Art. 9.
Animali provenienti da altri comparti produttivi
Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da
quella del Parmigiano Reggiano possono essere introdotte negli
ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di
quattro mesi dall'introduzione nell'azienda.
In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate
conformemente alle norme del presente regolamento e il latte,
eventualmente prodotto, non puo' essere conferito in caseificio.
Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano
Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di
quattro mesi dalla visita ispettiva.