(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                   Foraggi e sottoprodotti vietati 
 
    Per evitare che gli insilati, anche attraverso il  terreno  ed  i
foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli  allevamenti
delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza  e  delle
bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione  di  insilati  di
ogni tipo. 
    Le aziende con allevamenti di bovine da latte  devono  assicurare
la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attivita'
agricole di «altre filiere» (bovini da  carne,  digestori,  ecc);  in
queste ultime e' consentita la detenzione e  l'uso  dell'insilato  di
cereali e di sottoprodotti. 
    E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda  di
insilati di erba conservati in balloni fasciati,  trincee,  platee  o
con altre tecniche. 
    Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato: 
      a) l'impiego di: 
    foraggi riscaldati per fermentazione; 
    foraggi trattati con additivi; 
    foraggi palesemente  alterati  per  muffe  e/o  altri  parassiti,
imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive; 
      b) l'impiego di: 
    colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto
e non, aglio selvatico e coriandolo; 
    stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais,  paglia  di
riso, nonche' quella di soia, di medica e di trifoglio da seme; 
    ortaggi in genere ivi compresi scarti,  cascami  e  sottoprodotti
vari allo stato fresco e conservati; 
    frutta fresca e conservata nonche' tutti i sottoprodotti  freschi
della relativa lavorazione; 
    barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed
i colletti; 
    lieviti umidi, trebbie di birra,  distiller,  borlande,  vinacce,
vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali; 
    tutti  i  sottoprodotti  della  macellazione,  ivi  compreso   il
contenuto del rumine; 
    tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.