Articolo 2
Le richieste di gruppo di cui all'articolo 1 si applicano ai
seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di
conto residenti in Italia:
(1) "Conti chiusi"
I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti
in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di
attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni
basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting
Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein, indipendentemente da
quando sono stati aperti tali conti. Cio' include i conti chiusi
laddove le attivita' sono trasferite presso qualsiasi altra
istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.
Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle
richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:
i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;
ii. le attivita' sono state trasferite presso intermediari
finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del
trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di
informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di
comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE.
(2) "Conti sostanzialmente svuotati"
I "conti sostanzialmente svuotati" sono conti detenuti da titolari
di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti
requisiti:
a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo;
b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma
italiano di collaborazione volontaria;
c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine
del mese che precede la data della firma dell'Accordo;
d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del
programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al
31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al
saldo di conto indicato alla lettera c).
Il saldo di conto di cui alla lettera d) e' sostanzialmente
inferiore se e' inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla
lettera c).
Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di
applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle
seguenti condizioni:
i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato
1'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;
ii. le attivita' sono state trasferite presso intermediari
finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del
trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di
informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di
comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE.
(3) "Conti inattivi"
I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che non sono stati
chiusi o sostanzialmente svuotati detenuti, da un titolare di conto
residente in Italia, alla data della firma dell'Accordo e mantenuti
alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di
informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common
Reporting Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein.
Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle
richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:
i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;
ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una
risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano
di collaborazione volontaria, alla richiesta dell'intermediario
finanziario del Liechtenstein circa la regolarita' delle attivita'
depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.
Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue
italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico