REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalita' per
l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la
trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente
specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in
asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli
articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie
verranno denominati «bovine da latte».