(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
SPESE AMMESSE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PER LE  AZIONI  PREVISTE
  ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA'  AI  REGOLAMENTI
  (UE) N. 702/2014 E N. 651/2014 
 
    1. Spese ammesse per l' organizzazione e partecipazione a  fiere,
convegni, esposizioni,  concorsi,  pubblicazioni  e  divulgazioni  di
conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci  su
social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti di cui
all'art. 1 del  presente  decreto,  conformemente  alle  disposizioni
contenute nell'art. 24 del Reg. (CEE) n. 702/2014. 
    Per la  partecipazione  e  l'organizzazione  a  concorsi,  fiere,
mostre, esposizioni sono ammesse le seguenti spese: 
      a) spese di iscrizione; 
      b) spese di viaggio; 
      c) spese  per  le  pubblicazioni  e  siti  web  che  annunciano
l'evento; 
      d) affitto di locali e stand espositivi  e  relativi  costi  di
montaggio e smontaggio; 
      e) premi simbolici fino ad  un  valore  di  euro  1.000,00  per
vincitore. 
    Per  le  pubblicazioni  destinate  a  sensibilizzare  il   grande
pubblico sui prodotti di cui all'art. 1  del  presente  decreto  sono
ammesse le spese: 
      a) spese per pubblicazioni su media  cartacei  ed  elettronici,
siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o  in
televisione,  che  intendono  presentare  informazioni  fattuali  sui
beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato
prodotto agricolo, purche' le informazioni siano  neutre  e  tutti  i
beneficiari interessati abbiano le medesime possibilita' di  figurare
nelle pubblicazioni; 
      b) spese di divulgazioni  di  conoscenze  scientifiche  e  dati
fattuali su  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  contraddistinti  da
riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE)
n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. 
    I contributi sono concessi sulla base del  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute dal beneficiario. 
    La spesa destinata ai premi simbolici e'  versata  al  prestatore
delle azioni promozionali solo se il premio e'  stato  effettivamente
consegnato e su presentazione di una prova di consegna. 
    I  contributi  alle  spese  amministrative  dell'associazione   o
dell'organizzazione sono  limitati  ai  costi  inerenti  alle  azioni
promozionali. 
    La percentuale di contribuzione non potra' superare  il  90%  dei
costi ammissibili secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente
decreto. 
    2. Spese ammesse per l'attivita' di  formazione  professionale  e
acquisizione di competenze (corsi di formazione,  seminari,  coaching
etc.), attivita'  dimostrative  ed  azioni  di  informazione,  scambi
interaziendali di breve durata ivi  comprese  le  visite  di  aziende
agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.  21  del
regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti di cui all'art. 1  del
presente decreto. 
    Sono ammesse le seguenti spese: 
      a)  spese  per  l'organizzazione  di   azioni   di   formazione
professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione,
seminari e  coaching  etc.),  attivita'  dimostrative  ed  azioni  di
informazione; 
      b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti; 
      c) spese di prestazione  di  servizi  di  sostituzione  durante
l'assenza dei partecipanti; 
      d)  nel  caso  di  progetti  dimostrativi  in  relazione   agli
investimenti: 
        -  acquisizione  o  sviluppo  di  programmi   informatici   e
acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  di  autore  e  marchi
commerciali 
        - spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di
fattibilita' 
    Le spese di cui alla lettera d) sono ammesse solo nella misura  e
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. 
    Le spese di cui alle lettere a) e  c)  non  comportano  pagamenti
diretti ai beneficiari ma sono erogati ai prestatori dei  servizi  di
trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. 
    Deve essere fornita autocertificazione al fine di dimostrare  che
gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze  e
delle azioni di informazione dispongono delle capacita' adeguate,  in
termini  di  personale  qualificato  e   formazione   regolare,   per
esercitare tali funzioni. Dovra' essere fornita altresi' sottoscritto
l'impegno che gli aiuti devono essere resi  accessibili  a  tutte  le
imprese ammissibili nella zona interessata,  sulla  base  di  criteri
oggettivamente definiti. 
    L'accesso ai servizi  offerti  nell'ambito  delle  attivita'  del
presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese
compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento. 
    Gli eventuali contributi dei non  soci  ai  costi  amministrativi
dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono
limitati ai costi delle attivita' prestate. 
    La percentuale di contribuzione non potra' superare  il  90%  dei
costi ammissibili secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente
decreto. 
    Nel caso  dei  progetti  dimostrativi  di  cui  alla  lettera  d)
l'importo massimo del  contributo  e'  limitato  ad  euro  100.000,00
nell'arco di tre esercizi fiscali. 
    3. Spese ammesse per studi e  ricerche  idonei  a  migliorare  la
conoscenza e  garantire  lo  sviluppo  del  settore  dei  prodotti  a
denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 31  del  regolamento
n. 702/2014. 
    Il progetto deve essere d'interesse generale per il settore delle
DOP ed IGP. 
