(Allegato C)
                                                          Allegato C) 
 
 Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali 
 
    I poli tecnico-professionali  sono  costituiti,  con  riferimento
alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio,  da  reti
formalizzate tra soggetti pubblici e privati  attraverso  accordi  di
rete, che contengono i seguenti elementi essenziali: 
    l'individuazione dei soggetti: almeno due  istituti  tecnici  e/o
professionali, due imprese iscritte nel relativo registro  presso  le
competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un  I.T.S.  operante  in  ambito  regionale  ovvero,  sulla  base  di
collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo
di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti  tecnici
o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e  le
imprese  soci  fondatori   dell'I.T.S..   Nel   primo   triennio   di
applicazione delle presenti  linee  guida,  la  partecipazione  degli
I.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo; 
    le risorse professionali dedicate; 
    le risorse strumentali, a partire dai  laboratori  necessari  per
far acquisire, agli studenti,  le  competenze  applicative  richieste
dalle imprese della filiera di riferimento; 
    le risorse finanziarie allo scopo destinate; 
    il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo,
contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di  innalzamento
della qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo  delle
filiere produttive sul territorio  e  dell'occupazione  dei  giovani,
anche attraverso la promozione dei percorsi  in  apprendistato.  Tale
programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole
per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni  materia  o
aspetto di interesse  comune;  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli
obblighi assunti da ciascun  partecipante,  anche  nei  confronti  di
terzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la  durata
del programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti
costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale  riferito
a ciascun soggetto partecipante e  comune,  ovvero  dall'insieme  dei
partecipanti  al  polo  medesimo  verso  gli  obiettivi  fissati;  le
modalita'  per  l'adesione  di  altri  soggetti  all'attuazione   del
programma;  ogni  altro  eventuale  aspetto  organizzativo   ritenuto
rilevante dal  competente  Assessorato  della  regione  ai  fini  del
riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di
esclusiva competenza. 
    Gli accordi di rete hanno la forma  dell'atto  pubblico  o  della
scrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e'
assicurata dalla registrazione,  che  ne  costituisce  condizione  di
efficacia non solo nei confronti di  terzi,  ma  anche  nei  rapporti
interni tra i soggetti partecipanti al polo. 
    Ferma restando  l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  la
programmazione  dei  poli  tecnico-professionali  e'  di   competenza
regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali
sopra indicati,  si  basa  sui  seguenti  elementi  di  conoscenza  e
valutazione: 
    la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere; 
    la descrizione territoriale delle filiere formative e  di  quelle
produttive  di  riferimento,  che  espliciti   l'insieme   potenziale
dell'offerta verticale e orizzontale di filiera  con  l'utilizzo  dei
dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di
indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del  capitale
umano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale; 
    la descrizione delle reti  per  la  ricerca  industriale  (parchi
tecnologici e cluster tecnologici).