Art. 5.
Foraggi e sottoprodotti vietati
Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i
foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti
delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle
bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di
ogni tipo.
Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare
la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attivita'
agricole di «altre filiere» (bovini da carne, digestori, ecc); in
queste ultime e' consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di
cereali e di sottoprodotti.
E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di
insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o
con altre tecniche.
Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato:
a) l'impiego di:
foraggi riscaldati per fermentazione;
foraggi trattati con additivi;
foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti,
imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;
b) l'impiego di:
colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto
e non, aglio selvatico e coriandolo;
stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di
riso, nonche' quella di soia, di medica e di trifoglio da seme;
ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti
vari allo stato fresco e conservati;
frutta fresca e conservata nonche' tutti i sottoprodotti freschi
della relativa lavorazione;
barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed
i colletti;
lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce,
vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il
contenuto del rumine;
tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.