(Allegato C)
                            ALLEGATO "C" 
 
 
                             LINEE GUIDA 
 
 
                              SOMMARIO 
1. PREMESSA 
2. IL DISEGNO COMPLESSIVO 
  2.1 CONTESTO 
  2.2 IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
  3.1 ASPETTI GENERALI 
  3.2 ASPETTI PROCEDURALI 
4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE 
5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE 
6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE 
7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE 
 
 
1. PREMESSA 
  Il presente documento riporta  le  linee  guida  per  l'adeguamento
delle  procedure  interne  delle  amministrazioni  interessate   alla
ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche  come  previsto
dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). 
  Le linee guida  hanno  lo  scopo  di  fornire  elementi  di  natura
metodologica e organizzativa per consentire ai  soggetti  interessati
di adeguare le proprie procedure amministrative e  i  propri  sistemi
informatici alla norma, e costituiscono un  supporto  all'innovazione
dei  processi  di  acquisto  e   contabilizzazione   nella   Pubblica
Amministrazione. 
  Le indicazioni fornite sono di carattere generale e sara'  cura  di
ciascuna  amministrazione  adeguarle  operativamente   alla   propria
realta' organizzativa. 
  Per favorire l'attuazione delle presenti linee guida, sono  fornite
apposite specifiche operative, disponibili sul  sito  www.mef.gov.it.
Tali specifiche vengono predisposte  ed  aggiornate  dal  dal  MEF  -
Ragioneria Generale dello Stato, sentite le strutture competenti  del
Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale. 
 
2. IL DISEGNO COMPLESSIVO 
2.1 CONTESTO 
  La  fatturazione  elettronica  nei   rapporti   con   la   Pubblica
Amministrazione (Legge Finanziaria 2008) si colloca nell'ambito delle
linee di azione dell' Unione Europea  («i2010»)  che  incoraggia  gli
Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro  normativo,organizzativo
e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero  ciclo  degli
acquisti. 
  Recependo tale direttiva gia' altri paesi europei hanno avviato  un
programma di introduzione della fatturazione elettronica  utilizzando
anche la leva normativa della Pubblica Amministrazione per  favorirne
l'adozione nei rapporti tra imprese. 
  La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214) 
  - obbliga i fornitori ad  adottare  il  formato  elettronico  nella
gestione delle  fatture  (emissione,  trasmissione,  archiviazione  e
conservazione) anche se emesse sottoforma di nota, conto, parcella  e
simili; 
  - obbliga le pubbliche  amministrazioni  a  non  accettare  fatture
emesse o trasmesse  in  forma  cartacea  ne'  a  procedere  ad  alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica; 
  -  istituisce  il   "Sistema   di   Interscambio"   delle   fatture
elettroniche,  la  cui  gestione   viene   demandata   al   Ministero
dell'economia e delle finanze che allo  scopo  si  puo'  avvalere  di
proprie strutture societarie; 
  - identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali
deve essere emessa la fattura, cio' non esclude  la  possibilita'  di
una successiva estensione ad ulteriori fattispecie; 
  - supera, di  fatto,  il  tema  del  consenso  del  destinatario  a
ricevere fatture tramite trasmissione elettronica  trasformandolo  in
un obbligo da parte dell'amministrazione ricevente. 
  Il 1° Decreto Attuativo emesso dal Ministero dell'Economia e  delle
Finanze il 7 marzo 2008, all'art. 1 decreta: "L'Agenzia delle entrate
e' individuata quale gestore  del  Sistema  di  Interscambio  di  cui
all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n.  244;  a  tal
fine l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale  della  SOGEI  -  Societa'
Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata  ai
servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di  detto  sistema  di
interscambio." 
 
2.2 IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di "snodo"  tra  gli  attori
interessati dal processo  di  fatturazione  elettronica.  Poiche'  il
contesto in cui  si  inserisce  il  Sistema  e'  costituito  da  piu'
fornitori che si interfacciano con piu' Pubbliche Amministrazioni, il
Sistema di Interscambio e' uno strumento che  consente  la  riduzione
delle complessita'. 
  Nel  contesto  di  riferimento  del  Sistema  di   Interscambio   e
nell'ambito del processo  di  fatturazione  elettronica,  si  possono
individuare  quattro  attori  che   interagiscono   tra   loro,   con
caratteristiche differenti in funzione del ruolo svolto nel processo. 
  - Operatori economici; 
  - Intermediari; 
  - Sistema di interscambio; 
  - Pubblica Amministrazione. 
  Gli Operatori Economici, in qualita' di fornitori di beni e servizi
emettono le fatture o documenti passivi rivolte alla PA. La PA stessa
puo' essere fornitrice di beni e servizi. 
  Gli operatori economici possono avvalersi di  Intermediari  per  la
gestione della fatturazione elettronica e possono essere loro  stessi
degli intermediari  ed  offrire  i  propri  servizi  sia  agli  altri
operatori economici sia alla Pubblica Amministrazione. 
  La Pubblica Amministrazione e' il destinatario  delle  fatture  che
transitano dal Sistema di Interscambio. 
  Il Sistema di Interscambio presidia  il  processo  di  ricezione  e
successivo inoltro delle fatture  elettroniche  alle  Amministrazioni
Pubbliche destinatarie. 
  In particolare il Sistema di Interscambio: 
  - fornisce i servizi di accreditamento al sistema; 
  - riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; 
  - valida e gestisce i flussi delle fatture; 
  - effettua le opportune verifiche sui dati  trasmessi  (integrita',
autenticita',  univocita',   rispetto   del   formato,   presenza   e
correttezza formale dei dati obbligatori di fattura); 
  - indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; 
  - notifica  l'esito  di  invio/ricezione  dei  flussi  agli  utenti
tramite ricevuta; 
  - invia alla RGS i flussi informativi  per  il  monitoraggio  della
finanza pubblica; 
  - fornisce supporto tecnico ai soggetti che  interagiscono  con  il
SdI. 
  Il  formato  "accettato"  in  ingresso  consente  al   Sistema   di
Interscambio di  trattare  le  informazioni  ai  fini  dei  controlli
previsti,   dell'inoltro   delle    fatture    ai    destinatari    e
dell'estrapolazione delle informazioni utili  al  monitoraggio  della
finanza pubblica. 
  La trasmissione delle fatture elettroniche puo' avvenire, oltre che
direttamente tra gli Operatori Economici e Sistema  di  Interscambio,
anche  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti   abilitati   come
previsto dalla Legge Finanziaria 2008. 
  L'intermediazione e' prevista sia  nei  confronti  degli  Operatori
Economici (Intermediari degli Operatori Economici) sia nei  confronti
delle Amministrazioni Pubbliche (Intermediari delle PP.AA.). 
  Gli Intermediari degli Operatori Economici offrono i servizi per la
predisposizione  e/o  la  trasmissione  delle  fatture   in   formato
elettronico. 
  In particolare: 
  - emettono,se richiesto, le fatture elettroniche  per  conto  degli
Operatori Economici 
  - trasmettono le fatture al Sistema di Interscambio 
  - adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione. 
  Gli Intermediari delle PP.AA. 
  - ricevono le fatture dal Sistema di Interscambio per  conto  delle
Amministrazioni Pubbliche destinatarie 
  - adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione. 
  Di seguito la rappresentazione delle relazioni tra i diversi attori
coinvolti nel trattamento della fattura elettronica. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
         Figura 1 - Relazioni con il Sistema di Interscambio 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
             Figura 2 - Relazioni con i sistemi della PA 
 
