ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI
1. PRINCIPI GENERALI
La procedura di verifica di un sottosistema prevede la verifica e
l'attestazione che un sottosistema:
- e' progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i
requisiti essenziali che lo riguardano,
e
- puo' essere autorizzato a entrare in servizio.
2. PROCEDURA DI VERIFICA "CE"
2.1. Introduzione
La verifica "CE" e' la procedura mediante la quale un organismo
notificato verifica e attesta che il sottosistema e':
- conforme alle disposizioni delle relative STI,
- conforme agli altri regolamenti derivati dal trattato.
2.2. Parti del sottosistema e fasi
2.2.1 Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)
Se viene specificato nelle STI o, se opportuno, su richiesta del
richiedente, il sottosistema potrebbe essere suddiviso in determinate
parti o verificato in certe fasi della procedura di verifica.
La dichiarazione intermedia di verifica (DIV) e' la procedura con la
quale un organismo notificato verifica e attesta determinate parti
del sottosistema o determinate fasi della procedura di verifica.
Ogni DIV porta al rilascio di un attestato DIV "CE" da parte
dell'organismo notificato scelto dal richiedente, che a sua volta, se
possibile, redige una dichiarazione DIV "CE". L'attestato DIV e la
dichiarazione DIV devono indicare le STI di riferimento per la
valutazione di conformita'.
2.2.2 Parti del sottosistema
Il richiedente puo' chiedere una DIV per ogni parte. Ogni parte
verra' verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.
2.2.3 Fasi della procedura di verifica
Il sottosistema, o talune parti del sottosistema, vengono verificate
ad ognuna delle seguenti fasi:
- progettazione generale,
- produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei
lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti
e la regolazione del tutto,
- prove finali.
Il richiedente puo' chiedere una DIV per la fase di progettazione
(incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione.
2.3. Attestato di verifica
2.3.1. L'organismo notificato responsabile della verifica "CE"
esamina la progettazione, la produzione e la prova finale del
sottosistema e redige l'attestato di verifica "CE" destinato al
richiedente, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica
"CE". L'attestato di verifica CE deve indicare le STI di riferimento
per la valutazione di conformita'.
Quando un sottosistema non e' stato valutato per la sua conformita' a
tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione
parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo di
transizione di una STI o un caso specifico), l'attestato "CE"
fornira' il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui
conformita' non e' stata esaminata dall'organismo notificato durante
procedura di verifica "CE".
2.3.2. Quando sono stati emessi degli attestati DIV "CE" l'organismo
notificato responsabile per la verifica "CE" del sottosistema tiene
conto di questi attestati DIV "CE" e, prima di emettere l'attestato
di verifica "CE":
- verifica che gli attestati DIV "CE" riguardino correttamente le
pertinenti disposizioni delle STI,
- verifica tutti gli aspetti che non sono considerati dagli attestati
DIV "CE", e
- verifica la prova finale dell'insieme del sottosistema.
2.4. Documentazione tecnica
La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica
"CE" deve contenere quanto segue:
- le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le
progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione, gli
schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti
di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli
automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e
manutenzione, ecc., pertinenti al sottosistema in questione,
- l'elenco dei componenti d'interoperabilita' incorporati nel
sottosistema,
- le copie delle dichiarazioni "CE" di conformita' o di idoneita'
all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma
dell'articolo 12 del presente decreto, accompagnati ove necessario
dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle
prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle
specifiche tecniche comuni,
- se disponibili, lo o gli attestato(i) DIV "CE" e, in tal caso, se
pertinenti, la o le dichiarazioni DIV "CE" che accompagnano
l'attestato "CE" di verifica, inclusi i risultati della verifica
della loro validita' da parte dell'organismo notificato,
- l'attestato "CE" di verifica, accompagnato dalle corrispondenti
note di calcolo e vistato dall'organismo notificato incaricato della
verifica "CE", che dichiara la conformita' del sottosistema alle
prescrizioni delle pertinenti STI e in cui sono precisate, ove
necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che
non sono state sciolte, l'attestato di verifica "CE" deve essere
inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo
stesso organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai
punti 2.5.3 e 2.5.4,
- gli attestati "CE" emessi in conformita' all'ulteriore legislazione
derivata dal trattato,
- quando e' previsto l'inserimento in condizioni di sicurezza ai
sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 352/2009, il
richiedente include nella documentazione tecnica la relazione del
valutatore sui metodi comuni di sicurezza sulla valutazione dei
rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva
2004/49/CE.
