ALLEGATO III Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalita' di autorizzazione dei soggetti formatori 1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione 1.1. I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato secondo il successivo punto 3.1., devono essere correlati alla complessita' dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti e le necessarie esercitazioni. 1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti e responsabilita' e devono prevedere almeno una esercitazione reale da eseguirsi sotto tensione. 1.3. Si considerano idonei ai fini dei punti 1.1 e 1.2 i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione. 2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione 2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessita' dei lavori da eseguirsi. 2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le seguenti indicazioni: a) deve essere previsto l'inquadramento legislativo e normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione; b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per il tipo di lavoro sotto tensione (isolamento, scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica elettrica; c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni di primo soccorso; d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e i ruoli dei diversi addetti ai lavori sotto tensione illustrandone anche le responsabilita'; e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono apprendere le procedure di lavoro, valutare la documentazione prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento dell'isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare. 2.3 La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneita'. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore. 2.4 Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilita' operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso. Tali esercitazioni devono rispettare le seguenti indicazioni: a) prima di effettuare l'esercitazione gli operatori devono averne chiaro lo scopo; b) le esercitazioni devono essere preparate e realizzate fuori tensione, simulando le condizioni reali di lavoro e rispettando i diversi ruoli previsti; c) ciascun lavoratore, quali che siano state le fasi di esercitazione propedeutiche, deve avere effettuato durante il corso di formazione almeno una esercitazione che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei lavori per i quali l'operatore sara' reso idoneo. 2.5 Si considerano idonei ai fini del punto 2 i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 3. Requisiti minimi dei soggetti formatori 3.1 Il soggetto formatore per i lavori sotto tensione deve possedere le seguenti caratteristiche: a) disporre di uno o piu' campi scuola in grado di permettere la conduzione dell'addestramento in condizioni il piu' possibile uguali a quelle del lavoro reale; b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V; c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso. 4. Modalita' di autorizzazione dei soggetti formatori 4.1 Presentazione della domanda 4.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI. 4.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore, deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei corsi di formazione per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata. 4.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione 4.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalita' di cui al punto 4.1, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico: a) copia dell'atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio dell'attivita' oggetto di istanza; b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto punto 3, descritti in termini di personale docente, disponibilita' di campi scuola, disponibilita' di idonei programmi didattici ed organizzazione dei corsi di formazione; c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualita' redatto in conformita' ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA); d) elenco dettagliato del personale docente con relative qualifiche, titolo di studio ed esperienza maturata nell'ambito della manutenzione degli impianti elettrici e certificato da organismo di certificazione accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA) ai sensi della norma. UNI CEI EN ISO/IEC 17024; e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento. 4.3 Condizioni e validita' dell'autorizzazione 4.3.1 L'autorizzazione ha validita' triennale e puo' essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalita' di cui al punto 4.1. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione. 4.3.2 L'autorizzazione puo' essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalita' di cui al punto 4.1. L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 4.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le stesse modalita' previste in fase di autorizzazione. 5. Requisiti aggiuntivi 5.1 In relazione ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti. 6. Controllo dei soggetti formatori 6.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validita' dell'autorizzazione, ha la facolta' di procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attivita' svolte dall'INAIL sono a carica dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto. 6.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.