(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
TRASMISSIONE DEL PROFILO DEL DNA DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI ELEVATA
  SPECIALIZZAZIONE AI LABORATORI DELLA FORZA DI  POLIZIA  INDIVIDUATA
  DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 
    I  laboratori  delle  istituzioni  di  elevata  specializzazione,
pubblici o privati - che hanno metodi di prova accreditati a norma EN
ISO/IEC 17025 per  la  tipizzazione  del  DNA  da  reperti  biologici
acquisiti nel corso di procedimenti penali, da  persone  scomparse  o
dei  loro  consanguinei,  da  cadaveri   e   resti   cadaverici   non
identificati - ai fini dell'inserimento e raffronto tra  profili  del
DNA presenti nella BDN-DNA, trasmettono i profili del  DNA,  per  via
telematica, secondo lo schema riportato nella Figura 3 che segue. 
    Il patrimonio tecnologico (asset IT) riferito alle postazioni  di
lavoro  (PdL),  viene  controllato  utilizzando  anche  strumenti  di
certificazione  digitale,  ai  fini  della  trasmissione,   per   via
telematica, dei profili del DNA ai laboratori delle Forze di polizia,
secondo lo schema di cui alla Figura 3. 
    La BDN-DNA mette a disposizione del laboratorio  dell'istituzione
di  elevata  specializzazione  un'applicazione  informatica  per   la
trasmissione telematica del profilo del DNA  e  della  documentazione
riguardante i metodi di prova accreditati e i tempi di validita'  del
certificato  emesso  dall'organismo  nazionale   di   accreditamento,
individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23  luglio
2009, n. 99. 
    Il laboratorio della istituzione di elevata specializzazione  che
ha proceduto alla  tipizzazione  del  DNA  a  mezzo  di  accertamento
tecnico,  consulenza  tecnica  o  perizia  da  parte   dell'Autorita'
Giudiziaria, trasmette il profilo del DNA e  l'elettroferogramma,  ai
sensi dell'articolo 6, commi 7, 8 e 9,  del  Regolamento,  unitamente
alle seguenti informazioni: 
      -  codice  dell'ente  (art.  2,  comma  1,  lettera   l),   del
Regolamento); 
      - codice del laboratorio (art. 2,  comma  1,  lettera  m),  del
Regolamento); 
      - codice del reperto biologico / persone scomparse o  dei  loro
consanguinei/ cadaveri e resti cadaverici non identificati  (art.  2,
comma 1, lettera p), del Regolamento); 
      - tipologia  dell'Ufficio  dell'Autorita'  Giudiziaria  che  ha
conferito l'incarico di tipizzazione del DNA  (ad  esempio:  "Procura
della Repubblica", "Giudice per le indagini preliminari",  "Corte  di
Assise", ecc.); 
      -  provincia  dell'Ufficio  dell'Autorita'  Giudiziaria   sopra
indicata (ad esempio: "RM"); 
      -  numero  di  procedimento  penale/anno  di  riferimento   (ad
esempio: "PP.1234/2016 RGNR"); 
      - laboratorio delle Forze di polizia individuato  all'Autorita'
giudiziaria per l'inserimento in Banca Dati (art. 2, comma 1, lettera
m), del Regolamento); 
      - motivazione (fattispecie di reato  oggetto  del  procedimento
penale, ad esempio: "CP art. 628, Rapina"); 
      - indicazione  del  numero  complessivo  dei  profili  del  DNA
oggetto della trasmissione (ad esempio: "3"); 
      - il numero  di  riferimento  specifico  del  profilo  del  DNA
trasmesso (ad esempio: "1 di 3"); 
      - standard internazionale  di  riferimento  utilizzato  per  la
tipizzazione del DNA (ad esempio: "ISO9001", "ISO/IEC 17025", ecc.). 
    L'applicazione informatica messa a  disposizione  dalla  BDN-DNA,
prima   di   consentire   la   trasmissione   telematica,    richiede
all'operatore   del   laboratorio   dell'istituzione    di    elevata
specializzazione di autocertificare ai  sensi  dell'articolo  46  del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l'accreditamento a norma EN  ISO/IEC
17025, cliccando su un apposito pulsante. 
    Il Titolare e il Responsabile (se designato) del trattamento  dei
dati   presso   il   laboratorio   delle   istituzioni   di   elevata
specializzazione controllano che le operazioni avvengano nel rispetto
delle disposizione in materia di trattamento  dei  dati  personali  e
delle istruzioni da essi impartite,  anche  per  quanto  concerne  il
profilo della sicurezza. 
    Gli incaricati del trattamento dei  profili  del  DNA  presso  il
laboratorio  della  istituzione  di  elevata  specializzazione   sono
designati per il  compimento  delle  operazioni  di  trattamento  dal
Titolare o Responsabile (se designato) del trattamento dei  dati  del
laboratorio, secondo le  modalita'  stabilite  dall'articolo  30  del
Codice. 
    L'accesso all'applicazione informatica per  la  trasmissione  dei
dati e informazioni sopra indicati  e'  consentito  al  Titolare,  al
Responsabile  (se  designato),  agli  incaricati   del   trattamento,
attraverso l'impiego di un sistema di autenticazione con  livello  di
sicurezza 2, definito nell'Allegato A del presente decreto. 
    Il   portale   per   lo   scambio   dati   -   IXP    acquisisce,
dall'applicazione, il profilo del DNA, l'elettroferogramma ed i  dati
trasmessi dal laboratorio e li pone a  disposizione  del  laboratorio
delle Forze di polizia individuato dall'Autorita' Giudiziaria. 
    Gli incaricati del trattamento dei dati,  del  laboratorio  delle
Forze di polizia individuato dall'Autorita' Giudiziaria,  inseriscono
il profilo del DNA nel software CODIS in modalita' "doppio  cieco"  e
l'elettroferogramma  nel  sistema  per  la  conservazione   per   gli
elettroferogrammi. 
    I canali di comunicazione utilizzati sono soggetti a controllo di
firewall alle due estremita', come di seguito riportato in Figura 3. 
    La  Figura  3  mostra  i  componenti  dell'architettura  IT   che
permettono la trasmissione alla BDN - DNA  dei  profili  del  DNA  da
parte dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione  e
l'inserimento dei profili del DNA da parte dei laboratori delle Forze
di polizia e del Laboratorio centrale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico