(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
  Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, 
                ANAS S.p.a. e Societa' concessionaria 
 
Fermi restando gli adempimenti previsti dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998,  n.  252,  lo  stipulando  protocollo
d'intesa dovra' prevedere ulteriori  misure  intese  a  rendere  piu'
stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio
durante l'esecuzione dei lavori. 
In particolare lo stipulando protocollo dovra'  avere  contenuti  che
riflettano le seguenti linee-guida: 
necessita' di evidenziare il ruolo  di  soggetto  responsabile  della
sicurezza  dell'opera,  anche  sotto  il  profilo  antimafia,   della
Societa' concessionaria, la quale si fa garante - verso  il  soggetto
aggiudicatore e verso gli organi deputati ai  controlli  antimafia  -
del flusso informativo relativo alla  filiera  delle  imprese  che  a
qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera; 
 
• necessita'  di  porre  specifica  attenzione,  anche  sulla  scorta
dell'esperienza  costituita  dall'esecuzione  dei  lavori   dell'Alta
Velocita', a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una  serie
di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo  e  noli  a
freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro  natura,  piu'  di
altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo  a
tali tipologie e' venuta in evidenza la  necessita'  di  un  rigoroso
accertamento dei requisiti  soggettivi  dell'impresa,  individuale  o
collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa,
in via convenzionale, le disposizioni di cui al  menzionato  art.  10
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/1998,   che
prevedono, in capo al Prefetto,  penetranti  poteri  di  accertamento
(informazioni antimafia); 
 
• necessita', anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre
eventuali affidamenti e  subaffidamenti  a  clausola  di  gradimento,
prevedendo cioe' la possibilita' di estromettere  l'impresa  nei  cui
confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed
azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa; 
 
• necessita' di rafforzare il meccanismo  espulsivo  dell'impresa  in
odore di  mafia,  prevedendo  che  il  soggetto  aggiudicatore  e  la
Societa' concessionaria - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni
pecuniarie (correlate  al  valore  del  contratto)  da  applicare  ai
soggetti che abbiano omesso  le  comunicazioni  preventive  dei  dati
relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118  del  D.
Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle  imprese  nei  cui  confronti
siano  emersi  elementi  che  denotino  tentativi  di   infiltrazione
mafiosa; 
 
• necessita' di  controllare  gli  assetti  societari  delle  imprese
coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera  a  qualunque  titolo  fino  a
completamento  dell'esecuzione  dell'opera  stessa   attraverso   una
costante attivita' di monitoraggio; 
 
• necessita' di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni  che
possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di
pressione criminale sulle  imprese  nella  fase  di  cantierizzazione
(illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano
immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo  restando  l'obbligo
di denuncia del fatto all'Autorita' Giudiziaria; 
 
• necessita' di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale)
di  un  resoconto  sullo  stato  di  attuazione  delle  procedure  di
monitoraggio antimafia.