Art. 6.
Materie prime per mangimi
Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere
utilizzate le seguenti materie prime:
cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale,
farro, miglio e panico;
semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
polpe secche di bietola;
concentrato proteico di patate.
Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari
composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti
di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantita' totale non
superiore al 6% in peso dell'apporto totale di mangimi.
L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida
a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di
malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare
individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli
animali in lattazione e' limitato alla dose massima di 800
g/capo/giorno. E' vietata la somministrazione di tali preparazioni
tramite l'acqua di abbeverata.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre,
utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione
vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio
del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilita',
ne da' comunicazione agli organismi preposti.