(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                           Foraggi ammessi 
 
    Possono essere somministrati alle bovine da latte: 
    i foraggi freschi ottenuti da prati naturali,  da  prati  stabili
polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio; 
    gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di  frumento,
di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di  erba  mazzolina
(Dactilis), di festuca, di fleolo (Phleum), di sulla,  di  lupinella,
somministrati singolarmente o associati tra loro; 
    gli erbai di pisello, veccia  e  favino,  purche'  associati  con
almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente; 
    i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in  campo  o  mediante
ventilazione forzata (aeroessiccazione con  temperature  inferiori  a
100°C) delle essenze foraggere predette; 
    il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta  intera  del  mais  a
maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo
la raccolta; 
    le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso. 
    Possono, altresi', essere utilizzati  per  l'alimentazione  delle
bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad  esclusione
del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura  pari  o
superiore a 100°C, nella  dose  massima  di  2  kg/capo/giorno.  Tale
apporto non puo' essere cumulato con la quota di foraggi  disidratati
eventualmente fornita con i mangimi.