(Allegato B)
 
                                                           ALLEGATO B 
 
 
               PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 
 
  La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla  verifica  del
  potenziale rispetto dei requisiti in materia di: 
  a) organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con  la
  prestazione dei servizi di investimento ("servizi"); 
  b) correttezza e trasparenza dei  comportamenti  nella  prestazione
  dei servizi. 
 
  Sezione A 
 
  La relazione concerne: 
  - la descrizione dei fattori strategici, di mercato e  di  prodotto
  presi in considerazione ai  fini  dell'avvio  dei  servizi  oggetto
  dell'istanza di autorizzazione; 
  - l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e  finanziaria
  atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attivita'  connesse  e
  strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un  triennio,  vanno
  effettuate  anche  ipotizzando  scenari  di  mercato  avversi).  In
  particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi  operativi
  e risultati economici, con specifica evidenza delle  ipotesi  sulle
  quali si basano le proiezioni aziendali, nonche' i  riflessi  sulla
  situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi; 
  - la descrizione della struttura organizzativa e  degli  interventi
  organizzativi necessari al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei
  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente   in   materia   di
  prestazione dei servizi da parte delle banche (1 ). In tale  ambito
  sono, in particolare, forniti ragguagli sugli  aspetti  di  seguito
  indicati: 
  1. investimenti attuati, in corso  di  attuazione  e/o  programmati
  (ammontare, finalita' e tempi di realizzazione previsti); 
  2. livello di integrazione del  sistema  informativo  relativamente
  agli applicativi  di  front  office,  back  office  e  contabilita'
  nonche' ampiezza delle aree di manualita'; 
  3. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle
  unita' coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano  di
  assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero  indicazione  del
  personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui
  si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al
  personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate  e
  programmate); 
  4. presidi di  controllo  di  1°,  2°  e  3°  livello  previsti  in
  relazione alla prestazione del/i nuovo/i  servizio/i;  strutture  e
  risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi  sulle  modalita'
  di controllo dell'attivita' fuori sede  (in  particolare,  indicare
  tipologia e periodicita' dei controlli a distanza e in loco nonche'
  delle eventuali verifiche di customer  satisfaction  finalizzate  a
  instaurare un contatto diretto con la clientela servita  da  canali
  distributivi alternativi agli sportelli); 
  5. sistema di reporting, con indicazione dei  relativi  destinatari
  (organi sociali,  alta  direzione,  funzioni  di  controllo,  altre
  funzioni). 
 
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 (1  )  Cfr.  in  particolare,   oltre   alla   disciplina   generale
 sull'organizzazione e sui controlli emanata dalla Banca d'Italia per
 le banche, il Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29
 ottobre 2007 nonche' il Regolamento  Intermediari  della  CONSOB  n.
 16190 del 29 ottobre 2007. 
 
  Sezione B 
 
  La relazione contiene: 
  - l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali  si  richiede
  l'autorizzazione: tipologie di operazioni  previste  (ivi  compresi
  gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e  tipologia
  di clientela di  riferimento;  sedi  individuate  per  l'esecuzione
  degli ordini; 
  - la descrizione delle unita' organizzative della banca/del  gruppo
  coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa
  interna   con   la   quale   vengono   formalizzati    compiti    e
  responsabilita'), delle modalita' operative e delle  procedure  che
  si intende adottare. In caso di outsourcing di funzioni  operative,
  descrivere le funzioni esternalizzate  e  le  misure  adottate  per
  mitigare i relativi rischi; 
  - l'indicazione dei canali distributivi che  verrebbero  utilizzati
  (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori
  sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza) e degli eventuali
  ambiti in cui verrebbe adottata la  modalita'  execution  only.  La
  descrizione delle relative modalita' organizzative  finalizzate  ad
  assicurare il rispetto delle regole di  condotta,  con  particolare
  riferimento all'offerta fuori sede / promozione  e  collocamento  a
  distanza; 
  - la politica di remunerazione adottata per la  commercializzazione
  di  servizi  e   prodotti   finanziari,   anche   con   riferimento
  all'eventuale offerta fuori sede; 
  - la descrizione delle aree  operative  (anche  con  riferimento  a
  circostanze   connesse   con   l'articolazione   del   gruppo    di
  appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di
  interesse  con  indicazione  dei  soggetti  rilevanti;  le   misure
  adottate al fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  prescrizioni
  normative  in  materia  di  operazioni  personali  e  conflitti  di
  interesse, anche con specifico riferimento all'eventualita' in  cui
  la banca produca o disponga la produzione di ricerche in materia di
  investimento; 
  - le procedure volte ad assicurare una  sollecita  trattazione  dei
  reclami; 
  -  l'illustrazione  dei   presidi   (contrattuali,   organizzativi,
  procedurali e di controllo) predisposti al fine di  minimizzare  il
  rischio  che  l'attivita'  concretamente  svolta  da  dipendenti  e
  collaboratori a contatto con la clientela sfoci  nella  prestazione
  del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza  non
  contempli la prestazione di tale servizio). 
  - Per  la  prestazione  dei  servizi  di  esecuzione  di  ordini  /
  ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli,  la
  relazione descrive: 
  1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento  dell'ordine  del
  cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un
  algoritmo di execution policy); 
  2. le modalita' individuate per il controllo  dell'efficacia  delle
  relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini; 
  3. le misure adottate al fine  di  dimostrare  ai  clienti  che  ne
  dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in  conformita'
  delle predette strategie.