Allegato C SPESE AMMESSE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PER LE AZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 E N. 651/2014 1. Spese ammesse per l' organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 24 del Reg. (CEE) n. 702/2014. Per la partecipazione e l'organizzazione a concorsi, fiere, mostre, esposizioni sono ammesse le seguenti spese: a) spese di iscrizione; b) spese di viaggio; c) spese per le pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore. Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse le spese: a) spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purche' le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilita' di figurare nelle pubblicazioni; b) spese di divulgazioni di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualita' dei prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. La spesa destinata ai premi simbolici e' versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio e' stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna. I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. 2. Spese ammesse per l'attivita' di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching etc.), attivita' dimostrative ed azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto. Sono ammesse le seguenti spese: a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.), attivita' dimostrative ed azioni di informazione; b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti; c) spese di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti; d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti: - acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali - spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilita' Le spese di cui alla lettera d) sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. Deve essere fornita autocertificazione al fine di dimostrare che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Dovra' essere fornita altresi' sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attivita' del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attivita' prestate. La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. Nel caso dei progetti dimostrativi di cui alla lettera d) l'importo massimo del contributo e' limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. 3. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014. Il progetto deve essere d'interesse generale per il settore delle DOP ed IGP. Sono ammesse le seguenti spese: a) costo di personale relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) l'effettiva attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti nel progetto; d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto in riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali osservazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo a seconda di cosa avvenga. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo almeno di cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato. Il contributo e' concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione. La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. 4. Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014. Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra. La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse. 5. Spese ammesse per attivita' di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Sono ammesse le seguenti spese: - Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; - I costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto; - I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; - Spese di personale relativi ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili. Puo' tuttavia essere aumentata fino ad una percentuale di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese. 6. Spese ammesse per attivita' di consulenza, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014. Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quale la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili. 7. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento n. 651/2014. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve essere integralmente compresa nella categoria di ricerca studi di fattibilita' e studi per la ricerca fondamentale. Le spese ammesse per i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sono: - spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; - costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e nel periodo per il quale sono utilizzati per il progetto; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; - spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto. La percentuale di contribuzione dell'aiuto non supera il 90% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilita', secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. La percentuale di contribuzione per gli studi di fattibilita' puo' essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese.