REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE Art. 1. Campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».