Allegato III Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I l. Presentazione della domanda 1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco. 1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante. deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata. 2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati 2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati da inviarsi con le modalita' di cui al punto 1.. devono essere allegati i seguenti documenti. datati. timbrati e firmati dal legale rappresentante. su supporto informatico: a) certificalo di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico: b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico. da cui risulti l'esercizio dell'attivita' oggetto di istanza: c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I completa di manuale di qualita' redatto ai sensi della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale. dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili dei diversi settori di attivita' di verifica: d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si avvale nel rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati. presso cui vengono effettuati esami e/o prove: e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento; f) planimetria della sede centrale. in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti. 2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti. 3. Procedura di abilitazione 3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita presso lo stesso Ministero. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 2. 3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. e' composta da: a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute; c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle regioni. 3.3. La Commissione di cui al punto 3.1. svolge i seguenti compiti: a) formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data della richiesta di iscrizione; b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui alla lettera a): c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti. pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione: d) formula il parere di sospensione. in caso di gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a). Nei casi di particolare gravita' formula il parere di cancellazione dall'elenco. 3.4. Per le attivita' relative alle lettere a), c) e d) di cui al punto 3.3 . la Commissione di cui al punto 3.1. puo' avvalersi, per le proprie valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che esprimono il loro parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. 3.5. La Commissione. di cui al punto 3.1 si riunisce, su convocazione del presidente e su richiesta del presidente o della meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione nell'elenco. 3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 3.1 sono valide se risultano presenti tutti soggetti di cui al punto 3.2.. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimita'. Di ciascuna seduta deve essere redatto un verbale. 3.7. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a). con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati. di cui al punto l. l. 4, Condizioni e validita' dell'autorizzazione 4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalita' previste nel punto 3. 4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonche' i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica. datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione: c conservare. per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attivita' di verifica. 4.3. II registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve essere trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al fine di consentire l'attivita' amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati di cui all'articolo 3. comma l del presente decreto. 5. Verifiche 5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare all'INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attivita' di verifica effettuate nell'anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati. 5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione circa le attivita' di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai soggetti abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla Commissione di cui al punto 3.1. entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di acquisire eventuali indicazioni che possano migliorare l'efficacia delle verifiche periodiche delle attrezzature oggetto del presente decreto. 5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI. 5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al punto 3.1 e tenuto conto del punto 3 entro il periodo di validita' quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, puo' procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' dei suddetti soggetti abilitati. 5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5,3, o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneita' dei soggetti abilitati di cui al punto 5.4., acquisito il parere dalla Commissione di cui al punto 3.1. l'iscrizione nell'elenco di cui al punto 1,1, viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attivita' di verifica fino a quel momento effettuata da parte della stessa Commissione, Nei casi di particolare gravita' si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di sospensione che quello di cancellazione.