(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
 
 
                            «ALLEGATO VI 
 
               PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI 
 
1. PRINCIPI GENERALI 
La procedura di verifica di un sottosistema  prevede  la  verifica  e
l'attestazione che un sottosistema: 
- e' progettato, costruito e  installato  in  modo  da  soddisfare  i
requisiti essenziali che lo riguardano, 
e 
- puo' essere autorizzato a entrare in servizio. 
2. PROCEDURA DI VERIFICA "CE" 
2.1. Introduzione 
La verifica "CE" e' la  procedura  mediante  la  quale  un  organismo
notificato verifica e attesta che il sottosistema e': 
- conforme alle disposizioni delle relative STI, 
- conforme agli altri regolamenti derivati dal trattato. 
2.2. Parti del sottosistema e fasi 
2.2.1 Dichiarazione intermedia di verifica (DIV) 
Se viene specificato nelle STI o,  se  opportuno,  su  richiesta  del
richiedente, il sottosistema potrebbe essere suddiviso in determinate
parti o verificato in certe fasi della procedura di verifica. 
La dichiarazione intermedia di verifica (DIV) e' la procedura con  la
quale un organismo notificato verifica e  attesta  determinate  parti
del sottosistema o determinate fasi della procedura di verifica. 
Ogni DIV porta  al  rilascio  di  un  attestato  DIV  "CE"  da  parte
dell'organismo notificato scelto dal richiedente, che a sua volta, se
possibile, redige una dichiarazione DIV "CE". L'attestato  DIV  e  la
dichiarazione DIV devono  indicare  le  STI  di  riferimento  per  la
valutazione di conformita'. 
2.2.2 Parti del sottosistema 
Il richiedente puo' chiedere una  DIV  per  ogni  parte.  Ogni  parte
verra' verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3. 
2.2.3 Fasi della procedura di verifica 
Il sottosistema, o talune parti del sottosistema, vengono  verificate
ad ognuna delle seguenti fasi: 
- progettazione generale, 
- produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei
lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti
e la regolazione del tutto, 
- prove finali. 
Il richiedente puo' chiedere una DIV per  la  fase  di  progettazione
(incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione. 
2.3. Attestato di verifica 
2.3.1.  L'organismo  notificato  responsabile  della  verifica   "CE"
esamina la  progettazione,  la  produzione  e  la  prova  finale  del
sottosistema e redige  l'attestato  di  verifica  "CE"  destinato  al
richiedente, che a sua volta  redige  la  dichiarazione  di  verifica
"CE". L'attestato di verifica CE deve indicare le STI di  riferimento
per la valutazione di conformita'. 
Quando un sottosistema non e' stato valutato per la sua conformita' a
tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di  deroga,  applicazione
parziale  di  STI  per  ristrutturazione  o   rinnovo,   periodo   di
transizione di  una  STI  o  un  caso  specifico),  l'attestato  "CE"
fornira' il riferimento preciso alle STI o alle  loro  parti  la  cui
conformita' non e' stata esaminata dall'organismo notificato  durante
procedura di verifica "CE". 
2.3.2. Quando sono stati emessi degli attestati DIV "CE"  l'organismo
notificato responsabile per la verifica "CE" del  sottosistema  tiene
conto di questi attestati DIV "CE" e, prima di  emettere  l'attestato
di verifica "CE": 
- verifica che gli attestati DIV  "CE"  riguardino  correttamente  le
pertinenti disposizioni delle STI, 
- verifica tutti gli aspetti che non sono considerati dagli attestati
DIV "CE", e 
- verifica la prova finale dell'insieme del sottosistema. 
2.4. Documentazione tecnica 
La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica
"CE" deve contenere quanto segue: 
-  le  caratteristiche  tecniche  relative  al  progetto  incluse  le
progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione,  gli
schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei  circuiti
di  comando,  la  descrizione  dei  sistemi   informatici   e   degli
automatismi,   la   documentazione   relativa   a   funzionamento   e
manutenzione, ecc., pertinenti al sottosistema in questione, 
-  l'elenco  dei  componenti  d'interoperabilita'   incorporati   nel
sottosistema, 
- le copie delle dichiarazioni "CE" di  conformita'  o  di  idoneita'
all'impiego di cui i detti componenti devono essere  muniti  a  norma
dell'articolo 12 del presente decreto,  accompagnati  ove  necessario
dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle
prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla  base  delle
specifiche tecniche comuni, 
- se disponibili, lo o gli attestato(i) DIV "CE" e, in tal  caso,  se
pertinenti,  la  o  le  dichiarazioni  DIV  "CE"   che   accompagnano
l'attestato "CE" di verifica,  inclusi  i  risultati  della  verifica
della loro validita' da parte dell'organismo notificato, 
- l'attestato "CE" di  verifica,  accompagnato  dalle  corrispondenti
note di calcolo e vistato dall'organismo notificato incaricato  della
verifica "CE", che dichiara  la  conformita'  del  sottosistema  alle
prescrizioni delle pertinenti  STI  e  in  cui  sono  precisate,  ove
necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori  che
non sono state sciolte, l'attestato  di  verifica  "CE"  deve  essere
inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti  dallo
stesso organismo nell'ambito della sua missione,  come  precisato  ai
punti 2.5.3 e 2.5.4, 
- gli attestati "CE" emessi in conformita' all'ulteriore legislazione
derivata dal trattato, 
- quando e' previsto l'inserimento  in  condizioni  di  sicurezza  ai
sensi  del  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  352/2009,   il
richiedente include nella documentazione  tecnica  la  relazione  del
valutatore sui metodi  comuni  di  sicurezza  sulla  valutazione  dei
rischi  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo   3,   della   direttiva
2004/49/CE. 
2.5. Controllo 
2.5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" e' quello di garantire che
durante la  realizzazione  del  sottosistema  siano  soddisfatti  gli
obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 
2.5.2.   L'organismo   notificato   incaricato   di   verificare   la
realizzazione deve avere accesso  in  permanenza  ai  cantieri,  alle
officine di' fabbricazione, alle zone di deposito e, ove  necessario,
agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in  generale,  a
tutti i luoghi eventualmente ritenuti  necessari  per  l'espletamento
della  sua  missione.  L'organismo  notificato  deve   ricevere   dal
richiedente ogni documento utile a tale  effetto,  in  particolare  i
piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica  relativa
al sottosistema. 
2.5.3.   L'organismo   notificato   incaricato   di   verificare   la
realizzazione svolge periodicamente  degli  audit  per  garantire  il
rispetto delle disposizioni delle pertinenti STI.  Esso  fornisce  in
tale occasione un rapporto di audit ai professionisti  preposti  alla
realizzazione e puo' esserne richiesta la presenza durante certe fasi
del cantiere. 
2.5.4. L'organismo notificato  puo'  inoltre  compiere  visite  senza
preavviso sul cantiere o nelle  officine  di  fabbricazione.  Durante
tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit  completi
o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche'  eventualmente
un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione. 
2.5.5. Ai fini del rilascio della  dichiarazione  "CE"  di  idoneita'
all'impiego di cui all'allegato IV, punto 2,  l'organismo  notificato
controlla ogni sottosistema in cui e' stato montato un componente  di
interoperabilita' al fine di valutarne,  quando  cio'  sia  richiesto
dalla   STI   pertinente,   l'idoneita'   all'impiego   nell'ambiente
ferroviario cui e' destinato. 
2.6. Deposito 
La documentazione completa di cui al punto 2.4 e'  depositata  presso
il richiedente, a sostegno dell'attestato DIV "CE",  se  disponibile,
rilasciato dall'organismo notificato  che  ne  e'  responsabile  o  a
sostegno  dell'attestato  di   verifica   rilasciato   dall'organismo
notificato responsabile della  verifica  "CE"  del  sottosistema.  La
documentazione e' allegata alla dichiarazione di verifica "CE" che il
richiedente invia all'Agenzia. 
Una copia della documentazione  e'  conservata  dal  richiedente  per
tutta la durata di esercizio del sottosistema ed  e'  trasmessa  agli
altri Stati membri che ne fanno richiesta. 
2.7. Pubblicazione 
Ogni organismo notificato  pubblica  periodicamente  le  informazioni
pertinenti concernenti: 
- le domande di verifica "CE" e DIV ricevute, 
-  la  domanda  di  valutazione  di  conformita'  e/o  di   idoneita'
all'impiego di componenti di interoperabilita', 
- gli attestati DIV "CE" rilasciati o rifiutati, 
- gli attestati "CE" di  conformita'  e/o  di  idoneita'  all'impiego
rilasciati o rifiutati, 
- gli attestati di verifica "CE" rilasciati o rifiutati. 
2.8. Lingue 
La documentazione e la  corrispondenza  relativa  alle  procedure  di
verifica "CE" sono redatte in lingua italiana oppure  in  una  lingua
ufficiale UE accettata dall'Agenzia. 
3. PROCEDURA DI VERIFICA NEL CASO DI NORME NAZIONALI 
3.1. Introduzione 
La procedura di verifica nel caso di norme nazionali e' la  procedura
con la quale l'organismo designato ai sensi dell'articolo 16, comma 6
(organismo designato), verifica e  attesta  che  il  sottosistema  e'
conforme alle norme nazionali notificate  conformemente  al  medesimo
articolo, commi 5 e 6. 
3.2. Attestato di verifica 
L'organismo designato responsabile della procedura  di  verifica  nel
caso di norme nazionali redige l'attestato di verifica  destinato  al
richiedente. 
L'attestato contiene un riferimento preciso alle norme  nazionali  la
cui conformita'  e'  stata  esaminata  dall'organismo  designato  nel
processo di verifica, incluse quelle  relative  a  parti  soggette  a
deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo. 
Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi  che  compongono
un veicolo, l'organismo designato divide l'attestato  in  due  parti,
una  parte  contenente  i  riferimenti  a  quelle   norme   nazionali
strettamente connesse alla compatibilita' tecnica tra il veicolo e la
rete interessata e un'altra parte contenente  tutte  le  altre  norme
nazionali. 
3.3. Documentazione tecnica 
La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di verifica  nel
caso di norme nazionali  deve  essere  inclusa  nella  documentazione
tecnica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per
la  valutazione  della  conformita'  del  sottosistema   alle   norme
nazionali.»