Allegato 3
Linee guida sulla programmazione delle Universita' relativa
all'accreditamento di corsi e sedi
I criteri, le modalita' e gli indicatori dell'accreditamento
iniziale e periodico sono definiti con apposito DM, su proposta
dell'ANVUR, sulla base delle linee di indirizzo di cui ai successivi
punti 1, 2 e 3.
1. Accreditamento iniziale e istituzione dei corsi di studio.
Le Universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale,
le seguenti tipologie di corsi di studio:
a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio
erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una
limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in
misura non superiore a un decimo del totale.
b. Corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di
studio che prevedono la erogazione con modalita' telematiche di una
quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore
ai due terzi.
c. Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi
di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative.
d. Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte
le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche; rimane
fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e
di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art.
1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche'
dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti
esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi
che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi,
particolari attivita' pratiche e di tirocinio, disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la
frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere
istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).
Le Universita' telematiche possono istituire, previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le Universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di cui
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Universita'
non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004.
Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c),
tutte le Universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente
per territorio. I Rettori delle Universita' telematiche partecipano
alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento
limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
Gli indicatori per l'accreditamento dei corsi sono basati sul
rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle
strutture nonche' in coerenza con gli Standard e Linee guida europei
per l'assicurazione della qualita' e sono opportunamente
differenziati in relazione alle specificita' delle modalita' di
erogazione della didattica. Essi sono altresi' differenziati per le
Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle universita' e per le
Scuole Superiori a Ordinamento speciale.
A tal fine, i predetti indicatori tengono conto altresi' del
carattere "internazionale" del corso, relativamente a:
corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio
del titolo congiunto, doppio o multiplo;
corsi con mobilita' internazionale strutturata per i quali si
prevede o e' gia' certificato che almeno il 20% degli studenti
iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero;
corsi erogati in lingua straniera;
corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Universita'
italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario
nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020"
Azione Centralizzata Chiave 1.
In relazione al fabbisogno e all'attuale offerta formativa per i
corsi di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione nazionale
degli accessi, con l'esclusione della formazione insegnanti, non si
da' luogo all'accreditamento e alla istituzione di nuovi corsi di
studio in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera
o interateneo con Atenei stranieri per quelle Universita' che hanno
gia' accreditato un corso di studio nella classe in questione. Con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresi' individuate e
aggiornate triennalmente le classi dei corsi di studio per le quali
l'offerta di laureati e' piu' che sufficiente a soddisfare i relativi
fabbisogni formativi del mondo del lavoro; non si da' luogo
all'istituzione di nuovi corsi in tali classi, con l'eccezione dei
corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per
quelle Universita' che hanno gia' accreditato un corso nella classe
in questione.
2. Accreditamento iniziale delle sedi decentrate.
I corsi di studio e le relative strutture didattiche competenti
possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi
decentrate, previo accreditamento della sede decentrata. Gli
indicatori per l'accreditamento della sede decentrata devono, fra
l'altro, accertare la sussistenza in tale sede di centri di ricerca
funzionali alle attivita' produttive del territorio, nonche' la
presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e
di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attivita' di
tutorato.
I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti
presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del
servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate,
sulla base di protocolli di intesa fra Universita' e Regione, ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni.
I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e
integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituti
esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate
possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di
profitto da commissioni di esame costituite con modalita' definite
dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la
presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.
3. Accreditamento periodico di corsi e delle sedi.
Al termine del primo triennio dall'accreditamento iniziale,
l'attivazione dei corsi di studio e' subordinata all'accreditamento
periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati
conseguiti monitorati attraverso indicatori proposti dall'ANVUR
tenuto conto di quelli indicati nel presente decreto, favorendo la
possibilita' di scelta autonoma degli Atenei di parte degli
indicatori su cui essere misurati.
L'accreditamento periodico delle sedi si basa sui risultati
dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e sulla valutazione
del rispetto di requisiti complessivi di adeguatezza e sostenibilita'
delle dotazioni strutturali, finanziarie e di docenza, per lo
svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi agli
studenti.