2.5. Controllo
2.5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" e' quello di garantire che
durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli
obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
2.5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la
realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle
officine di' fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario,
agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a
tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento
della sua missione. L'organismo notificato deve ricevere dal
richiedente ogni documento utile a tale effetto, in particolare i
piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa
al sottosistema.
2.5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la
realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il
rispetto delle disposizioni delle pertinenti STI. Esso fornisce in
tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla
realizzazione e puo' esserne richiesta la presenza durante certe fasi
del cantiere.
2.5.4. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza
preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante
tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit completi
o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente
un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.
2.5.5. Ai fini del rilascio della dichiarazione "CE" di idoneita'
all'impiego di cui all'allegato IV, punto 2, l'organismo notificato
controlla ogni sottosistema in cui e' stato montato un componente di
interoperabilita' al fine di valutarne, quando cio' sia richiesto
dalla STI pertinente, l'idoneita' all'impiego nell'ambiente
ferroviario cui e' destinato.
2.6. Deposito
La documentazione completa di cui al punto 2.4 e' depositata presso
il richiedente, a sostegno dell'attestato DIV "CE", se disponibile,
rilasciato dall'organismo notificato che ne e' responsabile o a
sostegno dell'attestato di verifica rilasciato dall'organismo
notificato responsabile della verifica "CE" del sottosistema. La
documentazione e' allegata alla dichiarazione di verifica "CE" che il
richiedente invia all'Agenzia.
Una copia della documentazione e' conservata dal richiedente per
tutta la durata di esercizio del sottosistema ed e' trasmessa agli
altri Stati membri che ne fanno richiesta.
2.7. Pubblicazione
Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni
pertinenti concernenti:
- le domande di verifica "CE" e DIV ricevute,
- la domanda di valutazione di conformita' e/o di idoneita'
all'impiego di componenti di interoperabilita',
- gli attestati DIV "CE" rilasciati o rifiutati,
- gli attestati "CE" di conformita' e/o di idoneita' all'impiego
rilasciati o rifiutati,
- gli attestati di verifica "CE" rilasciati o rifiutati.
2.8. Lingue
La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di
verifica "CE" sono redatte in lingua italiana oppure in una lingua
ufficiale UE accettata dall'Agenzia.
3. PROCEDURA DI VERIFICA NEL CASO DI NORME NAZIONALI
3.1. Introduzione
La procedura di verifica nel caso di norme nazionali e' la procedura
con la quale l'organismo designato ai sensi dell'articolo 16, comma 6
(organismo designato), verifica e attesta che il sottosistema e'
conforme alle norme nazionali notificate conformemente al medesimo
articolo, commi 5 e 6.
3.2. Attestato di verifica
L'organismo designato responsabile della procedura di verifica nel
caso di norme nazionali redige l'attestato di verifica destinato al
richiedente.
L'attestato contiene un riferimento preciso alle norme nazionali la
cui conformita' e' stata esaminata dall'organismo designato nel
processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a
deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.
Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono
un veicolo, l'organismo designato divide l'attestato in due parti,
una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali
strettamente connesse alla compatibilita' tecnica tra il veicolo e la
rete interessata e un'altra parte contenente tutte le altre norme
nazionali.
3.3. Documentazione tecnica
La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di verifica nel
caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione
tecnica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per
la valutazione della conformita' del sottosistema alle norme
nazionali.»