    Sono ammesse le seguenti spese: 
      a) costo di personale relativi a ricercatori, tecnici  e  altro
personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 
      b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella  misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
      c) costi  per  la  ricerca  contrattuale,  le  conoscenze  e  i
brevetti acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle
normali condizioni di mercato, nonche' le  spese  per  i  servizi  di
consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai  fini
del progetto; 
      d) spese generali supplementari e  altri  costi  di  esercizio,
compresi i costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  dei  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
    Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato le  seguenti
informazioni sono pubblicate su internet: 
      a) l'effettiva attuazione del progetto; 
      b) gli obiettivi del progetto; 
      c) la data approssimativa  della  pubblicazione  dei  risultati
previsti nel progetto; 
      d) il sito internet  in  cui  saranno  pubblicati  i  risultati
previsti dal progetto in riferimento al fatto  che  i  risultati  del
progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente  per  tutte  le
imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. 
    I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a  disposizione
sul sito internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data
in cui le eventuali osservazioni su tali risultati  sono  fornite  ai
membri di un particolare organismo  a  seconda  di  cosa  avvenga.  I
risultati restano a disposizione su internet per un periodo almeno di
cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato. 
    Il contributo  e'  concesso  direttamente  all'organismo  che  ha
svolto la ricerca e la diffusione. 
    La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90%  delle
spese ammesse secondo quanto e' previsto  dall'art.  8  del  presente
decreto. 
    4. Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione  a  fiere,
mostre etc., in merito ai prodotti di cui  all'art.  1  del  presente
decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art.  19  del
Reg. (CEE) n. 651/2014. 
    Le  spese  ammesse  corrispondono  ai  costi  sostenuti  per   la
locazione, l'installazione e la gestione  dello  stand  in  occasione
della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra. 
    La percentuale di contribuzione non supera  il  50%  delle  spese
ammesse. 
    5. Spese ammesse per attivita' di formazione, nel rispetto  delle
disposizioni contenute nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
    Sono ammesse le seguenti spese: 
      - Le spese di personale relative ai formatori  per  le  ore  di
partecipazione alla formazione; 
      - I costi di esercizio relativi  ai  formatori  e  partecipanti
alla formazione direttamente  connessi  al  progetto  di  formazione,
quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con  attinenza
diretta al progetto; 
      - I costi dei servizi di consulenza  connessi  al  progetto  di
formazione; 
      - Spese di personale relativi ai partecipanti alla formazione e
le spese generali indirette (spese amministrative,  locazione,  spese
generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la
formazione. 
    La percentuale di contribuzione  non  supera  il  50%  dei  costi
ammissibili. Puo' tuttavia essere aumentata fino ad  una  percentuale
di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie  imprese
e 20  punti  percentuali  per  i  contributi  concessi  alle  piccole
imprese. 
    6. Spese ammesse  per  attivita'  di  consulenza,  in  merito  ai
prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto,  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'art. 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014. 
    Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di  consulenza
prestati da consulenti esterni. 
    I servizi in questione  non  sono  continuativi  o  periodici  ed
esulano dai costi di  esercizio  ordinari  dell'impresa  connessi  ad
attivita' regolari quale la consulenza fiscale, la consulenza  legale
o la pubblicita'. 
    La percentuale di contribuzione  non  supera  il  50%  dei  costi
ammissibili. 
    7. Spese ammesse per studi e  ricerche  idonei  a  migliorare  la
conoscenza e  garantire  lo  sviluppo  del  settore  dei  prodotti  a
denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 25  del  regolamento
n. 651/2014. 
    La parte sovvenzionata  del  progetto  di  ricerca,  sviluppo  ed
innovazione deve essere integralmente  compresa  nella  categoria  di
ricerca studi di fattibilita' e studi per la ricerca fondamentale. 
    Le  spese  ammesse  per  i  progetti  di  ricerca,  sviluppo   ed
innovazione sono: 
      - spese di personale: ricercatori, tecnici ed  altro  personale
ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 
      - costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e
nel periodo per il quale sono utilizzati per il progetto; 
      - costi  per  la  ricerca  contrattuale,  le  conoscenze  ed  i
brevetti acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle
normali  condizioni  di  mercato  nonche'  costi  per  i  servizi  di
consulenza e servizi equivalenti utilizzati  esclusivamente  ai  fini
del progetto; 
      - spese generali supplementari  e  altri  costi  di  esercizio,
compresi i costi  dei  materiali,  delle  forniture,  e  di  prodotti
analoghi direttamente imputabili al progetto. 
    La percentuale di contribuzione dell'aiuto non supera il 90%  dei
costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed  il  50%  dei  costi
ammissibili per gli studi di fattibilita', secondo quanto e' previsto
dall'art. 8 del presente decreto. 
    La percentuale di contribuzione per  gli  studi  di  fattibilita'
puo' essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese  e
20 punti percentuali per le piccole imprese.