(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
            Materie prime per mangimi e prodotti vietati 
 
    Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle  bovine  da
latte: 
    tutti gli alimenti di origine animale: farine  di  pesce,  carne,
sangue, plasma, penne, sottoprodotti  vari  della  macellazione  e  i
sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova; 
    i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno  greco,
lupino, colza, ravizzone e vinaccioli; 
    il riso e i suoi sottoprodotti; 
    i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati; 
    le farine di estrazione, i panelli e gli  expeller  di  arachide,
colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole  con
meno del  30%  di  proteine,  babassu,  malva,  neuk,  baobab,  cardo
mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci  e
cartamo; 
    la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del  concentrato
proteico di patata; 
    gli  alimenti  disidratati  ottenuti  da  ortaggi,  frutta  ed  i
sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati
ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo; 
    le alghe, ad eccezione di quelle  coltivate  ed  impiegate  quali
integratori di acidi grassi essenziali  nella  dose  massima  di  100
grammi/capo/giorno; 
    tutti  i  sottoprodotti  delle  birrerie  (trebbie  essiccate)  e
dell'industria dolciaria o della panificazione; 
    i terreni di fermentazione; 
    l'urea e i derivati, i sali di ammonio; 
    il concentrato  proteico  di  bietole  (CPB),  le  borlande  e  i
distiller di ogni tipo e provenienza. 
    Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che
contengano: 
    additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici; 
    gli  antiossidanti  butilidrossianisolo,  butilidrossitoluolo  ed
etossichina. 
    Come supporto per  gli  integratori  minerali  e  vitaminici  non
possono  essere  utilizzati  prodotti  non   ammessi   dal   presente
regolamento. 
    Non possono essere somministrati alle  bovine  da  latte  mangimi
rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti,  deteriorati,  imbrattati
oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive. 
    Non possono essere somministrati, alle bovine da  latte,  mangimi
che contengano foraggi dei  quali  non  si  conosca  la  provenienza,
tagliati in modo grossolano. 
    In  ogni  caso  i  foraggi  eventualmente  presenti  nei  mangimi
complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza
di 5 mm.