Art. 7. Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'. E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate. I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla. Non possono essere somministrati alle bovine da latte, ne' direttamente, ne' come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati oli e grassi vegetali in ogni forma e tipologia solo come supporto in premiscele e per la protezione di amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima di 50 grammi/capo/giorno. Al fine di evitare negative interferenze sulle fermentazioni ruminali e alterazioni della qualita' del latte, la quantita' giornaliera di lipidi (valutati come estratto etereo) somministrati agli animali in lattazione: non deve eccedere il 4,0% della sostanza secca totale; non deve superare i 700 g come quantita' apportata da mangimi cosi' come definiti all'art. 2 del presente regolamento.