Allegato III Monitoraggio delle emissioni Sezione I. Caratteristiche e prestazioni minime del sistema SAE. 1. Fatte salve le specifiche diverse indicazioni previste dal presente allegato, il SAE e' soggetto alle disposizioni dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, con particolare riferimento alle diposizioni concernenti i valori limite mensili di emissione. 2. Fermo restando quanto prescritto dal punto 5.1.2 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il SAE deve rilevare e registrare le concentrazioni, nelle emissioni, degli inquinanti previsti dalla tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei principali parametri di processo (tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato di impianto, portata). 3. I mesi civili per cui non sia rispettato l'indice minimo di disponibilita' mensile delle medie orarie valide previsto dai punti 2.4. e 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 non sono validi ai fini del premio tariffario. Non si applicano le forme alternative di controllo previste dai punti 2.5. e 5.5.1. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. 4. Il gestore dell'impianto invia, per la verifica prevista dall'art. 3, comma 1, le procedure di calibrazione/taratura, le procedure di garanzia di qualita' dei dati e le procedure di validazione delle misure previste dai punti 2.9, 3.1, 3.7.2 e 4 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Le procedure specificano anche il periodo di operativita' non sorvegliata. 5. Il gestore dell'impianto deve tenere il registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 ed il riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2. di tale allegato, al fine di inserire i relativi dati in ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2, comma 2. 6. Gli strumenti di analisi del SAE devono rispettare il seguente requisito: Campo di misura: valore limite tra 40% e 50% del fondo scala utilizzato. 7. Il SAE deve essere installato in corrispondenza di ciascun punto di emissione dell'impianto di combustione individuato ai sensi dell'art. 9, comma 5, o di ciascun punto di emissione che sia comune a piu' impianti di combustione individuati ai sensi dell'art. 9, comma 5. Sezione II. Formato per l'archiviazione e per l'invio dei dati di monitoraggio. 1. Per tutti i sistemi SME e SAE di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il gestore dell'impianto utilizza, per l'archiviazione e l'invio dei dati, il formato contenuto nella presente sezione. In occasione di ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2, comma 2, devono essere inviati tutti i dati elencati nella presente sezione. Dati da archiviare e da inviare: indice di disponibilita' mensile delle medie orarie; concentrazioni medie mensili rilevate per ciascun inquinante; concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo mensile di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo: tenore di O2 libero; tenore di vapore acqueo; temperatura dell'emissione; stato di impianto (produttivita'); portata; dati del registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione; dati del riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione; dati e informazioni introdotti dal gestore nel sistema di monitoraggio ai sensi del punto 3.7.1. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione.