(Allegato III)
 
                            ALLEGATO III 
 
Caratteristiche, indirizzi  e  requisiti  dei  corsi  di  formazione,
requisiti dei soggetti formatori e modalita'  di  autorizzazione  dei
                         soggetti formatori 
 
  1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione 
  1.1. I corsi di formazione ai  lavori  sotto  tensione,  tenuti  da
personale qualificato secondo il successivo punto 3.1., devono essere
correlati alla complessita' dei lavori in essi trattati, al  fine  di
individuare i contenuti e le necessarie esercitazioni. 
  1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari  e  documentati,  devono
essere organizzati in modo da individuare compiti e responsabilita' e
devono prevedere almeno una esercitazione reale  da  eseguirsi  sotto
tensione. 
  1.3. Si considerano idonei ai fini dei punti  1.1  e  1.2  i  corsi
realizzati secondo quanto stabilito dalle  norme  tecniche  del  CEI,
quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
  1.4. I  livelli  di  formazione  devono  essere  differenziati,  in
funzione della mansione svolta dai  lavoratori  chiamati  ad  operare
sotto tensione. 
  2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione 
  2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I
corsi possono differenziarsi per livello e complessita' dei lavori da
eseguirsi. 
  2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione  devono  rispettare
le seguenti indicazioni: 
    a) deve essere previsto l'inquadramento legislativo  e  normativo
nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione; 
    b) deve  essere  prevista  la  trattazione  dei  fenomeni  fisici
fondamentali per  il  tipo  di  lavoro  sotto  tensione  (isolamento,
scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti
fondamentali di impiantistica elettrica; 
    c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica  elettrica
e nozioni di primo soccorso; 
    d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e  i
ruoli dei diversi addetti  ai  lavori  sotto  tensione  illustrandone
anche le responsabilita'; 
    e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo,
devono apprendere le procedure di lavoro, valutare la  documentazione
prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado
di giudicare le condizioni di sicurezza  per  cui  i  lavori  possono
essere  effettuati,  con   particolare   riferimento   a   condizioni
atmosferiche, frazionamento  dell'isolamento,  sovratensioni,  scelta
delle distanze e metodologia da adottare. 
  2.3 La durata della parte teorica  dei  corsi  di  formazione  deve
essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di  idoneita'.  Per
tali  corsi,  ogni  5  anni  deve  essere  effettuato  un  corso   di
aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore. 
  2.4  Le  esercitazioni  pratiche  devono  consentire  a  tutti   di
comprendere le  tecniche  e  sviluppare  le  abilita'  operative  per
realizzare in sicurezza quanto previsto dagli  obiettivi  del  corso.
Tali esercitazioni devono rispettare le seguenti indicazioni: 
    a) prima  di  effettuare  l'esercitazione  gli  operatori  devono
averne chiaro lo scopo; 
    b) le esercitazioni devono essere preparate  e  realizzate  fuori
tensione, simulando le condizioni reali di  lavoro  e  rispettando  i
diversi ruoli previsti; 
    c)  ciascun  lavoratore,  quali  che  siano  state  le  fasi   di
esercitazione propedeutiche, deve avere effettuato durante  il  corso
di formazione almeno una esercitazione che  realizzi  gli  interventi
completi per ciascuno dei lavori per i quali l'operatore  sara'  reso
idoneo. 
  2.5 Si considerano idonei ai fini del punto 2 i contenuti dei corsi
previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali
in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
  3. Requisiti minimi dei soggetti formatori 
  3.1  Il  soggetto  formatore  per  i  lavori  sotto  tensione  deve
possedere le seguenti caratteristiche: 
    a) disporre di uno o piu' campi scuola in grado di permettere  la
conduzione dell'addestramento in condizioni il piu' possibile  uguali
a quelle del lavoro reale; 
    b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni  di
esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici  con
tensione superiore a 1000 V; 
    c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni  tipo  di
corso. 
  4. Modalita' di autorizzazione dei soggetti formatori 
  4.1 Presentazione della domanda 
  4.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 5 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione  generale  della  tutela
delle condizioni di lavoro - Div. VI. 
  4.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di  autorizzazione  di  cui
sopra, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore,
deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di
cui  al  D.P.R.  n.  642/1972  e  s.m.i.  e   contenere   l'esplicita
indicazione della tipologia dei corsi di formazione per i quali viene
richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata. 
  4.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione 
  4.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalita' di
cui al punto  4.1,  devono  essere  allegati  i  seguenti  documenti,
datati, timbrati e firmati dal  legale  rappresentante,  su  supporto
informatico: 
    a)  copia  dell'atto  costitutivo  o  statuto  da   cui   risulti
l'esercizio dell'attivita' oggetto di istanza; 
    b) documentazione che evidenzi il possesso dei  requisiti  minimi
di cui al  suddetto  punto  3,  descritti  in  termini  di  personale
docente, disponibilita' di campi  scuola,  disponibilita'  di  idonei
programmi didattici ed organizzazione dei corsi di formazione; 
    c) certificazione relativa al sistema di gestione della  qualita'
redatto in conformita' ai principi della norma UNI EN  ISO  9001:2000
rilasciata da organismo di certificazione di sistema  accreditato  da
ente firmatario dell'accordo europeo  multilaterale  nell'ambito  del
coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA); 
    d)  elenco  dettagliato  del  personale  docente   con   relative
qualifiche, titolo di studio ed esperienza maturata nell'ambito della
manutenzione degli impianti elettrici e certificato da  organismo  di
certificazione accreditato da ente  firmatario  dell'accordo  europeo
multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo  degli  organismi
di accreditamento (EA) ai sensi  della  norma.  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17024; 
    e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento. 
  4.3 Condizioni e validita' dell'autorizzazione 
  4.3.1  L'autorizzazione  ha  validita'  triennale  e  puo'   essere
rinnovata a seguito di apposita  istanza  da  inoltrarsi  secondo  le
modalita' di cui al punto 4.1.  L'istanza  deve  contenere  esplicita
dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante  del  soggetto
formatore secondo la legislazione vigente, relativa  alla  permanenza
di  tutte  le   condizioni   che   hanno   consentito   il   rilascio
dell'autorizzazione. 
  4.3.2 L'autorizzazione puo' essere modificata a seguito di apposita
istanza da inoltrarsi secondo le  modalita'  di  cui  al  punto  4.1.
L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto formatore richiedente  secondo  la
legislazione  vigente,  l'elenco  delle  parti  modificate   e   deve
riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate.
Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve  essere  accompagnata
dalla documentazione di cui al punto 4.2 aggiornata.  La  Commissione
per  i  lavori  sotto  tensione   procede   all'istruttoria   tecnico
amministrativa secondo  le  stesse  modalita'  previste  in  fase  di
autorizzazione. 
  5. Requisiti aggiuntivi 
  5.1 In relazione ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni  altra
documentazione ritenuta necessaria per la verifica del  possesso  dei
requisiti richiesti. 
  6. Controllo dei soggetti formatori 
  6.1 Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  entro  il
periodo di validita' dell'autorizzazione, ha la facolta' di procedere
al   controllo   della   sussistenza   dei   presupposti   di    base
dell'autorizzazione rilasciata per il tramite della Commissione per i
lavori sotto tensione che si  avvale,  per  le  proprie  valutazioni,
dell'INAIL il quale esprime il suo parere  a  seguito  dei  necessari
sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attivita' svolte
dall'INAIL sono a carica dei soggetti formatori  secondo  le  tariffe
pubblicate dal medesimo Istituto. 
  6.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei  presupposti  di
base dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato.
Nei  casi  di   particolare   gravita'   si   procede   alla   revoca
dell'autorizzazione.