3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
3.1 ASPETTI GENERALI 
  La fattura e' il documento amministrativo per eccellenza,  il  piu'
importante documento aziendale in grado di  rappresentare  nel  tempo
un'operazione commerciale, e da  cui  scaturiscono  risvolti  fiscali
(detrazione dell'IVA e deducibilita' del costo), civili  (ingiunzioni
di pagamento ed efficacia probatoria, penali (reati tributari e reati
disciplinati dal diritto fallimentare) e finanziari (la gestione  del
credito e la  riconciliazione  delle  fatture  ai  pagamenti  e  agli
incassi). 
  La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto
secondo le regole tecniche previste dal  Codice  dell'amministrazione
digitale, presenta le seguenti caratteristiche: 
  - e' un documento statico non modificabile; 
  - la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data
e   l'autenticita'   dell'integrita',   prevede   l'apposizione   del
riferimento temporale e della firma elettronica qualificata; 
  - deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico; 
  - deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee  guida
e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per  l'Italia  digitale
ed approvate dalla Commissione SPC. 
  Per consentire al Sistema di Interscambio di leggere  ed  elaborare
in modalita' automatica e priva di ambiguita' i  dati  contenuti  nel
documento fattura e' necessario che  i  dati  vengano  riportati  nel
formato fattura previsto da decreto. 
  Il  contenuto  informativo  della  fattura  in   primo   luogo   fa
riferimento all'art. 21 del DPR 633, cosi come modificato dal decreto
n. 52 del 20 febbraio 2004, che riporta le informazioni  obbligatorie
in quanto rilevanti ai fini tributari. 
  A queste informazioni se ne aggiungono  altre  che  si  configurano
come  necessarie  ai  fini  di  una  integrazione  del  processo   di
fatturazione elettronica con i sistemi gestionali  delle  PP.AA.  e/o
con i sistemi di pagamento, o che semplicemente  sono  importanti  in
base alle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e alle necessita'
informative   intercorrenti   tra   singolo   operatore   e   singola
amministrazione. 
 
3.2 ASPETTI PROCEDURALI 
  Per poter fornire  uno  standard  procedurale  di  operativita'  ed
individuare le fasi interessate,  viene  evidenziata  la  fase  della
fatturazione nell'ambito dell'intero ciclo passivo: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                      Figura 3 - Ciclo Passivo 
 
  La fatturazione elettronica  permette  la  dematerializzazione  del
processo di fatturazione nell'ambito del ciclo passivo.  i  fornitori
della  PA  possono  procedere  alla  trasmissione  delle  fatture  in
modalita' elettronica, direttamente, o tramite gli  Intermediari,  ai
sistemi delle Amministrazioni Pubbliche ed  averne,  successivamente,
visibilita' dello stato di trattamento all'interno degli  uffici  che
le ricevono, contabilizzano, e procedono al loro pagamento. 
  Inoltre il poter disporre in maniera automatica sui  sistemi  delle
pubbliche amministrazioni dei dati contabili delle  fatture  consente
la piu' puntuale e tempestiva  registrazione  dei  costi  relativi  e
facilita il processo interno di monitoraggio dei costi e di  verifica
delle disponibilita' finanziarie. 
  La  disponibilita'   completa   delle   informazioni,   anche   non
obbligatorie ove contenute nelle fatture a seguito di accordi con  il
fornitore,  consente  inoltre  di  gestire  in  modalita'  automatica
l'intero processo della supply-chain, dal contratto al pagamento. 
  In  particolare  i  dati  di  pagamento  permettono  la  tempestiva
attivazione dei canali di estinzione dell'obbligazione debitoria. 
  La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti  contenuti
nelle fatture consente una verifica immediata  della  coerenza  delle
informazioni e della regolarita' del  documento  contabile,  e  mette
quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con  solerzia
all'accettazione o  al  disconoscimento  della  fattura  (cosi'  come
indicato dall'art. 1988 codice civile). 
  La necessita' di  fornire  tempestiva  comunicazione  al  fornitore
dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile  in  modo
da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in  merito
alla registrazione  delle  fatture  emesse,  obbliga  il  Sistema  di
Interscambio a fissare un termine - pari a quello previsto  nel  Dlgs
52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15  giorni
- decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini
tanto all'ufficio quanto al fornitore. 
 
