(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
                         CLAUSOLA ANTIMAFIA 
 
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel  bando  di  gara,
  indicati dal Comitato  di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
  delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. 
    L'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  3  giugno
1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre
che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei  confronti  dei
subcontraenti quando l'importo del  subappalto  superi  i  limiti  di
valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre  l'art.  118
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  pone  a   carico   dell'appaltatore
l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i  dati  relativi  a
tutti i sub-contratti. 
    La necessita' di analoga estensione  delle  verifiche  preventive
antimafia, ad esse  applicando  le  piu'  rigorose  informazioni  del
prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto  il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,   dei
sub-appalti e dei cottimi,  nonche'  di  talune  tipologie  esecutive
attinenti a una serie di prestazioni (trasporto  e  movimento  terra,
noli a caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti  nella  fase
realizzativa a prescindere dalla finalizzazione  dell'intervento  (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). 
    Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei  lavori  di  cui  al
progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra'  essere
inserita apposita clausola che - oltre  all'obbligo  di  conferimento
dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato  art.  118
del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che: 
    1) tutti gli affidamenti a valle  dell'aggiudicazione  principale
siano subordinati all'espletamento  delle  informazioni  antimafia  e
sottoposti a clausola risolutiva espressa, in  maniera  da  procedere
alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e  alla  automatica
risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione  dell'impresa,
in caso di informazioni positive.  A  fini  di  accelerazione  potra'
prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione -  vale  a
dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato  art.  10,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
252/1998  -  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  118   del   decreto
legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del
certificato  camerale  con  l'apposita  dicitura   antimafia,   ferma
restando la successiva acquisizione  delle  informazioni  prefettizie
con gli eventuali effetti rescissori  sopra  indicati.  Tenuto  conto
dell'ulteriore estensione di tali  verifiche  anche  a  tipologie  di
prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai  sensi  delle  norme
richiamate, si potra'  inoltre  prevedere  una  fascia  di  esenzione
dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli  acquisti  di
materiale di pronto  reperimento  fino  all'importo  di  50.000  euro
(fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 
    2) nel caso di attivazione della  clausola  risolutiva  espressa,
l'appaltatore principale applichi, quale  ulteriore  deterrente,  una
penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari  al  10%
del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 
    3) il soggetto aggiudicatore valuti  le  cosiddette  informazioni
supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del  decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982,  n.
726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento  dell'impresa
sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art.  11,  comma  3,  del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 
    4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla
fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: 
    a)   controllare   gli   assetti    societari    delle    imprese
sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera
stessa, fermo restando che, in caso di  variazioni,  dovranno  essere
aggiornati  i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo   di
comunicazione di cui si e' detto; 
    b) assicurare, anche attraverso  apposite  sanzioni  che  possono
arrivare fino alla revoca  degli  affidamenti,  che  i  tentativi  di
pressione   criminale   sull'impresa   affidataria   e   su    quelle
sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione  (illecite  richieste
di denaro, «offerta di  protezione»,  ecc.),  vengano  immediatamente
comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla
autorita' giudiziaria.