(Allegato III)
 
 
                                                         Allegato III 
                                                (Articolo 3, comma 2) 
 
                     MODULO A: CONTROLLO INTERNO 
                          DELLA PRODUZIONE 
 
1. Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la   procedura   di
  valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli
  obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto
  la propria esclusiva responsabilita', che  il  materiale  elettrico
  interessato soddisfa le prescrizioni del presente decreto  ad  esso
  applicabili. 
2. Documentazione tecnica. 
  Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione
permette di  valutare  la  conformita'  del  materiale  elettrico  ai
requisiti  pertinenti  e  comprende  un'analisi  e  una   valutazione
adeguate  dei  rischi.   La   documentazione   tecnica   precisa   le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione, il progetto, la fabbricazione  e  il  funzionamento  del
materiale elettrico.  La  documentazione  tecnica  contiene,  laddove
applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
    a) una descrizione generale del materiale elettrico; 
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi
di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
    c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale  dell'Unione  europea  o  delle  norme   internazionali   o
nazionali di cui agli articoli 10 e 11, e, qualora  non  siano  state
applicate tali  norme  armonizzate  o  tali  norme  internazionali  o
nazionali, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli
obiettivi di sicurezza de presente decreto, compreso un elenco  delle
altre  pertinenti  specifiche  tecniche   applicate.   In   caso   di
applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate   o   delle   norme
internazionali  o  nazionali  di  cui  agli  articoli  10  e  11,  la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    e) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; e 
    f) le relazioni sulle prove effettuate. 
3. Produzione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione  e  il  relativo  controllo  assicurino  la
conformita' del materiale elettrico  fabbricato  alla  documentazione
tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad
esso applicabili. 
4. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE. 
  4.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  su  ogni  singolo
materiale  elettrico  conforme  alle  prescrizioni  applicabili   del
presente decreto. 
  4.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per  ogni  modello  del  prodotto  che,  insieme  alla
documentazione  tecnica,  tiene  a   disposizione   delle   autorita'
nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data  in  cui
il materiale elettrico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione
di conformita' UE identifica il materiale elettrico per cui e'  stata
redatta. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato su richiesta. 
5. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante previsti al  punto  4  possono  essere
adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', dal
suo rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato.