(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                            (Articolo 3) 
 
Contenuti minimi del regolamento dell'attivita'  di  compostaggio  di
comunita' ai  sensi  del  decreto  di  cui  all'articolo  180,  comma
      1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
  ART. 1- OGGETTO 
  Il presente regolamento disciplina l'organizzazione  dell'attivita'
di compostaggio di comunita' ai sensi del  decreto  di  cui  all'art.
180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
  ART. 2 - FINALITA' 
  Il compostaggio di comunita'  e'  una  forma  di  valorizzazione  e
riciclaggio della frazione organica  dei  rifiuti  urbani  fmalizzata
alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana. 
 
  ART. 3 - ACCESSO 
  I soggetti autorizzati  al  conferimento  presso  l'apparecchiatura
sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area  avviene
negli orari stabili all'articolo 5 ed  in  presenza  (opzionale)  del
conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica. 
 
  ART. 4 - QUANTITA' CONFERIBILE 
  Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti  organici
conferiti devono essere compatibili in qualita' e quantita' al numero
delle utenze conferenti. 
 
  ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE 
  L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore .....alle ore... . 
  I rifiuti organici sono  conferiti,  senza  alcun  involucro  o  in
sacchetti compostabili. Le utenze  conferenti  prestano  la  maggiore
cura possibile nell'atto del conferimento in  termini  di  pulizia  e
decoro. 
 
  ART. 6 - RIFIUTI  E  MATERIALI  AMMESSI  Sono  ammessi  i  seguenti
rifiuti biodegradabili: 
  - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08); 
  - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01); 
  - segatura, trucioli, residui di taglio, legno,  piallacci  (03  01
05); 
  - scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora
non addizionati (03 03 01); 
  - materiale filtrante derivante dalla  manutenzione  periodica  del
biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03); 
  - imballaggi in carta e cartone (15 01 01); - imballaggi  in  legno
(15 01 03); 
  - carta e cartone (20 01 01). 
  I  rifiuti  di  segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,   legno,
piallacci (03 01 05) e gli  imballaggi  in  legno  (15  01  03)  sono
ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. 
  Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e  cartone  (15  01  01)
contenti inchiostro. 
  I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e  imballaggi  in
legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantita' necessarie
come strutturante e non superano il  20  per  cento  del  totale  dei
rifiuti immessi nell'apparecchiatura. 
  Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante  i  composti  di
legno vergine non inquinato  quali  pellet  in  legno  non  trattato,
segatura, trucioli, residui di taglio, legno,  piallacci,  scarti  di
corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm. 
 
  ART. 7 - DIVIETI 
  Nell'apparecchiatura e' vietato: 
    a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati; 
    b.  asportare  materiale  di   qualsiasi   tipo   precedentemente
conferito; 
    c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli  indicati
all'art. 6; 
    d. il deposito  dei  rifiuti  con  modalita'  diverse  da  quelle
individuate dal conduttore. 
 
  ART. 8 - OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI 
  Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del
presente  regolamento,  le  istruzioni   impartite   dal   conduttore
dell'apparecchiatura. 
 
  ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA 
  Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo  di  sovraintendere
al corretto funzionamento dell'attivita' di  compostaggio,  ai  sensi
del  decreto  di  cui  all'art.  180,  comma  1-octies,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare: 
    - garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato  alle
sole utenze conferenti, 
    - garantire che i  conferimenti  siano  quelli  previsti  per  il
compostaggio di comunita', 
    - provvedere al corretto bilanciamento  fra  rifiuti  organici  e
strutturante, 
    - provvedere alla gestione del biofiltro, 
    - provvedere alla  verifica  delle  caratteristiche  del  compost
prodotto, 
    -  provvedere  al  rilascio  del  compost  prodotto  alle  utenze
conferenti in base al piano di utilizzo, 
    - tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2  e  T3,
anche in formato elettronico,  dei  rifiuti  conferiti,  del  compost
prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica, 
    - effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di  eventuali
sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di  produzione
di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al
comune o all'azienda delegata che effettua il  servizio  di  gestione
rifiuti. 
 
  ART. 10 - PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO 
  Le utenze conferenti sono obbligate a  rispettare  le  disposizioni
contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento. 
 
  ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
  Il presente regolamento, composto  da  n.  11  articoli,  entra  in
vigore contestualmente all'avvio dell' apparecchiatura. 
  Per quanto non espressamente contemplato dal presente  regolamento,
si  applicano  le  norme  ed  i  regolamenti  comunali,  nonche',  la
normativa vigente in materia di rifiuti.