PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO
SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato
del Liechtenstein, avendo firmato in data odierna l'Accordo, con
relativo Protocollo, sullo Scambio di Informazioni in Materia
Fiscale, qui di seguito "l'Accordo":
- riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la
necessita' di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi
aventi attivita' all'estero adempiano pienamente ai propri obblighi
fiscali;
- prendendo atto che il Liechtenstein si e' impegnato a
rispettare lo standard dell'OCSE in materia fiscale e che persegue
una strategia globale di compliance fiscale che include il supporto
ai clienti italiani degli intermediari finanziari del Liechtenstein
affinche' regolarizzino la propria posizione fiscale;
- precisando che gli "intermediari finanziari del Liechtenstein"
sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein;
- prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la
possibilita' di regolarizzare la propria posizione fiscale per le
attivita' non dichiarate detenute presso intermediari esteri,
relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili,
attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria
(Voluntary Disclosure Programme, VDP) disponibile dal 1° gennaio
2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a
determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle
condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione
volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227,
come modificato dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n.
186), e resteranno liberi di depositare le proprie attivita' in
qualsiasi Stato o giurisdizione;
- disponendo che gli intermediari finanziari del Liechtenstein
chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di
rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di
collaborazione volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi
hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria
oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarita' delle
attivita' depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;
- concordando che il significato dell'espressione "conti
detenuti" presso un intermediario finanziario del Liechtenstein e'
conforme al significato di "conti mantenuti" cosi come definito nel
Commentario dell'OCSE sul modello comune di comunicazione (Common
Reporting Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della
Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;
- prendendo atto le richieste di gruppo ai sensi del presente
Protocollo sono intese in conformita' con lo standard dell'OCSE come
riportato nel Commentario del 2012 all'articolo 26 del Modello OCSE
di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di
clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a
partire dalla data della firma dell'Accordo;
- concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo
dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di attuazione di
un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul
modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE
tra Italia e Liechtenstein;
- convenendo che l'Italia e il Liechtenstein riesamineranno lo
schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del
programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;
hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno
parte integrante dell'Accordo:
Articolo 1
1. Il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai
conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso
intermediari finanziari del Liechtenstein per il periodo
intercorrente tra la data della firma dell'Accordo e la data di
attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni
basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting
Standard) dell'OCSE tra Liechtenstein e Italia.
2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure
di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello comune di
comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure di adeguata
verifica (due diligence) utilizzate per identificare titolari di
conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano
sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein e su ogni altra
rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data in cui
e' effettuata l'adeguata verifica (due diligence).