Allegato III
(articolo 14)
Modulo A
Controllo interno della produzione
1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto
la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati
soddisfano le prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione
deve permettere di valutare la conformita' del prodotto alle norme
pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei
rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni
applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione,
il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La
documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno
gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla
fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei
circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti
specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente
o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per
soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo,
se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione
tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi
svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i
processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita'
dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle
prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita'
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita'
quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto che
soddisfa le prescrizioni applicabili dal presente decreto .
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' per ogni prodotto che, insieme alla documentazione
tecnica, mantiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci
anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e'
stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle
autorita' competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4 possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.