Allegato III
Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei
soggetti di cui all'allegato I
l. Presentazione della domanda
1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco
dei soggetti abilitati. pubblici o privati, all'effettuazione delle
verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008. deve essere indirizzata al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro - Div. VI, che istituisce, pubblica ed
aggiorna il suddetto elenco.
1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al
punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante. deve essere
prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco
delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende
effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e
l'elenco della documentazione allegata.
2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei
soggetti pubblici o privati
2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici
o privati da inviarsi con le modalita' di cui al punto 1.. devono
essere allegati i seguenti documenti. datati. timbrati e firmati dal
legale rappresentante. su supporto informatico:
a) certificalo di iscrizione alla camera di commercio, ovvero
estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico:
b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi
dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico. da cui
risulti l'esercizio dell'attivita' oggetto di istanza:
c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui
all'allegato I completa di manuale di qualita' redatto ai sensi della
nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale.
dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non
inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con relative
qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo
con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al
settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attivita' di verifica:
d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da
allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si avvale nel
rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle
attrezzature possedute dai laboratori convenzionati. presso cui
vengono effettuati esami e/o prove:
e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento;
f) planimetria della sede centrale. in scala adeguata, degli
uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui
risultino evidenziate la funzione degli ambienti.
2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva
di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Procedura di abilitazione
3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita presso lo stesso Ministero. senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per
l'esame della documentazione di cui al punto 2.
3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. e' composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero
della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero
dello sviluppo economico;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento
tecnico delle regioni.
3.3. La Commissione di cui al punto 3.1. svolge i seguenti
compiti:
a) formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti
abilitati. pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data della
richiesta di iscrizione;
b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui
alla lettera a):
c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti.
pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione:
d) formula il parere di sospensione. in caso di gravi
inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a). Nei casi
di particolare gravita' formula il parere di cancellazione
dall'elenco.
3.4. Per le attivita' relative alle lettere a), c) e d) di cui al
punto 3.3 . la Commissione di cui al punto 3.1. puo' avvalersi, per
le proprie valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che esprimono il loro
parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti.
3.5. La Commissione. di cui al punto 3.1 si riunisce, su
convocazione del presidente e su richiesta del presidente o della
meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si
riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
iscrizione nell'elenco.
3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 3.1 sono valide
se risultano presenti tutti soggetti di cui al punto 3.2.. Le
decisioni della Commissione sono prese all'unanimita'. Di ciascuna
seduta deve essere redatto un verbale.
3.7. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a). con
decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il
Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il
provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati.
pubblici o privati. di cui al punto l. l.
4, Condizioni e validita' dell'autorizzazione
4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validita' quinquennale e puo'
essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le
stesse modalita' previste nel punto 3.
4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono riportare
in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche
effettuate nonche' i seguenti dati: regime di effettuazione della
verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da
parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della
successiva verifica periodica. datore di lavoro, tipo di attrezzatura
con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le
attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il
relativo numero di identificazione: c conservare. per un periodo non
inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi
all'attivita' di verifica.
4.3. II registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve essere
trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio)
trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al
fine di consentire l'attivita' amministrativa, di controllo, di
monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca
dati di cui all'articolo 3. comma l del presente decreto.
5. Verifiche
5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al comma 2
dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare all'INAIL, per
via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa
le attivita' di verifica effettuate nell'anno precedente comprese
quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.
5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro - Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione
circa le attivita' di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai
soggetti abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui
al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla Commissione
di cui al punto 3.1. entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di
acquisire eventuali indicazioni che possano migliorare l'efficacia
delle verifiche periodiche delle attrezzature oggetto del presente
decreto.
5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al comma
2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare
tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali
dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle
verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la
sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati,
pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div.
VI.
5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
tramite della Commissione di cui al punto 3.1 e tenuto conto del
punto 3 entro il periodo di validita' quinquennale dell'iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, puo'
procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base
dell'idoneita' dei suddetti soggetti abilitati.
5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5,3, o nel caso
di verifica della non sussistenza dei presupposti di base
dell'idoneita' dei soggetti abilitati di cui al punto 5.4., acquisito
il parere dalla Commissione di cui al punto 3.1. l'iscrizione
nell'elenco di cui al punto 1,1, viene sospesa con effetto immediato,
dando luogo al controllo di tutta l'attivita' di verifica fino a quel
momento effettuata da parte della stessa Commissione, Nei casi di
particolare gravita' si procede alla cancellazione dall'elenco sopra
citato, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo
economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di sospensione
che quello di cancellazione.