Art. 6. Materie prime per mangimi Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime: cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico; semi di oleaginose: soia, lino, girasole; semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; polpe secche di bietola; concentrato proteico di patate. Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantita' totale non superiore al 6% in peso dell'apporto totale di mangimi. L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione e' limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. E' vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l'acqua di abbeverata. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilita', ne da' comunicazione agli organismi preposti.