(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema  italiano
  delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche 
 
    1. Con riferimento ai criteri e procedure per la  referenziazione
dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo
delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono
assunte quale  riferimento  principale  per  la  referenziazione  del
Quadro nazionale delle qualificazioni  (di  seguito  QNQ)  al  Quadro
europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno  della
referenziazione dei titoli  rilasciati  nell'ambito  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  aventi  validita'  nazionale,  formalmente
adottate  nel  primo  «Rapporto  italiano  di  referenziazione  delle
qualificazioni  al  quadro  europeo   EQF»   adottato   con   accordo
Stato-Regioni  del  20  dicembre  2012   e   recepito   con   decreto
interministeriale del 13 febbraio 2013. 
    2. A integrazione di quanto assunto  al  comma  1,  ai  fini  dei
successivi aggiornamenti del «Rapporto  italiano  di  referenziazione
delle  qualificazioni  al  quadro  europeo  EQF»   si   assumono   le
argomentazioni di cui ai commi successivi. 
    3. Rispetto al  criterio  1  relativo  alla  responsabilita'  e/o
competenza  giuridica  di  tutti  i  pertinenti  organismi  nazionali
coinvolti nel processo di  referenziazione,  chiaramente  definite  e
rese pubbliche dalle  competenti  autorita'  pubbliche,  il  presente
decreto   soddisfa   pienamente   le   esigenze   di   chiarezza    e
formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti e' definita nel
contesto del quadro giuridico vigente. 
    4. Rispetto al criterio 2 relativo  all'esistenza  di  un  legame
chiaro e dimostrabile tra i livelli  delle  qualificazioni,  presenti
nel quadro nazionale delle qualificazioni  o  nel  sistema  nazionale
delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al
presente decreto soddisfa le condizioni convenute. 
    5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro  nazionale  delle
qualificazioni e' basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati
dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per  la  validazione
degli apprendimenti non formali ed informali  e,  dove  esistono,  ai
sistemi dei crediti, la  definizione  dei  criteri  generali  per  la
referenziazione delle qualificazioni al QNQ  di  cui  all'allegato  1
insieme alle disposizione di cui al decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento  per  soddisfare
le condizioni convenute. 
    6.  Rispetto  al  criterio  4  relativo  alla  trasparenza  delle
procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro  nazionale
o per  descrivere  la  posizione  delle  qualificazioni  nel  sistema
nazionale delle qualificazioni,  l'allegato  1  al  presente  decreto
soddisfa le condizioni convenute. 
    7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di
garanzia  della  qualita'  per  l'istruzione  e  la   formazione   fa
riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed  e'  coerente
con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano
nazionale di assicurazione della qualita' del sistema di istruzione e
formazione  in  applicazione  della  raccomandazione  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, sull'istituzione di  un  quadro  europeo  di
riferimento per la garanzia della qualita'  dell'istruzione  e  della
formazione professionale (EQAVET) del 18  giugno  2009,  soddisfa  le
condizioni convenute. 
    8. Il criterio 6, relativamente  agli  accordi  sottoscritti  dai
pertinenti organismi di garanzia della qualita' inclusi nel  processo
di referenziazione, e' soddisfatto attraverso  il  coinvolgimento  di
INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR. 
    9. Al fine  del  soddisfacimento  del  criterio  7,  il  rapporto
italiano   di   referenziazione   e'   sottoposto   a   consultazione
internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto
nazionale di coordinamento dell'EQF. 
    10. Rispetto al criterio 8  relativo  alla  certificazione  della
referenziazione da parte delle  autorita'  competenti  attraverso  il
Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa
le condizioni convenute. 
    11. Al fine del soddisfacimento  del  criterio  9  relativo  alla
pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF,  il
Ministero del Lavoro assicurera'  l'invio  formale  del  Rapporto  di
referenziazione all'esito del processo di referenziazione. 
    12. Il criterio 10 relativo  al  riferimento  su  tutti  i  nuovi
certificati, nonche' i documenti Europass rilasciati dalle  autorita'
competenti al livello appropriato EQF, e'  soddisfatto  dall'art.  3,
comma 2, del presente decreto.