(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                   Alimentazione con piatto unico 
 
    Gli alimenti possono essere somministrati alle  bovine  da  latte
mediante  la  tecnica  del  «Piatto  unico»,   che   consiste   nella
preparazione di una miscela omogenea  di  tutti  i  componenti  della
razione prima di distribuirli agli animali. 
    La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento  che
la utilizza. Inoltre: 
    non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi,  nemmeno  nel
caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano
foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte; 
    le  operazioni  di  preparazione  non  possono  essere   eseguite
all'interno della stalla; 
    se si procede all'umidificazione della massa (umidita'  superiore
al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due  volte  al
giorno e  la  distribuzione  deve  avvenire  immediatamente  dopo  la
preparazione; 
    anche se  non  si  procede  all'umidificazione  della  massa,  la
conservazione della stessa deve essere effettuata al di  fuori  della
stalla e la distribuzione in  greppia  della  miscelata  deve  essere
effettuata almeno una volta al giorno.