(Allegato 2-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1.  Per  il  vino  DOC  «Romagna»  Sangiovese  Brisighella   le
operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato
all'art.  3  del  presente  allegato.  Tuttavia,   limitatamente   ai
produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali),
le predette operazioni di  vinificazione  possono  essere  effettuate
nell'intero  territorio   delle   province   di   Bologna,   Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini. 
    5.2. Le operazioni di imbottigliamento  dei  vini  DOC  «Romagna»
Sangiovese  Brisighella,  anche  riserva,  devono  essere  effettuate
nell'ambito della zona di vinificazione di cui  al  precedente  comma
5.1. 
    5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti: 
    
 ===================================================================
 |                       |                 |   Produzione massima  |
 |                       |Resa uva/vino (%)|        (l/ha)         |
 +=======================+=================+=======================+
 | «Romagna» Sangiovese  |                 |                       |
 |      Brisighella      |       65        |         5850          |
 +-----------------------+-----------------+-----------------------+
 | «Romagna» Sangiovese  |                 |                       |
 |  Brisighella riserva  |       65        |         5200          |
 +-----------------------+-----------------+-----------------------+
    
    5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Brisighella non puo' essere
immesso al consumo  in  data  anteriore  al  1°  settembre  dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve. 
    5.5. Il vino DOC «Romagna»  Sangiovese  Brisighella  riserva  non
puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre  del
terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve  ed  inoltre  e'
obbligatorio documentare l'affinamento in  bottiglia  di  almeno  sei
mesi; la sua idoneita' chimico fisica  ed  organolettica  non  potra'
essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo  alla
raccolta delle uve. 
    5.6. Per il vino  DOC  «Romagna  Sangiovese»  Brisighella,  anche
riserva, e' consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle  fasi
di vinificazione, conservazione e affinamento. 
    5.7.  Nel  vino  DOC  «Romagna  Sangiovese»  Brisighella,   anche
riserva, e' vietata qualunque forma di arricchimento. 
    5.8. Fatto salvo  quanto  previsto  ai  commi  5.6  e  5.7  sopra
indicati,  per  la  vinificazione  e  l'elaborazione  del  vino   DOC
«Romagna» Sangiovese  Brisighella,  anche  riserva,  sono  consentite
tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto
della produzione dei vini medesimi.