(Protocollo aggiuntivo-art. 1)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO  DELLA   REPUBBLICA 
  ITALIANA E  IL  GOVERNO  DEL  PRINCIPATO  DEL  LIECHTENSTEIN  SULLO
  SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del  Principato
del Liechtenstein, avendo firmato  in  data  odierna  l'Accordo,  con
relativo  Protocollo,  sullo  Scambio  di  Informazioni  in   Materia
Fiscale, qui di seguito "l'Accordo": 
    - riconoscendo le  reciproche  legittime  pretese  fiscali  e  la
necessita' di avere certezza che i contribuenti di entrambi  i  Paesi
aventi attivita' all'estero adempiano pienamente ai  propri  obblighi
fiscali; 
    -  prendendo  atto  che  il  Liechtenstein  si  e'  impegnato   a
rispettare lo standard dell'OCSE in materia fiscale  e  che  persegue
una strategia globale di compliance fiscale che include  il  supporto
ai clienti italiani degli intermediari finanziari  del  Liechtenstein
affinche' regolarizzino la propria posizione fiscale; 
    - precisando che gli "intermediari finanziari del  Liechtenstein"
sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein; 
    -  prendendo  atto  che  i   contribuenti   italiani   hanno   la
possibilita' di regolarizzare la propria  posizione  fiscale  per  le
attivita'  non  dichiarate  detenute  presso   intermediari   esteri,
relativamente  a  tutti  gli  anni  di  imposta  ancora  accertabili,
attraverso  un  programma  nazionale  di  collaborazione   volontaria
(Voluntary Disclosure Programme,  VDP)  disponibile  dal  1°  gennaio
2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno  soggetti  a
determinate  sanzioni  penali  e  amministrative  sulla  base   delle
condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione
volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990,  n.  227,
come modificato dall'articolo 1 della  legge  15  dicembre  2014,  n.
186), e resteranno liberi  di  depositare  le  proprie  attivita'  in
qualsiasi Stato o giurisdizione; 
    - disponendo che gli intermediari  finanziari  del  Liechtenstein
chiederanno ai propri  titolari  di  conto  residenti  in  Italia  di
rilasciare, entro la data  di  scadenza  del  programma  italiano  di
collaborazione volontaria, un'autorizzazione che  dimostri  che  essi
hanno aderito al  programma  italiano  di  collaborazione  volontaria
oppure di fornire una risposta positiva circa  la  regolarita'  delle
attivita' depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana; 
    -  concordando  che  il   significato   dell'espressione   "conti
detenuti" presso un intermediario finanziario  del  Liechtenstein  e'
conforme al significato di "conti mantenuti" cosi come  definito  nel
Commentario dell'OCSE sul modello  comune  di  comunicazione  (Common
Reporting Standard), in  particolare  ai  paragrafi  62  e  63  della
Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX; 
    - prendendo atto le richieste di gruppo  ai  sensi  del  presente
Protocollo sono intese in conformita' con lo standard dell'OCSE  come
riportato nel Commentario del 2012 all'articolo 26 del  Modello  OCSE
di Convenzione Fiscale,  basato  sullo  schema  di  comportamento  di
clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi  fiscali  a
partire dalla data della firma dell'Accordo; 
    - concordando che le richieste di gruppo  riguardano  il  periodo
dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di  attuazione  di
un accordo  sullo  scambio  automatico  di  informazioni  basato  sul
modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE
tra Italia e Liechtenstein; 
    - convenendo che l'Italia e il  Liechtenstein  riesamineranno  lo
schema delle richieste  di  gruppo  dopo  la  data  di  scadenza  del
programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario; 
  hanno concordato che  le  seguenti  disposizioni  aggiuntive  fanno
parte integrante dell'Accordo: 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Il Liechtenstein consente le richieste  di  gruppo  relative  ai
conti detenuti da un titolare di conto  residente  in  Italia  presso
intermediari   finanziari   del   Liechtenstein   per   il    periodo
intercorrente tra la data della  firma  dell'Accordo  e  la  data  di
attuazione di un accordo sullo  scambio  automatico  di  informazioni
basato  sul  modello  comune  di  comunicazione   (Common   Reporting
Standard) dell'OCSE tra Liechtenstein e Italia. 
  2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le  procedure
di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello  comune  di
comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure  di  adeguata
verifica (due diligence)  utilizzate  per  identificare  titolari  di
conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano
sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein e su ogni  altra
rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data  in  cui
e' effettuata l'adeguata verifica (due diligence).