4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE 
  Nelle strutture complesse, ossia articolate su piu' livelli e su un
numero elevato di uffici, la complessita' dei flussi procedurali  che
sottendono l'acquisizione di beni e servizi e la registrazione  delle
fatture e' piu' elevata. Le modalita' di gestione della  fatturazione
elettronica saranno diverse per le PA  con  una  gestione  accentrata
rispetto a quelle con una gestione periferica,  garantendo,  in  ogni
caso, opportune forme di coordinamento. 
  Predisposizione di una struttura organizzativa di progetto 
  L'implementazione della fattura elettronica va inquadrata  come  un
progetto per  il  quale  e'  necessario  prevedere  un'organizzazione
interna con una chiara assegnazione dei ruoli, un'opportuna divisione
dei compiti e una struttura di  governo  che  garantisca  la  massima
efficienza ed il raggiungimento degli obiettivi. 
  Sebbene tale  impostazione  sia  applicabile  a  tutte  le  PA,  la
complessita' dei modelli decentrati rende ancor  piu'  indispensabile
il ricorso a tale struttura. 
  Nell'ambito della struttura organizzativa di progetto e'  opportuno
prevedere vari responsabili che avranno il compito di individuare gli
interventi organizzativi, gli interventi informatici, di  definire  e
concordare  tempi  e  modalita'  per  il  passaggio   alla   gestione
elettronica delle fatture,  di  rappresentare  l'interfaccia  con  il
gestore del Sistema di Interscambio. 
  E'  da  evidenziare  che  una  PA   che   attua   diffusamente   il
decentramento nell'ambito dei processi  di  acquisizione  di  beni  e
servizi,  presentera'  una  molteplicita'   di   problematiche   che,
presumibilmente, richiedera' l'istituzione di figure di riferimento a
presidio delle  singole  unita'  coinvolte  nei  processi  attivi  di
acquisizione di beni e servizi. Al contrario,  per  l'amministrazione
che si caratterizza per un sostanziale accentramento delle  procedure
amministrative ed in particolare dei processi di  approvvigionamento,
il progetto di implementazione potra' essere  presidiato  in  maniera
efficace con i soli ruoli previsti al livello centrale. 
  Adeguamento delle procedure organizzative 
  Gli interventi  sulle  procedure  organizzative  costituiscono  uno
degli aspetti che, potenzialmente, sono maggiormente interessati  dal
processo d'implementazione della fattura elettronica. In quest'ottica
le amministrazioni,  a  prescindere  dalla  struttura  organizzativa,
dovrebbero comunque: 
  - costituire un gruppo di lavoro per la realizzazione del  progetto
con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; 
  - definire o modificare le procedure per le modalita' di  ricezione
delle fatture; 
  -  verificare  il  processo  di  memorizzazione,  archiviazione,  e
conservazione adottato, realizzato in coerenza a quanto disposto  dal
CAD ( dl n.82 del 2005 e dal testo Unico legge DPR 445 del 2000)". In
quest'ambito, dovranno essere effettuate le seguenti attivita': 
  - verifica dei soggetti coinvolti nel processo 
  -  sensibilizzazione  degli  attori  coinvolti  sulle  prescrizioni
previste dalla normativa, in particolare sui termini di conservazione
elettronica delle fatture, dei libri contabili e delle scritture 
    - verifica degli strumenti utilizzati 
    - verifica del formato di conservazione (formato di  testo  o  di
immagine) 
    - verifica della procedura e modalita' di apposizione della firma
digitale 
    -  verifica  della  marca  temporale  dei  documenti  informatici
ricevuti 
    - individuare il responsabile della conservazione 
  - predisporre un  manuale  della  conservazione  che  definisca  il
funzionamento del sistema, le regole di  sicurezza,  la  gestione  di
tutte le anomalie. Il manuale deve nel tempo dare evidenza  di  tutte
le situazioni che incidono sulla corretta tenuta e  conservazione  di
documenti e registri; 
  - evidenziare i cambiamenti prodotti  dall'utilizzo  della  fattura
elettronica per far emergere la  necessita'  di  adeguare  compiti  e
carichi  di  lavoro  tra  le  risorse  coinvolte  nel   processo   di
fatturazione (si pensi, ad  esempio,  ai  possibili  cambiamenti  che
riguardano  la  risorsa  che  si  occupa  fisicamente  di   ricevere,
protocollare e smistare le fatture cartacee); 
  - coinvolgere nelle diverse fasi coloro che poi saranno interessati
dal cambiamento; 
  - pianificare i percorsi formativi per  le  risorse  coinvolte  nel
processo di fatturazione; 
  -  verificare  il  processo  di  esibizione  in  caso  di  accessi,
ispezioni e verifiche  da  parte  delle  autorita'  preposte,  ed  in
particolare: 
    -  verificare  che   sia   correttamente   assicurato   l'accesso
automatizzato all'archivio informatico; 
    -  verificare  che  i  documenti  conservati  ed  i   certificati
qualificati  siano  stampabili  e  trasferibili  su  altro   supporto
informatico. 
 
