(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
          Animali provenienti da altri comparti produttivi 
 
    Le bovine da latte provenienti da filiere produttive  diverse  da
quella  del  Parmigiano  Reggiano  possono  essere  introdotte  negli
ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non  meno  di
quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. 
    In tale periodo le  bovine  da  latte  devono  essere  alimentate
conformemente  alle  norme  del  presente  regolamento  e  il  latte,
eventualmente prodotto, non puo' essere conferito in caseificio. 
    Le aziende agricole  non  appartenenti  alla  filiera  Parmigiano
Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno  di
quattro mesi dalla visita ispettiva.