(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
Impatto  della  produzione  scientifica   pubblicata   -   Indicatori
  bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano 
    1.  I  settori  concorsuali  cui  si  applicano  gli   indicatori
bibliometrici sono i seguenti: 
      a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari  1-9,
ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1:  Design  e  progettazione
tecnologica dell'architettura, 08/D1:  Progettazione  architettonica,
08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e  storia  dell'architettura,  08/F1:
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; 
      b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia. 
    2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure  di
abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: 
      a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda  e
pubblicati  su  riviste  scientifiche  contenute  nelle  banche  dati
internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei dieci
anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; 
      b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica
contenuta nella domanda, pubblicata  e  rilevata  dalle  banche  dati
internazionali «Scopus»  e  «Web  of  Science»,  rispettivamente  nei
quindici  anni  (prima  fascia)  e  dieci   anni   (seconda   fascia)
precedenti; 
      c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base  delle  citazioni
rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science»
con  riferimento  alle  pubblicazioni  contenute  nella   domanda   e
pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci
anni (seconda fascia) precedenti. 
    3. Le modalita' di utilizzo degli indicatori di cui  al  comma  2
sono le seguenti: 
      a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a),  b)  e
c),  ai  sensi  dell'articolo   10,   comma   4,   e'   definito   un
«valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di  seconda
fascia di ogni settore concorsuale; ove  necessario  e  in  relazione
alle  specifiche  caratteristiche  del  settore   concorsuale,   tale
«valore-soglia»    puo'    essere    differenziato    per     settore
scientifico-disciplinare; 
      b)  ottengono  una  valutazione  positiva  dell'impatto   della
produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui
parametri sono almeno pari al «valore-soglia»  in  almeno  due  degli
indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c); 
      c) al fine di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati
all'ultima data utile per la presentazione delle domande  e  riferiti
esclusivamente a quanto riportato nelle  stesse  nel  rispetto  della
previsione di cui all'articolo 5, comma 3,  utilizzando  entrambe  le
banche-dati di cui al comma  2  e  considerando,  per  ogni  prodotto
scientifico, il valore piu' favorevole al candidato.