Allegato 2 (Articolo 3) Contenuti minimi del regolamento dell'attivita' di compostaggio di comunita' ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ART. 1- OGGETTO Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attivita' di compostaggio di comunita' ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ART. 2 - FINALITA' Il compostaggio di comunita' e' una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani fmalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana. ART. 3 - ACCESSO I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica. ART. 4 - QUANTITA' CONFERIBILE Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualita' e quantita' al numero delle utenze conferenti. ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore .....alle ore... . I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro. ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili: - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08); - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01); - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05); - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01); - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03); - imballaggi in carta e cartone (15 01 01); - imballaggi in legno (15 01 03); - carta e cartone (20 01 01). I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro. I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantita' necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura. Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm. ART. 7 - DIVIETI Nell'apparecchiatura e' vietato: a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati; b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito; c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6; d. il deposito dei rifiuti con modalita' diverse da quelle individuate dal conduttore. ART. 8 - OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura. ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'attivita' di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare: - garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti, - garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunita', - provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante, - provvedere alla gestione del biofiltro, - provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto, - provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo, - tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica, - effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti. ART. 10 - PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento. ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell' apparecchiatura. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonche', la normativa vigente in materia di rifiuti.