Art. 10.
Alimentazione con piatto unico
Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte
mediante la tecnica del «Piatto unico», che consiste nella
preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della
razione prima di distribuirli agli animali.
La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che
la utilizza. Inoltre:
non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel
caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano
foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
le operazioni di preparazione non possono essere eseguite
all'interno della stalla;
se si procede all'umidificazione della massa (umidita' superiore
al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al
giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la
preparazione;
anche se non si procede all'umidificazione della massa, la
conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della
stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere
effettuata almeno una volta al giorno.