5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE 
  Le modalita' di gestione  della  fatturazione  elettronica  saranno
diverse in funzione del livello di informatizzazione delle PA. 
  Premesso che la fatturazione e' intesa come quel processo che parte
dalla composizione della fattura, in generale da parte del  fornitore
di beni/servizi, e termina  generalmente  con  l'archiviazione  della
fattura  da  parte  del  fornitore  e  del  cliente,  secondo  quanto
prescritto per legge, il livello di  informatizzazione  condizionera'
il  modello  di  riferimento  per  la  gestione  della   fatturazione
elettronica. 
  Si parte dal modello piu' ristretto che considera  il  processo  di
fatturazione in maniera autonoma e svincolata dagli  altri  processi,
per arrivare al modello piu' ampio che considera la fatturazione come
una fase di un ciclo piu' esteso che va dall'ordine al pagamento. Nel
modello piu' ampio la fatturazione elettronica diventa il  perno  sul
quale   basare   tutti   i   processi   di    integrazione    e    di
dematerializzazione di tutti i documenti utilizzati  nell'ambito  del
ciclo passivo. 
  Le Amministrazioni dovranno occuparsi di 
  - predisporre un canale di comunicazione verso il SdI; 
  - protocollare in ingresso le fatture; 
  - trasmettere i riscontri di acquisizione; 
  -  predisporre  il  percorso  di  conservazione  dei  documenti  di
fatturazione acquisiti elettronicamente. 
  Per incrementare i benefici legati alla  fatturazione  elettronica,
le PA potranno: 
  -  acquisire  direttamente  il  documento   fattura   nei   sistemi
gestionali ove gia' presenti; 
  - adottare un sistema documentale per la gestione  elettronica  del
documento in tutte le attivita' gestionali. 
  I  risparmi  ed  i   vantaggi   piu'   rilevanti   derivano   dalla
dematerializzazione   dell'intero   "ciclo   dell'ordine"   ma   tale
operazione  puo'  essere  effettuata  per  passi.  L'approccio   piu'
favorevole e' iniziare dalla fase della fatturazione, sia perche'  e'
il  documento  che  piu'  di  altri  viene  prodotto  ed   utilizzato
(riconciliazione con i documenti  di  trasporto  e  con  gli  ordini,
verifica e riconciliazione contabile con i pagamenti e  gli  incassi,
eccetera) sia perche' e' il  documento  che  nei  processi  aziendali
collega  il  ciclo  amministrativocontabile  al   ciclo   finanziario
(incassi, pagamenti e tesoreria). 
  Predisposizione di un canale di comunicazione verso il SdI 
  Le  Pubbliche  Amministrazioni  destinatarie  di  fatture  dovranno
predisporre un canale di comunicazione verso il SDI  utilizzando  una
delle modalita' di inoltro previste dal documento "Regole Tecniche". 
  Adeguamento dei processi informatici 
  La fattura viene acquisita in  un  formato  strutturato,  ossia  un
formato che permette l'elaborazione dei dati  in  essa  contenuti  in
modalita' totalmente automatica. 
  Sulla base delle precedenti considerazioni,  in  un'amministrazione
in cui il grado di informatizzazione  e'  basso  e  dove  i  processi
amministrativi-contabili non sono supportati da  sistemi  informatici
integrati, il processo di implementazione della  fattura  elettronica
coinvolge,  almeno  in  una  prima  fase,  solamente   la   fase   di
fatturazione in senso stretto. Poiche' in casi del genere la  fattura
non  viene  processata  automaticamente   all'interno   del   sistema
amministrativo, l'attenzione dovra'  essere  spostata  esclusivamente
sul processo di conservazione e sulle  procedure  amministrative  che
dovranno essere predisposte per regolamentare il predetto processo. 
  Tali indicazioni sono applicabili anche alle PA con un  livello  di
informatizzazione medio/elevato. In questi casi, tuttavia, la fattura
potra' essere elaborata automaticamente dai sistemi informativi della
PA. 
  Le Amministrazioni che dispongono  di  un  sistema  gestionale,  ad
esempio,  sono  le  piu'  indicate  per  un'integrazione  estesa  dei
processi di fatturazione elettronica, in quanto: 
  -  il  sistema  informatico  gestionale   consente   una   naturale
acquisizione dei documenti in formato strutturato; 
  - gli attori coinvolti nei processi  amministrativi  (addetti  agli
acquisti,  addetti  alla  fatturazione,   etc.)   sono   abituati   a
considerare attendibili i dati originati da una fonte informatica; 
  in  molti  casi  e'  gia'  in   atto   un   processo   volto   alla
dematerializzazione dei documenti cartacei.  Un  elevato  livello  di
informatizzazione,   pertanto,    puo'    indicare    una    naturale
predisposizione e familiarita'  con  documenti  che  prescindono  dal
supporto cartaceo. 
 
