesarei, dove la tariffa fissa e prestabilita per la prestazione e' sostituita da una funzione tariffaria che individuando quei valori soglia, opportunamente aggiustati per complessita' della patologia trattata (case mix), indicativi di appropriatezza e qualita' nell'esecuzione di tali procedure, preveda che le remunerazioni della prestazione - parto cesareo - non siano fisse ma varino intorno ad un importo medio (determinato a priori in base ai criteri oggi gia' previsti per le fissazione delle tariffe), in maniera che l'importo effettivo da corrispondere sia fissato a posteriori in base alla qualita' dimostrata. Cio' consentira' di remunerare con importi inferiori all'importo medio le prestazioni con peggior profilo qualitativo/di inappropriatezza rispetto alla media delle prestazioni erogate, mentre quelle con miglior profilo qualitativo/di appropriatezza verranno remunerate con importi maggiori. In altre parole l'importo totale della remunerazione delle singole tipologie di prestazioni non dovra' variare ma cambiera' la "distribuzione" interna tra erogatori in base alla qualita' ed appropriatezza delle prestazioni prodotte nell'ambito delle stessa tipologia. Il meccanismo dovra' essere messo a punto con modalita' tali da non comportare, sul totale delle prestazioni remunerate, costi complessivi ne' maggiori ne' minori rispetto a quelli attuali.