Art. 7.
Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non
I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano
indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'.
E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.
I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.
Non possono essere somministrati alle bovine da latte, ne'
direttamente, ne' come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i
grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o
vegetale.
Possono essere usati oli e grassi vegetali in ogni forma e
tipologia solo come supporto in premiscele e per la protezione di
amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima
di 50 grammi/capo/giorno.
Al fine di evitare negative interferenze sulle fermentazioni
ruminali e alterazioni della qualita' del latte, la quantita'
giornaliera di lipidi (valutati come estratto etereo) somministrati
agli animali in lattazione:
non deve eccedere il 4,0% della sostanza secca totale;
non deve superare i 700 g come quantita' apportata da mangimi
cosi' come definiti all'art. 2 del presente regolamento.