6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE 
  La   PA   nell'adozione   della   fatturazione   elettronica   deve
necessariamente  coinvolgere  i   fornitori   che   rappresentano   i
principali attori del processo. Per garantire un  buon  funzionamento
del processo di  fatturazione  le  singole  amministrazioni  dovranno
modulare le modalita' di interazione con i fornitori. 
  A tal fine e' necessario che le  amministrazioni  si  attivino  per
effettuare il censimento dei fornitori con cui intrattengono rapporti
e fornire degli indirizzi utili per garantire comportamenti  omogenei
nella trasmissione del flusso di fatturazione. 
  E'    fondamentale    che    le    Amministrazioni     garantiscano
l'identificazione univoca del destinatario delle fatture  secondo  le
regole previste all'Allegato D al decreto di cui le Linee Guida  sono
parte  integrante.  L'informazione  sara'  presente  altresi'   nella
fattura stessa e quindi e' compito dell'Amministrazione  formalizzare
un  accordo  con   il   fornitore   per   assicurarsi   il   corretto
riconoscimento  del  destinatario  delle  fatture   nelle   modalita'
previste. 
  Il tempestivo e coerente aggiornamento dell'Indice delle  Pubbliche
Amministrazioni, nei tempi indicati dal decreto e, a regime, rispetto
a  quanto  contrattualizzato  con  il  fornitore   sono   presupposti
indispensabili  per  consentire  al  Sistema   di   Interscambio   di
recapitare correttamente la fattura agli uffici di pertinenza. 
  Trasmissione delle fatture da parte dei fornitori 
  La fattura elettronica prevede dei campi obbligatori  e  dei  campi
facoltativi    che    possono    contenere     informazioni     utili
all'Amministrazione. 
  Il Sistema di interscambio riceve e trasmette anche  allegati  alla
fattura il cui contenuto, sia esso copia o duplicato  elettronico  di
documento analogico ovvero di documento nativamente  elettronico,  e'
oggetto di specifico  accordo  tra  l'amministrazione  cliente  e  il
proprio fornitore. 
  Indicazioni sugli Intermediari 
  Sia gli Operatori  Economici  sia  le  amministrazioni  interessate
possono usufruire dei  servizi  messi  a  disposizione  da  operatori
intermedi. 
  Gli   intermediari   sono   soggetti   terzi   che,    su    delega
dell'Amministrazione  o  del  Fornitore,   che   ne   mantengono   la
responsabilita' ai  fini  fiscali,  possono  trasmettere  o  ricevere
fatture dal Sistema di Interscambio. 
 
7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE 
  Aspetti generali 
  La conservazione e' una procedura informatica, regolamentata  dalla
legge (D.L.vo n.82 del 7 marzo  2005  -  Codice  dell'Amministrazione
Digitale, DM 23  gennaio  2004  -  Modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi fiscali relativi  ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
riproduzione in diversi tipi di supporto, e Delibera CNIPA  n.11  del
19 febbraio 2004 e successive modificazioni - Regole tecniche per  la
riproduzione e conservazione di documenti), in grado di garantire nel
tempo la validita' legale a tutti  i  documenti  informatici  firmati
digitalmente. 
  Cio'  significa  che  ogni  tipologia  di   documento   informatico
conservato  nel   rispetto   delle   regole   previste   dal   Codice
dell'amministrazione digitale, ha effetto probatorio ad ogni  effetto
di legge consentendo alla PA ed alle aziende di risparmiare sui costi
di stampa, stoccaggio e archiviazione.