(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non 
 
    I mangimi devono essere corredati da «cartellini»  in  cui  siano
indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'. 
    E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate. 
    I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla. 
    Non possono  essere  somministrati  alle  bovine  da  latte,  ne'
direttamente, ne' come ingredienti dei mangimi i  saponi  e  tutti  i
grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale  o
vegetale. 
    Possono essere usati oli  e  grassi  vegetali  in  ogni  forma  e
tipologia solo come supporto in premiscele e  per  la  protezione  di
amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima
di 50 grammi/capo/giorno. 
    Al fine di  evitare  negative  interferenze  sulle  fermentazioni
ruminali  e  alterazioni  della  qualita'  del  latte,  la  quantita'
giornaliera di lipidi (valutati come estratto  etereo)  somministrati
agli animali in lattazione: 
    non deve eccedere il 4,0% della sostanza secca totale; 
    non deve superare i 700 g come  quantita'  apportata  da  mangimi
cosi' come definiti all'art. 2 del presente regolamento.