(Protocollo aggiuntivo-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
  Le richieste di  gruppo  di  cui  all'articolo 1  si  applicano  ai
seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di  titolari  di
conto residenti in Italia: 
(1) "Conti chiusi" 
  I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti
in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data  di
attuazione di un accordo sullo  scambio  automatico  di  informazioni
basato  sul  modello  comune  di  comunicazione   (Common   Reporting
Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein, indipendentemente  da
quando sono stati aperti tali conti.  Cio'  include  i  conti  chiusi
laddove  le  attivita'  sono  trasferite   presso   qualsiasi   altra
istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti. 
  Un conto  chiuso  non  rientra  nel  campo  di  applicazione  delle
richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: 
    i. il  titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha  rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma  italiano  di  collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein; 
    ii.  le  attivita'  sono  state  trasferite  presso  intermediari
finanziari situati in Italia  o  in  un  Paese  che  al  momento  del
trasferimento  attua  con   l'Italia   lo   scambio   automatico   di
informazioni sui conti  finanziari,  basato  sul  modello  comune  di
comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE. 
(2) "Conti sostanzialmente svuotati" 
  I "conti sostanzialmente svuotati" sono conti detenuti da  titolari
di  conto  residenti  in  Italia  che  soddisfano  tutti  i  seguenti
requisiti: 
    a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo; 
    b) sono ancora in essere alla  data  di  scadenza  del  programma
italiano di collaborazione volontaria; 
    c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine
del mese che precede la data della firma dell'Accordo; 
    d) presentano, alla fine del mese  della  data  di  scadenza  del
programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo,  al
31 dicembre 2015, un saldo  di  conto  sostanzialmente  inferiore  al
saldo di conto indicato alla lettera c). 
  Il saldo di  conto  di  cui  alla  lettera  d)  e'  sostanzialmente
inferiore se e' inferiore del 50% del saldo di  conto  indicato  alla
lettera c). 
  Un  conto  sostanzialmente  svuotato  non  rientra  nel  campo   di
applicazione delle richieste di gruppo,  se  si  verifica  una  delle
seguenti condizioni: 
    i. il  titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha  rilasciato
1'autorizzazione prevista dal programma  italiano  di  collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein; 
    ii.  le  attivita'  sono  state  trasferite  presso  intermediari
finanziari situati in Italia  o  in  un  Paese  che  al  momento  del
trasferimento  attua  con   l'Italia   lo   scambio   automatico   di
informazioni sui  conti  finanziari  basato  sul  modello  comune  di
comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE. 
(3) "Conti inattivi" 
  I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che  non  sono  stati
chiusi o sostanzialmente svuotati detenuti, da un titolare  di  conto
residente in Italia, alla data della firma dell'Accordo  e  mantenuti
alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio  automatico  di
informazioni basato  sul  modello  comune  di  comunicazione  (Common
Reporting Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein. 
  Un conto inattivo non  rientra  nel  campo  di  applicazione  delle
richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: 
    i. il  titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha  rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma  italiano  di  collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein; 
    ii. il titolare di conto  residente  in  Italia  ha  fornito  una
risposta positiva, entro la data di scadenza del  programma  italiano
di  collaborazione  volontaria,  alla  richiesta   dell'intermediario
finanziario del Liechtenstein circa la  regolarita'  delle  attivita'
depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana. 
  Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali,  nelle  lingue
italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente  fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico