(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Parte A. Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti
contabilizzabili come avanzati 
    a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. 
    b) Frazione di biomassa  corrispondente  ai  rifiuti  urbani  non
differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli
obiettivi di riciclaggio di cui all'art.11, paragrafo 2,  lettera  a)
della direttiva 2008/98/CE. 
    c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo  4  della
direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto
alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di  detta
direttiva,  ovvero  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e  parchi,
rifiuti  alimentari  e  di  cucina  prodotti  da  nuclei   domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e
rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. 
    d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti  industriali
non idonei all'uso nella catena alimentare umana o  animale,  incluso
materiale proveniente dal commercio al  dettaglio  e  all'ingrosso  e
dall'industria agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  ed
escluse  le  materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente
allegato. 
    e) Paglia. 
    f) Concime animale e fanghi di depurazione. 
    g) Pece di tallolio. 
    h) Glicerina grezza. 
    i) Bagasse. 
    j) Vinacce e fecce di vino. 
    k) Gusci. 
    l) Pule. 
    m) Tutoli ripuliti dei grani di mais. 
    n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui
dell'attivita' e  dell'industria  forestale  quali  corteccia,  rami,
prodotti  di  diradamenti  precommerciali,  foglie,   aghi,   chiome,
segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi  di  fibre,
lignina e tallolio. 
    o) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare materiali
che includono residui delle colture alimentari e  della  mangimistica
(quali ad esempio paglia, bucce,  gusci,  foglie,  steli,  stocchi  e
tutoli di mais), colture dedicate a basso contenuto di  amido  (quali
ad esempio Panicum Virgatum,  Miscanthus  Giganteus,  Arundo  Donax),
residui di lavorazione industriale (quali ad  esempio  i  residui  di
colture alimentari  o  della  mangimistica,  ottenuti  a  seguito  di
estrazione di oli vegetali, zuccheri, amidi e proteine)  e  materiali
da rifiuti organici. Questi materiali sono composti principalmente da
cellulosa ed emicellulosa. 
    p)  Altre  materie  ligno-cellulosiche  materiali   composti   da
lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse  legnose  forestali
residuali (quali ad esempio quelle ottenute da pulizie dei  boschi  e
manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui  e  scarti
dell'industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per  sega
e per impiallacciatura. 
    q) Combustibili rinnovabili liquidi  e  gassosi  di  origine  non
biologica. 
Parte  B.  Materie  prime  e  carburanti  che  non  danno  origine  a
biocarburanti contabilizzabili come avanzati 
    a) Olio da cucina usato. 
    b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformita'
del Regolamento (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine  animale)  (GU  L  300  del
14.11.2009, pag. 1).