Allegato C) Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete, che contengono i seguenti elementi essenziali: l'individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell'I.T.S.. Nel primo triennio di applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli I.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo; le risorse professionali dedicate; le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento; le risorse finanziarie allo scopo destinate; il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune; l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la durata del programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall'insieme dei partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le modalita' per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato della regione ai fini del riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di esclusiva competenza. Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e' assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al polo. Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la programmazione dei poli tecnico-professionali e' di competenza regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali sopra indicati, si basa sui seguenti elementi di conoscenza e valutazione: la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere; la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle produttive di riferimento, che espliciti l'insieme potenziale dell'offerta verticale e orizzontale di filiera con l'utilizzo dei dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale umano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale; la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi tecnologici e cluster tecnologici).