Allegato III (Articolo 3, comma 2) MODULO A: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE 1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilita', che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 2. Documentazione tecnica. Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformita' del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del materiale elettrico; b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico; d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 10 e 11, e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o tali norme internazionali o nazionali, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza de presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 10 e 11, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.; e f) le relazioni sulle prove effettuate. 3. Produzione. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' del materiale elettrico fabbricato alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 4. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE. 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica il materiale elettrico per cui e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato.