Allegato C)
Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali
I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento
alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti
formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di
rete, che contengono i seguenti elementi essenziali:
l'individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o
professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le
competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di
collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo
di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici
o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le
imprese soci fondatori dell'I.T.S.. Nel primo triennio di
applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli
I.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo;
le risorse professionali dedicate;
le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per
far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste
dalle imprese della filiera di riferimento;
le risorse finanziarie allo scopo destinate;
il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo,
contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle
filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani,
anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale
programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole
per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune; l'enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di
terzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la durata
del programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti
costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale riferito
a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall'insieme dei
partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le
modalita' per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del
programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto
rilevante dal competente Assessorato della regione ai fini del
riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di
esclusiva competenza.
Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e'
assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di
efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti
interni tra i soggetti partecipanti al polo.
Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la
programmazione dei poli tecnico-professionali e' di competenza
regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali
sopra indicati, si basa sui seguenti elementi di conoscenza e
valutazione:
la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere;
la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle
produttive di riferimento, che espliciti l'insieme potenziale
dell'offerta verticale e orizzontale di filiera con l'utilizzo dei
dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di
indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale
umano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale;
la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi
tecnologici e cluster tecnologici).