(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                      Materie prime per mangimi 
 
    Nell'alimentazione  delle  bovine   da   latte   possono   essere
utilizzate le seguenti materie prime: 
    cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento,  triticale,  segale,
farro, miglio e panico; 
    semi di oleaginose: soia, lino, girasole; 
    semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; 
    foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; 
    polpe secche di bietola; 
    concentrato proteico di patate. 
    Possono  inoltre  essere  utilizzati  nei  mangimi  complementari
composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti
di malto, glicole propilenico e glicerolo  in  quantita'  totale  non
superiore al 6% in peso dell'apporto totale di mangimi. 
    L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida
a base di melassi (di bietola e di canna da  zucchero),  estratti  di
malto,   glicole   propilenico   e   glicerolo,   da    somministrare
individualmente agli animali o disperse nel  piatto  unico,  per  gli
animali  in  lattazione  e'  limitato  alla  dose  massima   di   800
g/capo/giorno. E' vietata la somministrazione  di  tali  preparazioni
tramite l'acqua di abbeverata. 
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre,
utilizzati i prodotti e gli alimenti  consentiti  dalla  legislazione
vigente per le bovine da latte previa sperimentazione  del  Consorzio
del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la  compatibilita',
ne da' comunicazione agli organismi preposti.